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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50014/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/03/2023 che ha esteso la misura cautelare della custodia in carcere al reato di tentativo di estorsione aggravata (capo 9), richiamando la misura già disposta per il capo 8). Il ricorrente censura la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal Tribunale, sostenendo che si tratti di mere congetture e presunzioni non riscontrate dalle intercettazioni, che la condotta fosse solo atto preparatorio e non tentativo, contesta la configurabilità dell'aggravante di tipo mafioso (art. 416-bis.1), e deduce inoltre l'erroneità della valutazione delle esigenze cautelari e la sproporzione della misura, invocando la possibilità degli arresti domiciliari per la presenza del contesto familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte attengano alla valutazione di fatto e al merito delle interpretazioni delle intercettazioni, materie non sindacabili in sede di legittimità se non per manifesta illogicità o violazione di legge specifica, e ha considerato la motivazione del Tribunale adeguata e non contraddittoria. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.) e il provvedimento è divenuto esecutivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Riconoscimento della aggravante per modalità mafiose da parte del Tribunale sulla base di elementi probatori (ruolo di capo mandamento e conversazioni intercettate) ritenuti idonei a sorreggere la qualificazione aggravata; la Corte di Cassazione non sindaca la valutazione probatoria di merito.

  • art. 628 cod. pen. (estorsione)

    Il Tribunale ha ritenuto configurabile il tentativo di estorsione (richiamando gli elementi indiziari su atti esecutivi del programma criminoso); la Cassazione ha considerato la valutazione dei confini tra atto preparatorio e tentativo come questione di merito non sindacabile in legittimità.

  • art. 629 c.p. (tentativo) comma 1 e 2

    Richiamata nella contestazione relativa al tentativo di estorsione; la Corte ha ammesso la legittimità della valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti atti idonei diretti in modo non equivoco all'esecuzione del reato.

  • art. 56 c.p.

    Riferimento alla disciplina del tentativo nella ricostruzione del fatto; la Corte non ha ritenuto violata l'applicazione di tale istituto da parte del giudice di merito.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme la cui applicazione sarebbe stata viziata; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero di merito e non configurassero una violazione di norme procedurali valutabili in sede di legittimità.

  • art. 292 c.p.p.

    Censurato dal ricorrente; la Corte ha considerato non emergere una specifica violazione di legge richiedibile in Cassazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiesto dal ricorrente in relazione alle intercettazioni; la Corte ricorda che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale sulla persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275 c.p.p. comma 3

    Richiamato dal ricorrente in tema di misure cautelari e loro adeguatezza; la Corte ha giudicato non azzeccate le censure che risultano valutazioni di merito.

  • art. 606 c.p.p. (comma 1, lett. B), D), C), E))

    Riferimento alle ipotesi di impugnazione in Cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha applicato i limiti di ammissibilità dell'impugnazione per questioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna per impugnazioni inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende ai sensi di tale norma.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario, in quanto la pronuncia non comporta la rimessione in libertà.

  • art. 28 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale

    Richiamato per gli adempimenti esecutivi conseguenti alla decisione divenuta esecutiva.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di merito dei fatti e della prova compiuta dal giudice di merito, salvo che sussista manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge specifica.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono tipicamente questioni di fatto affidate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità se non per ragioni di evidente illogicità.
  • Per la configurazione del tentativo occorre che siano emersi atti idonei diretti in modo non equivoco all'esecuzione del reato; la distinzione tra atto preparatorio e tentativo è valutazione fattuale rilevante per il giudice di merito.
  • La qualificazione dell'aggravante 'mafiosa' richiede elementi concreti che il giudice di merito deve motivare; tuttavia, la loro valutazione resta rimessa al merito e difficilmente censurabile in Cassazione.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato) devono essere adeguatamente motivate; contestazioni generiche sulla sproporzione della misura senza violazioni di legge specifiche sono spesso inammissibili in Cassazione.
  • Impugnazioni che ripropongono in cassazione una diversa lettura degli stessi elementi probatori già esaminati dal giudice di merito sono normalmente dichiarate inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende.

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