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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5396/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva principalmente la carenza della gravità indiziaria: avrebbe subito una valutazione per derivazione dalla posizione del fratello (Astorino Antonio), mancata indicazione di "affectio societatis" e del ruolo funzionale nel gruppo, assenza di sequestri o mezzi, scarsa rilevanza di un unico colloquio con Papaleo e di dichiarazioni ritenute contraddittorie di un collaboratore (Mirarchi). Con un quinto motivo lamentava altresì l'inidoneità delle esigenze cautelari (assenza di pericolo di reiterazione, di fuga o di inquinamento delle prove), osservando la fungibilità delle condotte e lo stato custodiale degli altri esponenti del sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi quattro motivi sono stati ritenuti generici e infondati: il Tribunale di Catanzaro aveva fornito una motivazione dettagliata circa la struttura del sodalizio (composizione, ruoli, canali di approvvigionamento e vendita, mezzi utilizzati) e aveva valorizzato conversazioni intercettate (in particolare quella del 10.11.2019) e un episodio concreto di recupero del denaro relativizzato a una fornitura, elementi che comprovano un contributo stabile e non occasionale dell'indagato. Anche le dichiarazioni del collaboratore sono state considerate meramente confermative di un quadro indiziario già grave. Il quinto motivo, relativo alle esigenze cautelari e all'autonoma valutazione del giudice, è stato ritenuto anch'esso generico e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la sentenza dispone inoltre gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La Corte e il Tribunale hanno interpretato l'art. 74 come configurante un delitto associativo che richiede un "quid pluris" organizzativo: struttura stabile, mezzi predisposti e un contributo effettivo dei partecipi. La mera cooperazione occasionale non è sufficiente.

  • Codice penale - art. 110

    Citato per distinguere il concorso di persone dalla fattispecie associativa; la Corte sottolinea che l'associazione richiede l'elemento organizzativo rispetto all'accordo semplice previsto dall'art. 110.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Riferito come norma dei reati-fine collegati al traffico di stupefacenti; la pronuncia evidenzia che l'esistenza del reato associativo può sussistere anche in presenza di scopi individuali differenti, purché operi la comunione di mezzi e finalità.

  • Codice di procedura penale - art. 275, comma 3

    art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Rilevato in relazione alla presunzione di pericolosità che grava sull'imputato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato l'eventuale superamento di tale presunzione con argomentazione motivata e non manifestamente illogica.

  • Disposizioni di attuazione - art. 94, comma 1-ter

    art. 94, comma 1-ter disp.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza di inammissibilità e alle condanne pecuniarie disposte.

Massime di principio

  • Per contestare con successo una misura cautelare per associazione, il ricorso deve indicare punti specifici di illegittimità o errori di valutazione della motivazione: argomentazioni generiche o mere riproposizioni difensive sono generalmente inammissibili.
  • Il reato associativo richiede la dimostrazione di un "quid pluris" organizzativo (struttura stabile, ripartizione di ruoli, mezzi e canali) e non si esaurisce nel semplice accordo: elementi quali intercettazioni, svolgimento di compiti stabili (trasporto, stoccaggio, recupero denaro) e canali di approvvigionamento sono decisivi.
  • Conversazioni intercettate e episodi concreti (es. recupero di denaro per forniture) possono, se valutati nel loro contesto e con adeguata motivazione, fondare la gravità indiziaria anche in assenza di sequestri materiali immediati.
  • Le dichiarazioni di collaboratori o testi, pur non essendo sempre risolutive da sole, possono avere valore confermativo se inserite in un più ampio quadro probatorio; per opporvisi occorre dedurre vizi specifici e non generici.
  • La presenza in carcere di altri esponenti del sodalizio non elimina automaticamente il pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; il giudice deve valutare caso per caso l'esistenza di rischi attuali e concreti.
  • Nel ricorso in Cassazione è essenziale l'analisi critica della motivazione del giudice di merito: la semplice richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi probatori, senza indicare profili di illegittimità, porta normalmente all'inammissibilità.

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