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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03586/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da un contribuente, di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su più cartelle di pagamento relative a crediti di diversa natura. Il Tribunale aveva accolto la domanda, annullando l’atto e le cartelle; la Corte d’appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere solo per alcune cartelle annullate in corso di causa e aveva confermato il resto della decisione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992 e di norme processuali, per avere i giudici di merito deciso il merito senza affrontare prima le questioni pregiudiziali di rito; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario almeno per una parte dei crediti, in favore del giudice tributario; 3) violazione delle norme sulla competenza, deducendo il difetto di competenza del tribunale per i crediti previdenziali e per le sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada. La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’agente della riscossione, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La ragione decisiva è che i giudici di merito avevano applicato in modo non corretto il criterio della "ragione più liquida", decidendo il merito senza prima esaminare le questioni pregiudiziali di rito, in particolare giurisdizione e competenza, che dovevano essere trattate prioritariamente.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla giurisdizione del giudice tributario per i crediti di natura tributaria; il suo esame era stato pretermesso dai giudici di merito

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta questione di giurisdizione e del rilievo del difetto di giurisdizione

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato ai fini della dedotta questione di competenza e della relativa eccezione

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 276 c.p.c.

    impone che le questioni pregiudiziali di rito siano esaminate prima del merito; il criterio della ragione più liquida può operare solo tra questioni di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale vizio denunciato per violazione dell’ordine di trattazione delle questioni e nullità del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.

    richiamato per i motivi relativi a giurisdizione e competenza

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla competenza sulle sanzioni amministrative

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai crediti contributivi previdenziali

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 376 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la proposta del relatore

Massime di principio

  • L’ordine di trattazione delle questioni imposto dall’art. 276, comma 2, c.p.c. consente al giudice di scegliere liberamente, tra più questioni di merito, quella più liquida, ma non gli consente di prescindere dall’esame prioritario delle questioni pregiudiziali di rito rispetto al merito.
  • La decisione del merito senza previa verifica della giurisdizione o della competenza integra un vizio del procedimento e della sentenza, perché può determinare una decisione resa da un giudice privo del potere di decidere la controversia.
  • Il criterio della ragione più liquida non può essere utilizzato per eludere questioni di giurisdizione o competenza: esso opera solo all’interno del merito, non per superare i presupposti processuali pregiudiziali.
  • Se la parte soccombente deduce in appello la nullità derivante dall’omesso esame delle questioni di rito, il giudice di secondo grado deve affrontare tali questioni e non può confermare la decisione di merito senza sanarvi il vizio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizioneOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

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