Cassazione Penale, Ordinanza n. 19369/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello che aveva confermato la condanna a mesi 10 di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per un fatto riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La censura è stata ritenuta generica perché non indicava quali specifici elementi favorevoli alla difesa sarebbero stati omessi o valutati erroneamente dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era eccessivamente generico, poiché si limitava a contestare il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare gli elementi decisivi asseritamente trascurati. Conseguentemente, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
norma richiamata per la riqualificazione del fatto in materia di stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
la sua mancata applicazione è stata censurata, ma il motivo è stato ritenuto generico perché non specificava gli elementi favorevoli trascurati dai giudici di merito.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
richiamata in relazione alla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di mancata applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere specifica: il ricorrente deve indicare quali elementi concreti e favorevoli siano stati omessi o travisati dalla motivazione di merito.
- Un motivo di ricorso fondato su asserito vizio di motivazione è inammissibile se si limita a un'affermazione apodittica, senza confronto puntuale con la sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa, consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La mera invocazione dell'art. 131-bis c.p. non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità se non accompagnata da una compiuta deduzione degli indici fattuali rilevanti per la particolare tenuità del fatto.
Come è indicizzato
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