Cassazione Civile, Ordinanza n. 08667/2024 del 02/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia riguardava alcuni immobili attribuiti a più comproprietari in sede di divisione notarile del 1993. Uno dei coeredi/assegnatari era stato convenuto in giudizio per il rilascio dei beni, perché li occupava senza titolo, e per il risarcimento del danno. Il convenuto aveva eccepito l'usucapione e, in subordine, chiesto un'indennità per le migliorie asseritamente apportate agli immobili. Il Tribunale aveva accolto la domanda di rilascio, respinto la richiesta risarcitoria e dichiarato inammissibile la domanda di un terzo intervenuto. La Corte d'appello aveva invece respinto l'appello principale del convenuto, accolto l'appello incidentale dei proprietari, rigettato la domanda di indennizzo per migliorie e condannato l'occupante al risarcimento del danno da occupazione sine titulo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse ritenuto provati fatti non dimostrati e avesse utilizzato atti/documenti non presenti nel fascicolo; 2) violazione dell'art. 274 c.p.c. per il mancato accoglimento dell'istanza di riunione con altra causa pendente tra le stesse parti; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e 92 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando l'accoglimento dell'appello incidentale dei proprietari e la condanna alle spese. I resistenti hanno difeso la correttezza della sentenza d'appello; uno di essi ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando che il risarcimento fosse stato limitato a una somma determinata, senza riconoscere il danno fino all'effettivo rilascio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la censura non superava il rilievo della Corte d'appello sulla mancata specifica contestazione, in sede di merito, della ricostruzione del fascicolo e della conformità delle copie depositate; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la riunione dei procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale e insindacabile del giudice di merito; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e per improprio tentativo di riesame del merito e delle prove, osservando anche che la regolazione delle spese seguiva la soccombenza. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito dal rigetto dell'impugnazione principale. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene la censura in parte generica e, in sostanza, diretta a un riesame del merito non consentito in cassazione.
richiamato dal ricorrente come norma sulla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare il ricorso, perché la doglianza investe la ricostruzione fattuale.
invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che la sentenza impugnata abbia invertito o violato l'onere probatorio in modo censurabile.
la Corte ribadisce che la riunione dei procedimenti connessi è facoltativa e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in cassazione.
richiamato dal ricorrente in relazione alle spese, ma la Corte osserva che la decisione sulle spese segue la soccombenza e non presenta vizi deducibili nei termini prospettati.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale dei motivi di violazione di legge, ma le censure vengono ritenute infondate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne rileva l'inammissibilità per difetto di specificità e per richiesta di rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- La contestazione in cassazione della valutazione delle prove è inammissibile quando si risolve in una richiesta di nuovo esame del merito o quando non indica con precisione gli atti e le contestazioni tempestivamente svolte nel giudizio di merito.
- Nel giudizio di legittimità, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sovvertire l'apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito, salvo la deduzione di un effettivo errore di percezione o di decisione nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
- La riunione di procedimenti connessi ex art. 274 c.p.c. costituisce un potere facoltativo del giudice di merito, esercitato secondo discrezionalità anche in funzione dell'economia processuale, ed è insindacabile in cassazione se correttamente motivato nei limiti richiesti.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede specificità e non può essere fondata su fatti o documenti estranei al compendio istruttorio del giudizio di merito; non è ammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Quando la decisione di merito applica il criterio della soccombenza, la regolazione delle spese non è di per sé censurabile solo perché la parte ricorrente contesti il merito della decisione principale.
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