Cassazione Penale, Sentenza n. 725/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato dichiarato colpevole della mancata ottemperanza all'ordine di deposito della cauzione di euro 2.000,00 ai sensi dell'art. 76, comma 4, d.lgs. 6/9/2011, n. 159, mentre era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. In Cassazione ha contestato l'erronea applicazione della legge e la motivazione della Corte territoriale, sostenendo di essere disoccupato e privo di mezzi per versare la cauzione; ha inoltre chiesto la concessione della non punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. e ha contestato l'uso dei precedenti penali nel valutare la tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui l'elemento soggettivo del reato non è configurabile se l'omesso deposito è dovuto all'effettiva indisponibilità economica, ma tale indisponibilità deve essere specificamente allegata e provata; il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche e non ha fornito elementi idonei a dimostrare la mancata disponibilità o l'impossibilità di procurarsi la somma mediante lavoro o mezzi alternativi. La Corte ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, anche alla luce della persistenza dell'inadempimento e dei precedenti. Conseguenze: rigetto del ricorso per inammissibilità, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma che incrimina l'omessa ottemperanza a specifici ordini imposti nell'ambito delle misure di prevenzione; la Corte precisa che l'elemento soggettivo può essere escluso se l'omissione dipende da reale indisponibilità economica, ma tale indisponibilità deve essere allegata e dimostrata.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto inapplicabile la particolare tenuità, considerando la persistenza e l'obiettiva gravità/continuità dell'inadempimento e i precedenti dell'imputato.
Norma procedurale che disciplina le spese per i ricorsi dichiarati inammissibili; è stata utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione dell'ammenda e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto non sussistere elemento per escludere la condanna pecuniaria.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918)
Principio di diritto secondo cui, in materia di reati omissivi collegati a obblighi imposti dalle misure di prevenzione, la colpevolezza si valuta anche rispetto all'esigibilità della condotta e che l'effettiva indisponibilità economica esclude l'elemento soggettivo se debitamente provata.
Massime di principio
- La mancata ottemperanza all'ordine di deposito della cauzione può non integrare il reato se è dovuta a reale e documentata indisponibilità economica; tuttavia tale indisponibilità deve essere specificamente allegata e provata dal soggetto obbligato.
- Dichiarazioni generiche di povertà o disoccupazione non sono sufficienti: occorrono elementi concreti (documentazione reddituale, attestazioni di assenza di beni, prova dell'impossibilità di procurarsi la somma con attività lecita) per escludere la colpevolezza.
- La particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) è esclusa quando l'inadempimento si protrae nel tempo o è inserito in una condotta persistente o quando sussistono precedenti che evidenziano il profilo di pericolosità o reiterazione.
- Un ricorso che si limita a riproporre motivi già esaminati e ritenuti infondati dal giudice del merito ha carattere meramente confutativo e rischia l'inammissibilità.
- In caso di inammissibilità del ricorso la parte può essere condannata alle spese processuali e a versamenti alla cassa delle ammende; ciò suggerisce di valutare attentamente la fondatezza e la documentazione probatoria prima di proporre ricorso.
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