Cassazione Penale, Sentenza n. 39175/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che confermava la condanna per il delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente (cocaina, kg 3,494). I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della consapevolezza circa il contenuto del pacco trasportato, sostenendo che poteva trattarsi di denaro; 2) errore nell'attribuzione della responsabilità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 comma 1 con dolo eventuale invece che inquadramento diverso, poiche la fattispecie astratta richiederebbe dolo diretto; 3) mancata e insufficiente motivazione circa la consapevolezza del quantitativo ai fini dell'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990); 4) errore nel giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravante contestata; 5) vizi nella dosimetria della pena e nella valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod pen, anche per avere ritenuto la mancata collaborazione un elemento sfavorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la motivazione della Corte territoriale era coerente con le ammissioni della ricorrente e con le risultanze processuali e che il dolo eventuale può ricorrere ove l'agente abbia aderito psicologicamente al rischio dellevento. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso sul terzo motivo, ritenendo insufficiente la motivazione circa la colpevolezza della ricorrente rispetto all'aggravante per ingente quantità (art. 80 DPR 309/1990) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale aggravante e al trattamento sanzionatorio, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame. Inoltre la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa alla errata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod pen e all'uso della mancata collaborazione come elemento sfavorevole, indicando che tale scelta di comportamento non poteva essere valutata penalmente. In sintesi: condanna e molte valutazioni di merito confermate, ma annullamento parziale per nuovo giudizio sul punto dell'aggravante e sulla dosimetria.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
La norma relativa al delitto di illecita detenzione di stupefacenti e psicotropi è stata interpretata ammettendo la configurazione del reato anche quando l'elemento soggettivo sia il dolo eventuale, purché emerga che l'agente abbia aderito psicologicamente al rischio dellevento illecito sulla base di elementi probatori.
DPR 309/1990, art. 80, comma 2
L'aggravante per ingente quantità richiede non solo il riscontro empirico del superamento delle soglie, ma anche l'accertamento della colpevolezza dell'agente rispetto alla circostanza aggravante; è necessario che la motivazione dimostri in modo sufficiente che l'imputato conosceva o poteva e doveva conoscere, con la diligenza richiesta, l'entità della quantità trasportata.
Codice penale, art. 59, comma 2
Applicata nel senso che la colpevolezza relativa a circostanze aggravanti può consistere anche nella ignoranza colposa o nell'errore dovuto a colpa e pertanto deve essere adeguatamente accertata e motivata in sentenza.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamata con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza di primo grado; la Corte ha ricordato che la motivazione costituisce garanzia e deve essere adeguata, specialmente riguardo alle circostanze-chiave censurate in appello e in cassazione.
I criteri per la determinazione della pena devono essere valutati correttamente: la Corte ha censurato l'erronea valutazione dell'intensita del dolo e l'utilizzo della mancata collaborazione come elemento aggravante, ribadendo che il diritto al silenzio non deve essere punito in sede di determinazione della pena.
Massime di principio
- La consapevolezza del contenuto di un pacco può essere desunta da elementi indiziari concreti quali dimensioni, peso, comportamento della persona, dichiarazioni e tentativi di protesta; la motivazione deve collegare tali elementi alla conclusione sulla consapevolezza.
- Il dolo eventuale è applicabile se emerge che l'agente ha accettato il rischio dell'evento illecito dopo essersi confrontato con la possibilità che si verificasse; il giudice valuta l'iter decisionale con più indicatori fattuali.
- L'aggravante per ingente quantità richiede specifica motivazione circa la colpevolezza dell'imputato rispetto alla quantità: non basta il mero riscontro quantitativo dell'oggetto, occorre dimostrare che l'imputato conosceva o doveva conoscere l'entità.
- La mancata collaborazione o l'esercizio del diritto al silenzio non possono essere usati come elemento decisivo sfavorevole nella determinazione della pena.
- La sentenza deve contenere motivazione sufficiente e specifica soprattutto sulle circostanze che incidono sulla qualificazione del reato e sulla determinazione della pena; carenze in tale motivazione possono comportare annullamento parziale e rinvio per nuovo esame.
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