Cassazione Civile, Ordinanza n. 33610/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava a un contribuente, per l'anno 1997, l'indebita deduzione di costi e/o l'omessa contabilizzazione di ricavi, sulla base di verifiche della Guardia di Finanza che avevano evidenziato l'esercizio, oltre all'attività dichiarata di mediatore immobiliare, di un'attività di affittacamere. Dopo un primo rigetto in CTP, un accoglimento in CTR, una precedente cassazione con rinvio e ulteriori vicende processuali legate anche alla mancata riassunzione e a un successivo giudizio di revocazione/ricorso per cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva nuovamente accolto l'appello del contribuente e annullato l'atto impositivo. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR avrebbe trascurato gli elementi fattuali emersi dalla verifica della G.d.F. che avrebbero dimostrato lo svolgimento di un'attività di sublocazione/affittacamere con servizi aggiuntivi e non una mera intermediazione immobiliare; (2) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per asserita contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, poiché la CTR aveva affermato che non poteva conseguirsi una vera e propria detrazione di costi, ma aveva poi accolto integralmente l'appello annullando l'avviso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per difetto del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c. Ha ritenuto che il ricorso non consentisse una chiara comprensione dell'oggetto effettivo della controversia e dello sviluppo processuale, anche per la confusione tra avviso ai fini IRPEF e avviso relativo all'IVA e per l'assenza di un adeguato raccordo con la sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine lungo, tenendo conto della sospensione feriale e della sospensione emergenziale Covid-19.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È la norma invocata per il primo motivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso per difetto di esposizione sommaria dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È la norma invocata per il secondo motivo, relativo alla pretesa nullità della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma intelligibile esposizione dei fatti di causa, sufficiente a consentire la comprensione dell'origine della controversia, del suo oggetto e delle posizioni delle parti senza ricorrere ad atti esterni o alla sentenza impugnata.
Richiamato nel secondo motivo come norma violata per asserita contraddittorietà della decisione di merito.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica quando soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Richiamato per la sospensione dei termini processuali connessa all'emergenza sanitaria Covid-19.
Richiamato per la sospensione dei termini processuali connessa all'emergenza sanitaria Covid-19.
Conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini.
Conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata ai fini della sospensione dei termini.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito della sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, n. 3, c.p.c. è autonomo e imprescindibile: il contenuto dell'atto, letto da solo, deve consentire di comprendere origine della lite, oggetto della controversia, sviluppo del processo e posizioni assunte dalle parti.
- La carenza dell'esposizione dei fatti non può essere colmata mediante il rinvio agli atti di causa o alla sentenza impugnata, poiché il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nella sua struttura essenziale.
- La narrazione dei fatti, pur sintetica, deve essere intelligibile e coerente con la sentenza impugnata; la confusione tra diversi atti impositivi o tra diverse fasi processuali può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo o di vizi motivazionali non può essere scrutinata se il ricorso non consente preliminarmente di individuare con precisione la vicenda sostanziale e processuale su cui si fondano le censure.
- Quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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