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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05869/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

La fondazione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del familiare di una ricoverata, delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di degenza nella struttura. L’ingiunto aveva proposto opposizione, accolta dal tribunale. In appello la fondazione era stata nuovamente soccombente: la corte territoriale aveva ritenuto che l’ingresso nella struttura avvenisse in base all’impegnativa di residenzialità e in un rapporto pubblicistico, non privatistico, con conseguente nullità della fideiussione inserita nel contratto per contrarietà a norma imperativa, poiché la prestazione socio-sanitaria non sarebbe negoziabile. Con il ricorso per cassazione la fondazione deduceva: 1) violazione dell’art. 1418 c.c. e dell’art. 32 Cost., perché la nullità era stata affermata senza indicare la specifica norma imperativa violata e senza distinguere tra quota sanitaria e quota alberghiera, quest’ultima a carico dell’ospite o, in certi casi, del Comune; 2) violazione degli artt. 6 della L. 328/2000 e 1322 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse contraddittoriamente trattato l’intero rapporto come pubblicistico, senza considerare che l’integrazione comunale della retta è attivabile dal cittadino solo se ne ricorrono i requisiti; 3) violazione degli artt. 1372, 1938 e 1939 c.c., perché il recesso del fideiussore era stato ritenuto efficace nonostante la clausola di non revocabilità per dieci anni; 4) violazione degli artt. 1418 e 1419 c.c., sostenendo che la fideiussione, atto unilaterale neutro, non potesse essere dichiarata nulla. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: la motivazione della sentenza impugnata era apparente e contraddittoria, perché riconosceva la distinzione tra quota sanitaria e quota alberghiera ma poi dichiarava nullo l’intero contratto senza considerare che la controversia riguardava proprio la quota alberghiera; inoltre, la corte di merito aveva richiamato impropriamente la disciplina del recesso ex art. 1373 c.c., senza valutare l’effetto della clausola contrattuale di non revocabilità per dieci anni alla luce dell’art. 1372 c.c. Sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Venezia e rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. La cassazione ha rilevato che la motivazione del giudice di merito era apparente e intrinsecamente contraddittoria, perché aveva qualificato il rapporto come pubblicistico pur avendo premesso che la quota alberghiera era a carico dell’ospite, cioè su un piano privatistico, e perché non aveva indicato la norma imperativa che renderebbe nulla la fideiussione. Inoltre, ha ritenuto non corretta l’applicazione sic et simpliciter dell’art. 1373 c.c. a un rapporto a tempo indeterminato con clausola di non revocabilità decennale, che richiedeva invece un vaglio alla luce dell’art. 1372 c.c.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione/forma della sentenza di merito.

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del contratto richiede l’indicazione della specifica norma imperativa violata; non può essere affermata in modo apodittico.

  • art. 32 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura pubblicistica delle prestazioni sanitarie, ma la Cassazione non fonda su tale norma il decisum.

  • art. 6 L. 328/2000

    richiamato per sostenere che la quota alberghiera è distinta da quella sanitaria e può gravare sull’ospite o, in certi casi, sul Comune.

  • art. 25 L. 328/2000

    richiamato dalla ricorrente per evidenziare la disciplina dell’integrazione della retta e i relativi requisiti.

  • art. 1322 c.c.

    l’autonomia negoziale può essere limitata solo da una norma primaria; per le prestazioni socio-assistenziali la pattuizione del corrispettivo è in linea di principio libera.

  • art. 1372 c.c.

    il vincolo contrattuale va rispettato; la clausola di non revocabilità per dieci anni imponeva una verifica specifica sulla possibilità di recesso.

  • art. 1373 c.c.

    la disciplina del recesso nei contratti a esecuzione continuata o periodica non può essere applicata automaticamente a un caso regolato da clausola di non revocabilità temporanea.

  • art. 1938 c.c.

    richiamato come norma sulla fideiussione, in relazione alla validità e persistenza della garanzia prestata.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato come norma sulla garanzia fideiussoria, in relazione all’accessorietà rispetto all’obbligazione garantita.

  • art. 1419 c.c.

    invocato per sostenere che, anche ove una clausola fosse invalida, non necessariamente travolge l’intera fideiussione.

Massime di principio

  • Quando una struttura privata eroga prestazioni socio-assistenziali distinte da quelle sanitarie, il corrispettivo relativo alla componente alberghiera può essere liberamente determinato dalle parti, salvo specifiche norme imperative che ne impongano la gratuità o la diversa allocazione.
  • La declaratoria di nullità per contrasto con norma imperativa deve essere sorretta dall’indicazione della precisa disposizione violata e da una motivazione coerente con la concreta prestazione dedotta in giudizio; una motivazione che contraddice le premesse fattuali è apparente.
  • Se la controversia riguarda solo la quota alberghiera della retta, non è coerente qualificare l’intero rapporto come pubblicistico facendo derivare da ciò la nullità di una garanzia personale inserita nel contratto.
  • In presenza di un contratto a tempo indeterminato che contenga una clausola di non revocabilità per un periodo determinato, il recesso non può essere esaminato meccanicamente solo alla stregua dell’art. 1373 c.c., ma occorre verificare l’efficacia vincolante della pattuizione ai sensi dell’art. 1372 c.c.
  • La fideiussione non può essere considerata nulla in via automatica per il solo fatto di essere inserita in un contratto relativo a prestazioni assistenziali: occorre distinguere tra il titolo della prestazione garantita e la validità dell’atto di garanzia.
  • rami":["Contratti","Processo civile"],"materie":["Fideiussione","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Nullità","Buona fede e correttezza"]}]}```]}}```}���]}]}]}}}]}]}]}}}}}}}}}]}]}]}}}}}```]}]}]}♀♀♀♀♀♀```}]}]}}}]}]}]}]} ]}]}}}}]}}}}]}]}}}]}]}]}}}}]}}}}]}]}]}]}}}}]}}`}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}}]}]}]} ]}]}]}]}}}]}]}}}}}}]}]}]}]}}}}]}]}}}]}]}}}]}]}]}}}}]}]}}}}]}]}]}]}}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}}```}]}]}‬]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}}]}]}]}]]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}񎨾 }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}']}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}]}]}]}]}]}‬‬]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}```json)}]}}}]}]}]}}}}]}]}]}]}]}]}]}}}}}}]}]}}}}]}]}]}]}]}}```}]}}}]}]}]}}}}]}]}]}]]}]}]}]}񎛿}]}]}]}]}}}}]}]}]}】 0}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}】}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}‬‬}}}]}]}]}]}]}]}]}]}}}}]}]}]}]}]}}}}]}]}]}]}]}]}]}

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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