Sentenza del 13/05/2016 n. 9859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava tre fatture TIA relative agli anni 2003, 2009 e 2010. La contribuente ne aveva chiesto l’annullamento, contestando in particolare l’assoggettamento a tariffa dei locali destinati alla lavorazione di materiali ferrosi e delle aree collegate, poiché vi si producevano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani. La CTR della Toscana aveva accolto il ricorso, ritenendo impugnabili le fatture e non assoggettabili a TIA le superfici interessate. Publiambiente ha proposto sei motivi di ricorso: ha contestato l’impugnabilità delle fatture e la motivazione della CTR; ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi; ha lamentato un contrasto tra motivazione e dispositivo e l’erronea esclusione dalla tariffa dei locali produttivi; infine ha contestato l’accertamento sull’invio della corrispondenza a un indirizzo diverso. La Cassazione ha rilevato che diversi motivi erano formulati come vizi motivazionali pur denunciando, in realtà, errori di diritto o omesse pronunce, e che i richiami documentali erano privi dei necessari riferimenti e trascrizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di Publiambiente. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché deduceva impropriamente un vizio motivazionale invece della violazione processuale dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e perché non riportava né localizzava le fatture; è stata inoltre dichiarata inammissibile la censura sulla motivazione giuridica. Il secondo motivo è inammissibile: la doglianza riguardava un’omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla specificità dell’appello, da dedurre come violazione dell’art. 112 c.p.c. Il terzo motivo è inammissibile perché censurava la motivazione giuridica e la chiarezza degli effetti della decisione, non l’accertamento di un fatto decisivo. Il quarto è infondato: la CTR aveva accolto la domanda principale, annullando le fatture per le superfici destinate alla produzione di rifiuti ferrosi e per le aree collegate, e limitando la TIA ai 89 mq non produttivi. Il quinto motivo è inammissibile quanto alla censura di motivazione e ai documenti non trascritti, e infondato quanto all’assoggettabilità dei locali: la TIA non si applica alle superfici che producono rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e carenza d’interesse, non essendo contestata la dichiarazione della contribuente sulla superficie. Le spese sono state integralmente compensate. Resta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente della CTR della Toscana, che aveva riformato la sentenza della CTP di Firenze.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
Sennonchè è noto come l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica sia irrilevante, come invero dimostra l'art. 384 c.p.c. , comma 4, per cui la Corte è tenuta semplicemente a integrare o a correggere la motivazione giuridica quando la statuizione è conforme a diritto.
La censura relativa alla violazione dell’art. 19, che individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, deve essere proposta come violazione di legge processuale e non come vizio di motivazione. L’insufficienza della motivazione giuridica, di per sé, non comporta l’annullamento se la decisione è conforme a diritto.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 36, comma 2, n. 4, come indicato nel provvedimento (D.P.R. n. 546 cit.)
Fattispecie, quest'ultima della inadeguata motivazione giuridica, ancora differente dalla mancanza di motivazione intesa quale elemento di forma della sentenza, che costituisce una violazione della legge processuale, precisamente del D.P.R. n. 546 cit., art. 36, comma 2, n. 4, da censurarsi quindi ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4, (Cass. sez. un. n. 319 del 2009; Cass. sez. trib. n. 7672 del 2003).
La mancanza della motivazione quale requisito formale della sentenza costituisce un vizio processuale distinto dall’inadeguatezza della motivazione giuridica e va denunciata come nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 112
Il motivo è inammissibile perchè in realtà ciò che il gestore lamenta non è un vizio motivazionale, cioè la mancata o insufficiente o contraddittoria motivazione circa l'accertamento di esistenza o di inesistenza di un fatto controverso e decisivo, bensì un'omessa pronuncia con la conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. , la quale violazione doveva pertanto essere contestata ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 4.
Quando il giudice omette di pronunciarsi su un’eccezione o domanda, la censura riguarda l’omessa pronuncia e va proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c., non come vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, art. 100
Il motivo è inammissibile non soltanto per difetto di autosufficienza, in quanto i richiamati documenti non sono stati trascritti e nemmeno è stato indicato il luogo e il tempo della loro produzione, ma altresì per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c. atteso che comunque non viene contestata la dichiarazione trasmessa dalla contribuente al gestore, semmai vengono inter partes contestate la sua natura e i suoi effetti.
La parte deve avere un interesse processuale concreto e attuale alla censura: la doglianza è inammissibile se non contesta il dato rilevante su cui si fonda la decisione e non può quindi procurarle un’utilità concreta.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3
Cosicchè l'impugnata sentenza - che nella concreta fattispecie ha accertato che "i rifiuti consistenti in materiali di ferro o comunque ferrosi, non potevano essere assimilati a quelli urbani" ha pertanto correttamente statuito che per le superfici in contestazione la contribuente non era tenuta a versare la parte variabile della TIA.
La tariffa riguarda i rifiuti urbani e quelli assimilati; se i rifiuti prodotti in determinate superfici sono speciali e non assimilabili, per tali superfici non è dovuta la parte variabile della TIA.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 14
E sia principalmente perchè il D.Lgs. n. 22 cit., art. 49, comma 3 e art. 14, - laddove stabilisce che "la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale", salva l'applicazione sulla stessa di un "coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi" chiaramente presuppone l'assoggettamento a TIA dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della stessa in caso di produzione di rifiuti assimilati "smaltiti in proprio".
La disciplina tariffaria presuppone la produzione di rifiuti urbani o assimilati. Per i rifiuti assimilati avviati autonomamente al recupero è prevista una riduzione proporzionale, mentre i rifiuti speciali non assimilabili restano fuori dall’imposizione sulle relative superfici.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3
In tema di TARSU questa Corte ha già avuto occasione di chiarire con riguardo al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, secondo cui "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali" - che soltanto dovesse incombere all'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrevano alla quantificazione della complessiva superficie imponibile.
Il principio di esclusione delle superfici in cui si formano di regola rifiuti speciali comporta che l’impresa contribuente deve fornire al Comune i dati necessari a identificarne l’esistenza e a delimitarle; la Corte ritiene tale regola applicabile anche alla TIA.
Codice di procedura civile, art. 372, comma 1
Il testo non contiene una proposizione interpretativa della norma: l'articolo è richiamato soltanto nel rilevare che la mancata indicazione del tempo e del luogo di produzione dei documenti impediva di verificare il rispetto della disposizione.
La Corte lo richiama in relazione alla produzione documentale in Cassazione, ma non ne formula una specifica interpretazione.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 4
Sennonchè è noto come l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica sia irrilevante, come invero dimostra l'art. 384 c.p.c. , comma 4, per cui la Corte è tenuta semplicemente a integrare o a correggere la motivazione giuridica quando la statuizione è conforme a diritto.
Se la statuizione è conforme a diritto, la Cassazione può integrare o correggere la motivazione giuridica; la sua insufficienza non determina da sola la cassazione della decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, occorre distinguere il vizio di motivazione dall’errore di diritto e dall’omessa pronuncia: ciascuna censura va formulata con il corretto motivo di ricorso, altrimenti può essere dichiarata inammissibile.
- Chi richiama documenti in Cassazione deve indicarne con precisione il contenuto rilevante e il luogo e il tempo della loro produzione; altrimenti la Corte non può verificare la censura e questa può risultare inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani non sono assoggettate alla componente variabile della TIA. Spetta però all’impresa indicare e delimitare le aree interessate e fornire gli elementi necessari a provarne la destinazione e la produzione abituale di tali rifiuti.
- La produzione di rifiuti assimilati non comporta automaticamente l’esclusione dalla tariffa: per quelli avviati autonomamente al recupero può spettare una riduzione proporzionale, secondo la disciplina richiamata.
- Una censura processuale è proponibile solo se chi la presenta ha un interesse concreto a ottenerne l’accoglimento; non basta contestare un passaggio della motivazione se la censura non può incidere sull’esito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 162 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 2918 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9857 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9871 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9872 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 13 mag 2016Sentenza del 13/05/2016 n. 9877 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →