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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24068/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione delle pene, contestando: (i) la qualificazione e sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (dissipazione) e documentale a loro ascritti, in particolare sostenendo che il mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" e l'acquisizione della cauzione da parte di "Alkom" non costituissero atti dissipativi; (ii) la riconduzione alla figura di amministratori di fatto; (iii) l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in un procedimento diverso (contestando la connessione ex art. 12 c.p.p.); (iv) vizi di motivazione e travisamento del fatto, nonché questioni di dosimetria (riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della continuazione e calcolo delle riduzioni ex art. 442 co.2 c.p.p.); (v) questioni relative alla prova indiziaria e alla durata delle pene accessorie fallimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in larga parte, erano generici, attinenti al merito e non autosufficienti (mancanza di indicazione e/o produzione puntuale degli atti richiamati). Sul merito la Corte ha confermato la motivazione della Corte d'Appello: (a) il mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" è stato qualificato come condotta dissipativa, idonea a incidere negativamente sul valore dell'azienda e a determinare l'inadempimento contrattuale che ha portato all'incameramento della cauzione di Euro 400.000,00; (b) la bancarotta documentale è stata ritenuta integrata per l'incompletezza delle scritture contabili e per la falsificazione del bilancio; (c) le intercettazioni sono risultate utilizzabili in quanto sussisteva connessione ex art. 12 c.p.p. con i reati originariamente intercettati; (d) è stata confermata la qualifica di amministratori di fatto dei ricorrenti, sulla base di molteplici indici e testimonianze; (e) sono state altresì confermate le valutazioni sulla dosimetria delle pene e la determinazione delle pene accessorie fallimentari (dieci anni), ritenute motivate e non manifestamente illogiche.

Norme richiamate

  • art. 266 c.p.p.

    richiamiato in connessione alle regole di utilizzazione delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso dei risultati se rientranti nei limiti di ammissibilità previsti

  • art. 270, co. 1, c.p.p.

    richiama il divieto generale di utilizzazione delle captazioni in procedimenti diversi salvo i casi previsti; la Corte ha ritenuto superato il divieto per effetto della connessione tra procedimenti

  • art. 12 c.p.p.

    la Corte ha applicato la nozione di connessione processuale (lett. b) per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento

  • art. 192, co. 2, c.p.p.

    richiamato nella discussione sulla prova indiziaria: la Corte ha ritenuto che gli indici e le risultanze fossero sufficienti e adeguatamente valutati dai giudici di merito

  • art. 442, co. 2, c.p.p.

    usato per chiarire l'ambito della riduzione della pena per i reati giudicati con rito abbreviato; la Corte ha confermato l'applicazione limitata prevista dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989 n. 271 (come da art. 7 d.lgs. 6/2/2018 n.11)

    richiamato in relazione all'onere di autosufficienza del ricorso e all'allegazione degli atti necessari in Cassazione

  • art. 2639 c.c.

    definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ha confermato che chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri di gestione assume la responsabilità anche penale

  • artt. 216 e 223 Legge Fallimentare

    richiamati in relazione ai reati fallimentari: articoli che individuano libri e scritture contabili e le relative responsabilità; la Corte ha ritenuto integrata la bancarotta documentale

  • art. 40, co. 2, c.p.

    principio che attribuisce responsabilità per gli atti omissivi quando l'inerzia è colpevole e produce l'evento: applicato alla responsabilità dell'amministratore di fatto

  • art. 133 c.p.

    criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa fra circostanze aggravanti e attenuanti fosse discrezionale e adeguatamente motivata

  • art. 62-bis c.p.

    norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego alla loro concessione sulla base della gravità della condotta

  • art. 37 c.p.

    richiamato nel contesto della determinazione delle pene accessorie; la Corte ha osservato come la determinazione debba avvenire con i criteri di cui all'art. 133 c.p.

  • art. 81 c.p.

    menzionato in relazione alla diminuizione della pena per altri imputati: controversia sulla misura delle riduzioni, ma non decisiva per la Cassazione

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono, di norma, inammissibili o rigettati.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: bisogna indicare e produrre specificamente gli atti invocati (intercettazioni, sentenze, trascrizioni) altrimenti i motivi sono inammissibili per genericità.
  • Le intercettazioni acquisite in altro procedimento sono utilizzabili in un processo diverso se sussiste la connessione ex art. 12 c.p.p. e se rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento (art. 266 e 270 c.p.p.).
  • La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta sulla base di elementi sintomatici e dell'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non conta la sola qualifica formale ma la concreta funzione svolta.
  • La mancata cura di requisiti essenziali per l'attività aziendale (es. mancato rinnovo della certificazione strategica) può integrare condotte di dissipazione patrimoniale se determinano perdita di valore e inadempimenti contrattuali rilevanti.
  • La bancarotta documentale è integrata quando le scritture sono tenute in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la presenza di bilanci falsificati rafforza la qualificazione come reato doloso.
  • Nella fase di determinazione della pena il giudice del merito ha ampia discrezionalità; le scelte motivate secondo i criteri dell'art. 133 c.p. non sono facilmente sindacabili in Cassazione salvo casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • Chi contesta l'utilizzabilità di atti o la correttezza della motivazione in Cassazione deve indicare puntualmente l'atto travisato, il dato probatorio contrastante e dimostrare in che modo esso invalida la motivazione del giudice di merito.

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