Cassazione Civile, Ordinanza n. 17316/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento del 2012, emessa per iscrizione a ruolo di imposte e sanzioni già richieste con una precedente cartella del 2004, a sua volta riferita a un avviso di accertamento. In precedenza il contenzioso sull’atto presupposto si era chiuso con annullamento con rinvio della decisione di secondo grado e, secondo la prospettazione dell’Ufficio, il giudizio di rinvio non era stato tempestivamente riassunto, sicché il processo si sarebbe estinto prima della scadenza rilevante per la definizione agevolata ex art. 39, comma 12, d.l. 98/2011. La contribuente aveva invece ottenuto in primo e secondo grado l’annullamento della nuova cartella, sul presupposto che la lite sulla cartella del 2004 fosse ancora pendente alla data del 31/12/2011 e che la definizione agevolata avesse fatto venir meno il titolo della successiva pretesa. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, in combinato disposto con gli artt. 63, commi 1 e 2, e 45 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la lite non era più pendente al 31/12/2011 perché l’estinzione per mancata riassunzione si sarebbe verificata prima; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di acquiescenza al provvedimento di diniego della definizione; 3) violazione dell’art. 39, comma 12, lett. d), ultimo periodo, d.l. 98/2011, in combinato disposto con gli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, per non avere considerato che il diniego di definizione non era stato impugnato e che quindi la nuova cartella era legittimamente emessa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, per effetto della sospensione dei termini di riassunzione prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, la lite tributaria risultasse ancora pendente alla data del 31/12/2011 e fosse quindi astrattamente definibile. Ha però accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sul fatto storico decisivo costituito dal provvedimento di diniego della definizione agevolata del 27/08/2012 e dalla sua mancata impugnazione, con conseguente acquiescenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011
comma 12; lett. c); lett. d), ultimo periodo
La sospensione dei termini per la riassunzione e degli altri termini processuali opera dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012; ai fini della definizione agevolata la lite è considerata pendente se tale pendenza sussiste alla data del 31 dicembre 2011.
conversione del d.l. 98/2011
Norma di conversione della disciplina sulla definizione agevolata delle liti fiscali.
art. 63, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme all’art. 45 per sostenere gli effetti processuali dell’estinzione nel giudizio tributario.
L’estinzione del processo tributario è rilevabile anche d’ufficio e comporta il venir meno dell’intero procedimento.
Nel giudizio di rinvio la riassunzione può essere compiuta da ciascuna parte come attività di impulso processuale; se nessuna parte riassume, il processo si estingue.
La mancata riassunzione del giudizio di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso del processo, salvo il giudicato già formato.
La Corte afferma che non si applica al giudizio di rinvio la disciplina sugli effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione.
Il giudice deve pronunciarsi sull’eccezione di acquiescenza; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia.
art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato per la legittimazione all’impugnazione degli atti del processo tributario, in particolare del diniego di definizione.
art. 21, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il termine e l’onere di impugnazione dell’atto tributario, rilevante ai fini dell’acquiescenza.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio determina l’estinzione del processo; tuttavia, se una sopravvenuta disciplina prevede la sospensione dei termini di riassunzione, la pendenza della lite va verificata tenendo conto di tale sospensione e non della sola data del provvedimento dichiarativo di estinzione.
- Il provvedimento che dichiara l’estinzione del processo per mancata riassunzione ha natura meramente dichiarativa: ai fini della verifica della pendenza della lite occorre guardare al decorso del termine processuale, salvo che esso sia sospeso per legge.
- Quando l’Amministrazione deduce specificamente che la definizione agevolata non si è perfezionata per effetto di un diniego non impugnato, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente su tale fatto decisivo; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.
- Il diniego di definizione agevolata, se non tempestivamente impugnato, diviene definitivo e preclude di fondare su quella definizione l’illegittimità di una successiva cartella emessa per il medesimo credito.
- In sede di legittimità, il ricorso può essere accolto anche solo per vizi processuali del giudice di merito, con cassazione e rinvio quando sia necessario un nuovo esame dei fatti e delle eccezioni non esaminate.
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