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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

La controversia riguarda l’accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei condomini attori e la rimozione di opere che ne limitavano l’esercizio. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione rigettando la domanda per ritenuta carenza di prova del titolo costitutivo della servitù. I ricorrenti principali hanno dedotto, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo: la produzione della convenzione di lottizzazione del 18 settembre 1962, trascritta il 16 ottobre 1962, dalla quale sarebbe derivata l’istituzione della servitù. Gli altri motivi, poi assorbiti, denunciavano: la sufficienza del richiamo al titolo originario contenuto negli atti di acquisto; l’omesso esame della natura autodeterminata del diritto reale; e l’omessa pronuncia sulla CTU. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando la legittimazione ad agire degli amministratori dei condomini attori, la rilevanza dell’intervento dei singoli partecipanti e la necessità del litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini del condominio convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo legittimata l’azione proposta dagli amministratori dei condomini per la tutela di un diritto reale comune e insussistente l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente omesso di considerare la convenzione di lottizzazione del 1962, già dedotta e prodotta in giudizio, dalla quale il diritto di servitù traeva origine. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alla censura accolta e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    L’amministratore è legittimato e tenuto a compiere gli atti conservativi dei beni e dei diritti comuni e può agire per la tutela del diritto di servitù riferibile al condominio.

  • art. 1131 c.c.

    La legittimazione processuale dell’amministratore si estende alle liti aventi ad oggetto interessi comuni dei condomini, senza necessità del litisconsorzio passivo di tutti i partecipanti.

  • art. 75 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di rappresentanza processuale del condominio.

  • art. 77 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di rappresentanza processuale del condominio.

  • art. 105 c.p.c.

    L’intervento dei singoli partecipanti al condominio è stato ritenuto non decisivo ai fini della legittimazione, che già esisteva in capo all’amministratore.

  • art. 102 c.p.c.

    Esclusa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei singoli condomini del convenuto nella lite sulla servitù, nella specie proposta contro il condominio.

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato quale norma di riferimento dell’azione confessoria/negatoria di servitù.

  • art. 1058 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la prova e l’esistenza del diritto di servitù di transito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla domanda sul diritto reale e alla sua qualificazione.

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla domanda sul diritto reale e alla sua qualificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo principale per omessa pronuncia/omessa considerazione dell’intera domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa pronuncia su istanze istruttorie.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla servitù a favore del condominio, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per la tutela del diritto comune quando la lite riguarda interessi comuni dei partecipanti, senza necessità di unanime mandato di tutti i condomini.
  • L’azione diretta a far valere o proteggere una servitù di passaggio costituita a favore di un complesso condominiale non richiede, di regola, il litisconsorzio necessario di tutti i partecipanti al condominio attore o convenuto, poiché l’effetto della decisione incide sul bene comune e non su posizioni individuali autonome.
  • L’intervento adesivo dei singoli partecipanti al condominio non sana una pretesa carenza originaria di legittimazione, ma può comunque corroborare la domanda già proposta dall’ente di gestione.
  • Integra vizio di omesso esame la sentenza di merito che affermi insussistente la prova di un diritto reale senza considerare un documento specificamente dedotto e prodotto, se da esso risulti il titolo costitutivo del diritto medesimo.
  • Quando il diritto reale di servitù è dedotto come diritto autonomamente identificato, il giudice di merito deve esaminare tutti i titoli e gli atti richiamati dalle parti che possano dimostrarne l’origine e l’esistenza, non potendo trascurare la documentazione storica della lottizzazione o degli atti di acquisto se specificamente allegata.

Come è indicizzato

MaterieServitùSpese condominialiImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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