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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33146/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento per l'omicidio pluriaggravato di Luca Bruni (3/01/2012): imputazione di concorso nell'omicidio, occultamento del cadavere e porto di armi; contestazione di motivi connessi a equilibri tra cosche e timore di collaborazione della vittima. In primo grado (rito abbreviato) Sottile era stato condannato all'ergastolo; la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha riformato la pronuncia rideterminando la pena in anni venti di reclusione e concedendo le circostanze attenuanti generiche in equivalenza con le aggravanti, valorizzando una posizione defilata del ricorrente nella fase decisionale dell'omicidio. Il Procuratore generale ha impugnato per (i) errata applicazione delle norme sulle circostanze (artt. 62-bis, 69 c.p.) e vizio di motivazione; l'imputato ha impugnato sostenendo, tra l'altro, violazione del divieto di bis in idem/reformatio in peius dopo regressione del procedimento, carenze nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, utilizzazione di nuove dichiarazioni dopo la scelta del rito abbreviato e erronea applicazione dell'art. 7 legge n.203/1991 (aumento per agevolazione mafia).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore generale inammissibile (problemi di merito ricondotti a valutazione di fatto discrezionale del giudice di merito; la concessione delle attenuanti generiche è giudizio di fatto motivato e non censurabile in questa sede). Ha rigettato il ricorso di Sottile (infondato): la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di nullità parziale della sentenza di primo grado e la conseguente regressione del procedimento per i capi su cui era mancata pronuncia; le censure sulla prova dichiarativa dei collaboratori sono questioni di merito o aspecifiche (mancata prova di "resistenza"), e talune doglianze non erano state devolute al giudice d'appello. Il terzo motivo relativo all'applicazione dell'art. 7 legge n.203/1991 è stato ritenuto non devoluto e quindi inammissibile. Esito pratico: confermata la decisione della Corte d'assise d'appello che aveva ridotto la pena a 20 anni e aveva concesso le attenuanti generiche; ricorso pubblico inammissibile, ricorso dell'imputato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita dal ricorrente pubblico rispetto al bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte di Cassazione richiamata considera la valutazione delle attenuanti generiche questione di merito discrezionale del giudice e non censurabile in Cassazione salvo illogicità manifesta

  • art. 69 c.p.

    Norma sul cumulo e bilanciamento delle circostanze; richiamata nella critica del Procuratore generale ma la Corte ha ritenuto che il bilanciamento operato dalla Corte territoriale fosse adeguatamente motivato

  • art. 133 c.p.

    Criteri direttivi per la determinazione della pena: la Corte ricorda che le attenuanti generiche devono essere intese alla luce dei criteri di questo articolo e la loro concessione resta rimessa alla discrezionalità motivata del giudice

  • art. 442 c.p.p.

    Disciplina dell'acquisizione delle dichiarazioni dei collaboratori nel rito abbreviato; la Corte ha ritenuto le acquisizioni effettuate legittime e le questioni sollevate in gran parte relative a valutazione di merito

  • art. 185 disp. att. c.p.p.

    Previsione sulla regressione del procedimento: la Corte ha confermato che, in caso di nullità parziale per omessa statuizione, il procedimento retrocede allo stato necessario per decidere sui capi omessi, legittimando la rinnovazione del giudizio per quei capi

  • art. 7 legge n. 203/1991

    Circostanza aggravante speciale per agevolazione dell'attività mafiosa; il ricorso difensivo ha contestato l'applicazione dell'aumento ma la Corte ha ritenuto la questione non devoluta o comunque non idonea a fondare il ricorso di legittimità nella forma proposta

Massime di principio

  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto discrezionale del giudice di merito: in Cassazione è sindacabile solo per vizio motivazionale evidente o illogicità manifesta, non per diverso apprezzamento della gravità del ruolo dell'imputato.
  • La contraddittorietà tra valutazioni di giudici diversi (es. prima e seconda istanza) non costituisce automaticamente vizio di motivazione in Cassazione: occorre che la contraddittorietà sia interna alla stessa motivazione impugnata.
  • La declaratoria di nullità parziale per omessa statuizione comporta la regressione del procedimento allo stato necessario per la nuova decisione sui capi omessi; tale regressione non viola automaticamente il divieto di bis in idem o la proibizione di reformatio in peius se la nullità genera una situazione processuale diversa e se le questioni non erano state impugnate nei termini previsti.
  • Le censure sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in Cassazione richiedono la cosiddetta "prova di resistenza": il ricorrente deve dimostrare che, sottraendo gli elementi contestati, le residue risultanze non sarebbero sufficienti a sostenere la condanna.
  • Questioni relative all'ammissibilità o applicazione di specifiche aggravanti/agganci normative (es. art.7 legge 203/1991) devono essere devolute correttamente al giudice d'appello per poter essere esaminate in Cassazione; altrimenti sono inammissibili.
  • La valutazione complessiva della prova e la scelta di credibilità tra dichiarazioni divergenti sono tipicamente appannaggio del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge un palese travisamento logico della motivazione.

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