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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13586/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito ancora in corso. La società correntista aveva agito per far dichiarare la nullità di alcune clausole del rapporto e per ottenere la rideterminazione dei saldi al netto di somme indebitamente addebitate o riscosse dalla banca, in particolare a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e voci analoghe. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di accertamento e rettifica del saldo, ma aveva negato la condanna restitutoria ritenendo che, essendo il rapporto ancora pendente, non fosse possibile ordinare la ripetizione delle somme. La Corte d'appello ha confermato tale impostazione. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2033 e 1194 c.c., in relazione all'art. 117 TUB, e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di condannare la banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio, per il rigetto dell'istanza di rinnovo della CTU; 3) violazione degli artt. 92 e 93 c.p.c. in tema di distrazione delle spese, per il mancato accoglimento della richiesta; 4) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sull'asserita applicazione di interessi usurari nel rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, nei rapporti di conto corrente ancora in corso, il correntista può chiedere l'accertamento della nullità delle clausole e la rettifica del saldo, ma la condanna restitutoria ex art. 2033 c.c. può essere pronunziata solo quando il conto sia chiuso e il saldo divenga esigibile, salvo che si tratti di rimesse solutorie su conto scoperto, nel qual caso la ripetizione è astrattamente esperibile anche in corso di rapporto ma sempre nei limiti della rettificazione del saldo e non come immediata restituzione di somme. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul rinnovo della CTU, perché la scelta di disporre o meno una nuova consulenza è discrezionale del giudice di merito; infondato il motivo sulla distrazione delle spese, poiché mancava l'attestazione che il precedente difensore non avesse percepito gli onorari; inammissibile il motivo sull'usurarietà per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta in ricorso la specifica domanda asseritamente omessa. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento in senso tecnico e, nei rapporti bancari regolati in conto corrente, può condurre alla restituzione solo quando il saldo sia esigibile; in corso di rapporto, se ne ricorrono i presupposti, opera anzitutto come rettifica del saldo.

  • art. 1194 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della domanda di rideterminazione delle imputazioni di pagamento; la Corte non ne fa applicazione autonoma, respingendo il motivo principale alla luce della disciplina del conto corrente e dell'art. 2033 c.c.

  • art. 117 TUB

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità delle clausole e agli addebiti bancari; la Corte decide la questione sulla base dei principi in tema di indebito e conto corrente, senza autonomo svolgimento interpretativo su tale norma.

  • art. 1823 c.c.

    "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto"

    Nel conto corrente i singoli crediti annotati non sono esigibili né disponibili fino alla chiusura del conto; perciò, durante il rapporto, la tutela del correntista si traduce normalmente nella rettifica del saldo e non nella immediata restituzione delle somme.

  • art. 1852 c.c.

    La libera disponibilità delle somme a credito del correntista non incide sul concetto di reciprocità proprio del conto corrente ex art. 1823 c.c.; il richiamo serve a escludere che tale norma consenta di aggirare la regola dell'esigibilità del saldo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di omessa pronuncia è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non ha riportato in modo autosufficiente la domanda asseritamente non esaminata; sul primo motivo la Corte non ravvisa omessa pronuncia, ma espressa decisione conforme al diritto applicabile.

  • art. 61 c.p.c.

    La richiesta di rinnovo della consulenza tecnica non vincola il giudice di merito, che mantiene un potere discrezionale in ordine all'ammissione della nuova CTU.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla prova e sulla CTU nel secondo motivo; la Corte ribadisce che il rinnovo dell'indagine tecnica è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Come per l'art. 115 c.p.c., è invocato nel motivo sulla CTU ma la Corte ne esclude la violazione, ritenendo la censura non sindacabile in cassazione nei termini proposti.

  • art. 194 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo sul rinnovo della CTU; la Corte la considera nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito sulla consulenza.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla consulenza tecnica; la Corte ribadisce che la rinnovazione dell'indagine è valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 201 c.p.c.

    Come le altre norme sulla consulenza, è richiamato ma non conduce all'accoglimento del motivo, poiché la scelta di rinnovare la CTU non è obbligatoria.

  • art. 92 c.p.c.

    In tema di spese processuali, la Corte conferma il rigetto della richiesta di distrazione per mancanza dei presupposti documentali richiesti.

  • art. 93 c.p.c.

    La distrazione delle spese è subordinata alla prova che la parte privata non abbia corrisposto gli onorari; in difetto di attestazione, la domanda non può essere accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto della sussistenza, ove dovuta, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel conto corrente bancario ancora aperto, il correntista può ottenere l'accertamento della nullità delle clausole e la rettifica del saldo, ma la ripetizione in senso restitutorio presuppone, di regola, la chiusura del conto e l'esigibilità del saldo.
  • L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. richiede un pagamento in senso tecnico; nei rapporti regolati da conto corrente, i versamenti vanno qualificati distinguendo tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie.
  • Le rimesse solutorie possono integrare un pagamento indebito anche in costanza di rapporto, ma la conseguenza processuale è la ricostruzione del saldo depurato dagli addebiti illegittimi, non la condanna immediata della banca alla restituzione, finché il rapporto non sia cessato.
  • La decisione di disporre o rinnovare una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata nei limiti del controllo di legittimità.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore richiede la verifica dei relativi presupposti, inclusa l'assenza di pagamento degli onorari da parte della parte assistita; in mancanza di specifica attestazione, la richiesta va rigettata.
  • Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile se non rispetta l'onere di autosufficienza, cioè se non riproduce puntualmente la domanda o eccezione asseritamente non esaminata e i relativi atti processuali di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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