Sentenza del 13/05/2016 n. 2918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, Ipotecarie e catastali - Avviso di accertamento -Provvedimento di riclassamento immobile - Stima diretta con criterio comparativo - Carenza di motivazione - Nullità dell'atto - Sussiste - Denuncia di variazione DOCFA - Termine ordinatorio e non perentorio - Nullità avvisi di accertamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato il riclassamento catastale e il conseguente avviso di accertamento, lamentando la carenza di motivazione: l’atto non indicava il presupposto normativo e fattuale della modifica, impedendo di comprendere le ragioni della nuova classificazione e di esercitare pienamente il diritto di difesa. La controversia riguardava inoltre il termine di dodici mesi previsto nella procedura DOCFA e la sua natura, perentoria oppure ordinatoria.
La decisione
La decisione riportata ritiene fondato il motivo relativo alla motivazione: l’avviso che non indica la norma e il presupposto cui ricondurre la modifica del classamento è illegittimo e nullo. La nullità consegue anche se il termine di dodici mesi per la rettifica DOCFA è ordinatorio e non perentorio: tale termine riguarda l’intera procedura, che si conclude con la notifica della rettifica. Il testo fornito non indica gli estremi del giudice, il grado, le date, gli importi, la pronuncia sulle spese o l’esito formale del ricorso.
Norme richiamate
Art. 1, commi 335 e 336, legge n. 311/2004
Richiamati in relazione alla revisione della rendita e del classamento catastale; il testo non specifica quale dei due commi fondi direttamente la decisione.
Art. 3, comma 58, legge n. 662/1996
Norma richiamata tra i riferimenti della controversia sul riclassamento; nel testo non è riportato uno specifico passaggio interpretativo ad essa riferito.
Decreto ministeriale n. 701/1994
Richiamato quale disciplina pertinente alla procedura DOCFA. La decisione sintetizzata afferma che il termine di dodici mesi attiene al completamento dell’intera procedura, fino alla notifica della rettifica.
Art. 2, decreto-legge n. 16/1993, convertito nella legge n. 75/1993
Indicato tra i riferimenti normativi della controversia, senza che il testo sintetizzato attribuisca a questa disposizione una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Un atto di riclassamento deve rendere comprensibili le ragioni della modifica e il presupposto normativo applicato, così da permettere al contribuente di difendersi in modo effettivo; la motivazione generica o priva di tali indicazioni può comportare l’illegittimità dell’avviso.
- Nella procedura DOCFA, la natura ordinatoria del termine di dodici mesi non esclude che esso si riferisca all’intero procedimento di rettifica, la cui conclusione è individuata nella notifica al contribuente.
- La sintesi disponibile collega la carenza motivazionale dell’atto di riclassamento alla nullità dell’avviso di accertamento conseguente; non fornisce però dati sufficienti per generalizzare oltre i presupposti descritti.
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