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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21639/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva impugnato davanti al Consiglio Nazionale Forense la delibera del Consiglio dell'Ordine territoriale che disponeva la sua cancellazione dall'albo per ritenute cause ostative alla permanenza dell'iscrizione, fondate su plurime condanne penali e su elementi desunti da informative di polizia. Il CNF aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che fosse stato depositato irregolarmente, perché trasmesso a mezzo PEC direttamente al CNF anziché depositato presso il COA competente, come richiesto dall'art. 59 del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, richiamato dall'art. 37 della l. n. 247/2012 e dall'art. 33, comma 3, del regolamento CNF. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 59 r.d. n. 37/1934, sostenendo che l'atto era stato comunque depositato presso il COA di Taranto, come attestato dal timbro di deposito, e che l'eventuale mancata trasmissione al CNF non gli era imputabile; 2) violazione del contraddittorio, perché il CNF aveva deciso nonostante la rinuncia al mandato del difensore e la richiesta di rinvio per nominare un nuovo difensore; 3) vizio di motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato la decisione del CNF con rinvio allo stesso Consiglio Nazionale Forense per il riesame della controversia. La Corte ha osservato che, pur richiamando il principio già affermato dalle Sezioni Unite sulla ritualità del deposito del ricorso presso il COA e non presso il CNF, nel caso concreto risultava dagli atti la notifica del ricorso anche al Consiglio dell'Ordine territoriale entro il termine di legge. Tale notificazione, effettuata ex art. 3-bis l. n. 53/1994, ha consentito la rituale instaurazione del contraddittorio davanti al CNF, rendendo erronea la dichiarazione di inammissibilità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

    Il ricorso al CNF avverso la cancellazione dall'albo deve essere proposto mediante deposito presso il Consiglio dell'Ordine oppure notifica al medesimo; il deposito diretto al CNF è irrituale, ma la Corte valuta la ritualità alla luce dell'effettiva notificazione al COA entro il termine.

  • art. 33, comma 3, Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2

    Prevede il deposito del ricorso presso il COA competente a pena di inammissibilità, ma la sua applicazione va coordinata con la verificata instaurazione del contraddittorio mediante notifica al Consiglio dell'Ordine.

  • art. 37, comma 1, L. n. 247 del 2012

    "Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile"

    La disciplina del giudizio davanti al CNF continua a rinviare alle norme del r.d. n. 37/1934, con possibile applicazione dei principi del codice di procedura civile ove necessario.

  • art. 36 L. n. 247 del 2012

    Richiamato come base normativa dei ricorsi decisi dal CNF.

  • art. 3-bis L. 21 gennaio 1994, n. 53

    La notifica telematica effettuata ai sensi di questa norma al COA è stata ritenuta idonea a instaurare validamente il contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal Procuratore Generale per sostenere l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale e di decisione di merito.

  • art. 341 c.p.c.

    Citato dal Procuratore Generale in relazione al principio secondo cui l'impugnazione proposta davanti a un giudice diverso può dar luogo a translatio iudicii anziché a inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione davanti al Consiglio Nazionale Forense, l'irritualità del deposito diretto presso il CNF non comporta automaticamente l'inammissibilità se dagli atti risulta comunque la rituale notifica del ricorso al Consiglio dell'Ordine competente entro il termine di legge e, quindi, l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Le norme procedurali che disciplinano il ricorso al CNF devono essere lette in modo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale: la forma non può prevalere quando il destinatario dell'impugnazione abbia comunque ricevuto tempestiva notizia dell'atto nel modo previsto dall'ordinamento.
  • Nel valutare la ritualità dell'impugnazione, il giudice deve verificare non solo il luogo del deposito, ma anche il complessivo perfezionamento della notifica e la concreta instaurazione del rapporto processuale.
  • La dichiarazione di inammissibilità per errore nel deposito non è giustificata quando l'atto sia stato tempestivamente notificato al soggetto processualmente corretto, essendo tale notificazione idonea a soddisfare la funzione del requisito procedurale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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