Cassazione Civile, Ordinanza n. 01261/2023 del 17/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di declaratoria di nullità di sette contratti stipulati tra le parti, ritenuti dalla ricorrente collegati a prestiti usurari. La Corte d'appello aveva respinto il gravame avverso la decisione del Tribunale, ritenendo, per i quattro atti rimasti in discussione, non raggiunta la prova dell'usura: quanto agli atti di compravendita, la prova documentale e gli accertamenti richiamati non dimostravano che il corrispettivo pattuito fosse in realtà un finanziamento usurario; quanto alla cessione di credito di euro 3.000.000, la corte territoriale l'aveva qualificata come credito eventuale e futuro, privo di prova del collegamento con prestiti usurari. In cassazione la ricorrente articolava tre motivi: (1) omessa valutazione degli atti del procedimento penale prodotti e riprodotti in appello, con dedotta omessa motivazione; (2) violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. per la cessione del credito, sostenendo che la mancata giustificazione del rapporto sottostante avrebbe imposto di reputare il negozio privo di causa o con causa illecita; (3) violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. per gli altri atti (compravendita del 23 giugno 2010, comodato e patto di opzione), deducendo che, nel quadro unitario degli accertamenti fiscali, il terreno edificabile era stato ceduto a prezzo inferiore al valore di euro 90.000 e che ciò rivelava l'illecita causa di collegamento con l'usura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza non riguardava un fatto storico decisivo omesso, ma una diversa lettura di documenti istruttori; inoltre ha rilevato la ricorrenza della doppia conforme, che preclude il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha considerato infondato il secondo motivo, affermando che, nei rapporti fra cedente e cessionario, l'onere di provare la causa illecita della cessione del credito grava sul cedente, mentre il cessionario deve provare soltanto il negozio traslativo. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mancata valutazione di elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua deduzione e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'osservanza degli oneri di deposito e specificazione degli atti rilevanti.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura di omesso esame di fatti decisivi quando le due decisioni di merito sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
È invocato per sostenere la nullità per mancanza o illiceità della causa dei negozi impugnati.
È richiamato quale norma sui requisiti del contratto, in relazione alla dedotta carenza o illiceità della causa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata considerazione di documenti o prove.
- Quando la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, opera la doppia conforme e il motivo di omesso esame dei fatti decisivi è inammissibile.
- L'omessa esposizione analitica di tutte le risultanze probatorie non integra di per sé vizio di motivazione se il fatto rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In tema di cessione del credito, tra cedente e cessionario, l'onere di provare la causa illecita del negozio grava sul cedente; il cessionario deve provare il solo contratto di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove, dell'attendibilità dei testimoni e della scelta delle fonti di convincimento, trattandosi di apprezzamenti riservati al giudice di merito.
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