Cassazione Penale, Sentenza n. 24068/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione delle pene, contestando: (i) la qualificazione e sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (dissipazione) e documentale a loro ascritti, in particolare sostenendo che il mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" e l'acquisizione della cauzione da parte di "Alkom" non costituissero atti dissipativi; (ii) la riconduzione alla figura di amministratori di fatto; (iii) l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite in un procedimento diverso (contestando la connessione ex art. 12 c.p.p.); (iv) vizi di motivazione e travisamento del fatto, nonché questioni di dosimetria (riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della continuazione e calcolo delle riduzioni ex art. 442 co.2 c.p.p.); (v) questioni relative alla prova indiziaria e alla durata delle pene accessorie fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi perché, in larga parte, erano generici, attinenti al merito e non autosufficienti (mancanza di indicazione e/o produzione puntuale degli atti richiamati). Sul merito la Corte ha confermato la motivazione della Corte d'Appello: (a) il mancato rinnovo della certificazione "ISO 9000" è stato qualificato come condotta dissipativa, idonea a incidere negativamente sul valore dell'azienda e a determinare l'inadempimento contrattuale che ha portato all'incameramento della cauzione di Euro 400.000,00; (b) la bancarotta documentale è stata ritenuta integrata per l'incompletezza delle scritture contabili e per la falsificazione del bilancio; (c) le intercettazioni sono risultate utilizzabili in quanto sussisteva connessione ex art. 12 c.p.p. con i reati originariamente intercettati; (d) è stata confermata la qualifica di amministratori di fatto dei ricorrenti, sulla base di molteplici indici e testimonianze; (e) sono state altresì confermate le valutazioni sulla dosimetria delle pene e la determinazione delle pene accessorie fallimentari (dieci anni), ritenute motivate e non manifestamente illogiche.
Norme richiamate
richiamiato in connessione alle regole di utilizzazione delle intercettazioni: la Corte ha ritenuto ammissibile l'uso dei risultati se rientranti nei limiti di ammissibilità previsti
richiama il divieto generale di utilizzazione delle captazioni in procedimenti diversi salvo i casi previsti; la Corte ha ritenuto superato il divieto per effetto della connessione tra procedimenti
la Corte ha applicato la nozione di connessione processuale (lett. b) per giustificare l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento
richiamato nella discussione sulla prova indiziaria: la Corte ha ritenuto che gli indici e le risultanze fossero sufficienti e adeguatamente valutati dai giudici di merito
usato per chiarire l'ambito della riduzione della pena per i reati giudicati con rito abbreviato; la Corte ha confermato l'applicazione limitata prevista dalla giurisprudenza di legittimità
art. 165-bis, co. 2, d.lgs. 28/07/1989 n. 271 (come da art. 7 d.lgs. 6/2/2018 n.11)
richiamato in relazione all'onere di autosufficienza del ricorso e all'allegazione degli atti necessari in Cassazione
definisce la figura dell'amministratore di fatto: la Corte ha confermato che chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri di gestione assume la responsabilità anche penale
artt. 216 e 223 Legge Fallimentare
richiamati in relazione ai reati fallimentari: articoli che individuano libri e scritture contabili e le relative responsabilità; la Corte ha ritenuto integrata la bancarotta documentale
principio che attribuisce responsabilità per gli atti omissivi quando l'inerzia è colpevole e produce l'evento: applicato alla responsabilità dell'amministratore di fatto
criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la valutazione comparativa fra circostanze aggravanti e attenuanti fosse discrezionale e adeguatamente motivata
norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte territoriale ha motivato il diniego alla loro concessione sulla base della gravità della condotta
richiamato nel contesto della determinazione delle pene accessorie; la Corte ha osservato come la determinazione debba avvenire con i criteri di cui all'art. 133 c.p.
menzionato in relazione alla diminuizione della pena per altri imputati: controversia sulla misura delle riduzioni, ma non decisiva per la Cassazione
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa lettura del compendio probatorio sono, di norma, inammissibili o rigettati.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: bisogna indicare e produrre specificamente gli atti invocati (intercettazioni, sentenze, trascrizioni) altrimenti i motivi sono inammissibili per genericità.
- Le intercettazioni acquisite in altro procedimento sono utilizzabili in un processo diverso se sussiste la connessione ex art. 12 c.p.p. e se rientrano nei limiti di ammissibilità previsti dall'ordinamento (art. 266 e 270 c.p.p.).
- La qualifica di "amministratore di fatto" si accerta sulla base di elementi sintomatici e dell'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori: non conta la sola qualifica formale ma la concreta funzione svolta.
- La mancata cura di requisiti essenziali per l'attività aziendale (es. mancato rinnovo della certificazione strategica) può integrare condotte di dissipazione patrimoniale se determinano perdita di valore e inadempimenti contrattuali rilevanti.
- La bancarotta documentale è integrata quando le scritture sono tenute in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; la presenza di bilanci falsificati rafforza la qualificazione come reato doloso.
- Nella fase di determinazione della pena il giudice del merito ha ampia discrezionalità; le scelte motivate secondo i criteri dell'art. 133 c.p. non sono facilmente sindacabili in Cassazione salvo casi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
- Chi contesta l'utilizzabilità di atti o la correttezza della motivazione in Cassazione deve indicare puntualmente l'atto travisato, il dato probatorio contrastante e dimostrare in che modo esso invalida la motivazione del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23963/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23970/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23971/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23972/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23973/2022 del 22/06/2022
- Sentenza penale · 22 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 23974/2022 del 22/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →