Cassazione Civile, Ordinanza n. 27070/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., senza esaminare i motivi di impugnazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito dal creditore procedente, munito di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, nei confronti del credito vantato dal debitore esecutato verso la propria coniuge, derivante da un contratto di cessione di partecipazioni sociali. Poiché il terzo pignorato non aveva reso la dichiarazione di quantità, il creditore ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, regolato dalla disciplina vigente nel 2010. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato. La terza pignorata ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo della decisione non sono riportati i contenuti specifici delle censure; la Corte, tuttavia, non li esamina perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso. In particolare, poiché la sentenza d'appello è stata pubblicata il 17 luglio 2018 e il giudizio di primo grado era iniziato nel 2010, si applica l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. 69/2009, con termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione. La Corte afferma inoltre che, trattandosi di materia di esecuzione forzata, non opera la sospensione feriale dei termini. Il termine scadeva quindi il 17 gennaio 2019, mentre il ricorso è stato notificato solo il 18 febbraio 2019; di conseguenza è stato dichiarato inammissibile per tardività.
Norme richiamate
Nel giudizio iniziato nel 2010 e con sentenza pubblicata il 17 luglio 2018, il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione, secondo la formulazione vigente dopo la L. 69/2009.
artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380 bis c.p.c.
La trattazione in camera di consiglio è stata disposta perché il relatore ha ritenuto il ricorso destinato all'inammissibilità, con conseguente fissazione dell'adunanza e possibilità per le parti di depositare memoria.
È richiamata quale fonte della modifica dell'art. 327 c.p.c. che ha determinato il termine lungo semestrale.
È menzionata come base della notificazione del ricorso effettuata a mezzo posta dal difensore.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 bis
È richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto, nei limiti in cui lo stesso sia dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione forzata la sospensione feriale dei termini non si applica, con conseguente irrilevanza di tale sospensione ai fini del computo del termine lungo per impugnare.
- Quando trova applicazione l'art. 327 c.p.c. nel testo successivo alla L. 69/2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- La tardiva notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, assorbendo l'esame dei motivi di merito.
- Nei casi di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
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