Cassazione Civile, Ordinanza n. 08637/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzi proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa da creditori su alcuni beni riconducibili a una società debitrice. Due terzi hanno proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sostenendo di essere proprietari dell'immobile pignorato, distinto al catasto con una specifica particella, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. Hanno allegato di aver posseduto il bene in modo pacifico, pubblico e continuato per oltre vent'anni, di avervi edificato una villetta dal 1989 con lavori ultimati nel 1993, e hanno prodotto documentazione tra cui una scrittura privata di compravendita, domanda di condono edilizio, perizia, documenti comunali e catastali. I creditori e gli altri resistenti hanno contestato l'usucapione, deducendo l'assenza di prova della decorrenza e continuità del possesso, la non opponibilità della scrittura privata priva di data certa, il carattere simulato dell'operazione, e l'inidoneità della domanda di condono a dimostrare il possesso. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e dichiarato l'usucapione; la Corte d'appello ha rigettato il gravame dei creditori ritenendo provata l'interversione del possesso almeno dal 1989 e non risultando atti interruttivi. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Suprema Corte non li ha esaminati nel merito perché il ricorso era stato notificato oltre il termine semestrale dell'art. 327 c.p.c., applicabile anche alle opposizioni esecutive e non sospeso ferialmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c.: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 22.6.2023 e il ricorso notificato il 15.1.2024, quindi tardivamente. La Corte ha richiamato il principio per cui i giudizi di opposizione esecutiva, compresa l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese in favore dei controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L'opposizione di terzo all'esecuzione rientra tra i giudizi di opposizione esecutiva e, quindi, non beneficia della sospensione feriale dei termini.
Richiamato nel giudizio di merito come fondamento dell'acquisto per usucapione del bene immobile.
Il termine semestrale per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e, nel caso concreto, era spirato prima della notificazione del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Richiamato dalle parti in fase di merito per la richiesta di risarcimento dei danni per lite temeraria, ma non deciso in cassazione.
Indicata nel procedimento di primo grado per la trattazione e decisione orale/scritta della causa.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva, inclusa l'opposizione di terzo all'esecuzione, il termine per proporre ricorso per cassazione non è sospeso nel periodo feriale.
- Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., esso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Quando l'inammissibilità del ricorso determina soccombenza del ricorrente, le spese seguono la soccombenza e può applicarsi l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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