Cassazione Civile, Ordinanza n. 23880/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto e la cartella annullata. In appello l’Agenzia delle entrate aveva chiesto la riforma della decisione, sostenendo la legittimità della cartella, anche mediante produzione di documenti nuovi. La CTR aveva accolto l’appello, ritenendo sussistente l’interesse ad agire dell’Ufficio, ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992 e insussistente la dedotta duplicazione della pretesa, reputando legittima anche l’iscrizione a ruolo straordinaria in ragione del pericolo per la riscossione connesso all’ammissione al concordato preventivo. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme processuali per asserita inammissibilità dell’appello, domanda nuova e difetto di interesse dell’Agenzia; 2) omesso esame, violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento dei fatti per la pretesa duplicazione di ruoli e pretese già annullate o prescritte; 3) omesso esame e violazione dell’art. 11 del d.P.R. 602/1973 per illegittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria e difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo per la riscossione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché formulati in modo non autosufficiente e, in larga parte, diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o a denunciare questioni e non fatti storici. In particolare, ha affermato che la CTR aveva comunque esaminato e deciso le eccezioni di inammissibilità e di difetto di interesse, che nel processo tributario l’Amministrazione può produrre documenti nuovi anche in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, e che la doglianza sulla duplicazione della pretesa e sull’iscrizione a ruolo straordinaria era priva di specificità e di autosufficienza. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni sostanziali in senso stretto, non le mere difese; l’Amministrazione può quindi difendere in appello la legittimità dell’atto senza introdurre una domanda nuova in senso proprio.
art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992
Consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se preesistenti al primo grado e anche se la parte era rimasta contumace o non costituita in primo grado.
L’interesse ad agire dell’Amministrazione è ravvisato nella volontà di ottenere la conferma della legittimità dell’atto impugnato e di paralizzare la domanda di annullamento.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta espressamente le questioni sollevate, anche se con motivazione sintetica.
La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; non è utilizzabile per contestare la ricostruzione del merito o la valutazione delle prove.
Il ricorso deve essere autosufficiente e riportare gli atti e i passaggi rilevanti quando si censura la motivazione o il contenuto di un atto impositivo.
L’iscrizione a ruolo straordinaria è legittima in presenza di un fondato pericolo per la riscossione; la censura sulla sua illegittimità richiede una specifica e autosufficiente deduzione del vizio.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ricorrano i presupposti di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria conserva interesse e legittimazione a difendere in appello la legittimità dell’atto anche se non si era costituita in primo grado, purché resti nell’alveo delle mere difese e non proponga domande o eccezioni sostanziali nuove in senso stretto.
- L’art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992 consente la produzione di documenti nuovi in appello senza limiti di preesistenza al primo grado, e tale facoltà spetta anche alla parte contumace in primo grado.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per il mancato esame di un fatto storico decisivo e non per la mancata risposta a questioni giuridiche, argomentazioni difensive o ricostruzioni alternative del merito.
- Le censure di travisamento del materiale probatorio non possono essere utilizzate per ottenere in cassazione un nuovo giudizio di merito; se il travisamento attiene al contenuto oggettivo della prova, il rimedio può essere la revocazione nei limiti di legge.
- Chi impugna una cartella o un atto tributario deve rispettare un rigoroso onere di autosufficienza, trascrivendo gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità sulla specifica censura proposta.
- L’iscrizione a ruolo straordinaria richiede la presenza di un fondato pericolo per la riscossione, ma la relativa censura deve investire in modo specifico la motivazione e i presupposti dell’atto impugnato.
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