Sentenza del 13/05/2016 n. 9871 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
D. s.r.l. aveva impugnato il diniego della definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti per gli anni d’imposta 2001-2003, sostenendo di avere presentato il 25 maggio 2004 l’istanza prevista dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002 e di avere pagato la prima rata per ciascun anno. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR del Veneto aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sufficiente, per perfezionare il condono, la dichiarazione integrativa e il pagamento della prima rata. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 9-bis: il mancato pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute impedisce il perfezionamento della definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato il ricorso originario di D. s.r.l., confermando la legittimità del diniego. Per IRPEG e IRAP, il condono clemenziale dell’art. 9-bis si perfeziona soltanto con il pagamento integrale di quanto dovuto: il versamento della sola prima rata non è sufficiente e le regole di altre forme di condono che ammettono effetti senza integrale pagamento non sono applicabili per analogia. Quanto all’IVA, la disciplina di condono è incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere disapplicata, poiché la rinuncia a sanzioni connesse al mancato o tardivo pagamento pregiudica il corretto adempimento dell’obbligo tributario. D. s.r.l. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.050 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei due gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
il condono è condizionato dall'integrale pagamento di quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l'adempimento delle successive
Per la definizione degli omessi o tardivi versamenti, il pagamento integrale delle somme dovute è condizione per il perfezionamento del condono. Se il contribuente sceglie la rateizzazione, deve pagare anche tutte le rate successive; il solo pagamento della prima rata non basta.
Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977
le misure clemenziali che comportano una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione di un credito già accertato contrastano con la 6^ direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio 2008, in causa C-132/06
Una misura nazionale che rinuncia definitivamente a riscuotere crediti tributari già accertati è incompatibile con la disciplina europea dell’IVA secondo il principio applicato dalla Corte. Nel caso concreto, tale incompatibilità comporta la disapplicazione dell’art. 9-bis limitatamente all’IVA.
Legge n. 289/2002, artt. 8, 9, 15 e 16
Le previsioni contenute nella L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, sono di carattere eccezionale
Le regole di altre fattispecie di condono che ammettono effetti anche senza pagamento integrale non possono essere estese per analogia alla definizione dell’art. 9-bis, trattandosi di disposizioni eccezionali.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto il motivo formulato dall’Agenzia.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata condiziona il beneficio al pagamento integrale, il contribuente che sceglie le rate deve versarle tutte: il pagamento iniziale, da solo, non perfeziona la definizione e non impedisce il diniego.
- Le regole previste per una diversa forma di condono non si estendono automaticamente a quella applicata: le disposizioni di condono sono eccezionali e non sono suscettibili di applicazione analogica.
- In materia di IVA, una misura nazionale che comporta la rinuncia definitiva alla riscossione di crediti tributari accertati può dover essere disapplicata se incompatibile con il diritto dell’Unione; la conclusione va distinta da quella relativa alle altre imposte interessate.
- La soccombenza in cassazione può comportare la condanna alle spese di quel giudizio, mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate quando il consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale è successivo all’inizio della controversia.
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