Cassazione Civile, Ordinanza n. 31998/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Un mediatore immobiliare chiedeva il pagamento della provvigione, pari a Euro 13.500 oltre IVA, per avere intermediato un’operazione relativa a un preliminare di compravendita e a una proposta d’acquisto collegata. La pretesa si fondava sul fatto che il promissario acquirente avrebbe dovuto corrispondere la provvigione, nonostante l’affare fosse rimasto sospeso al verificarsi di una condizione. Il preliminare prevedeva infatti che il contratto sarebbe stato valido solo se entro il 30 settembre 2012 fossero stati resi favorevoli alcuni pareri amministrativi e sanitari per l’ampliamento dell’allevamento avicolo; la proposta d’acquisto era a sua volta subordinata all’acquisto di un’azienda agricola adiacente. I giudici di merito hanno ritenuto che la condizione sospensiva non si fosse avverata e che non fosse dimostrato un comportamento colposo del promissario acquirente idoneo ad applicare l’art. 1359 c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione di legge e dell’art. 1359 c.c., sostenendo che il resistente aveva ritardato colposamente l’iter per ottenere i pareri e che l’onere di provare l’assenza di colpa gravasse su di lui; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e di altre norme, contestando l’affermazione della sentenza secondo cui mancava prova della perdita della caparra versata; (3) violazione dell’art. 244 c.p.c., assumendo erronea valutazione della prova sul mancato disinteresse del resistente alla conclusione dell’affare. La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili: il primo perché, in parte, precluso dalla doppia conforme e, per il resto, diretto a una rivalutazione del merito; il secondo per difetto di interesse, essendo irrilevante la questione della caparra una volta escluso il diritto alla provvigione; il terzo perché volto anch’esso a ottenere una nuova ricostruzione fattuale in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il rigetto della domanda di provvigione. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., lo ha altresì condannato al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore del resistente e di un’ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando l’affare è concluso; se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, la provvigione matura solo al verificarsi della condizione.
La finzione di avveramento della condizione richiede la prova che la parte abbia impedito l’avveramento con comportamento contrario a correttezza o con interesse contrario; non basta allegare un generico ritardo senza adeguata prova del dolo o della colpa rilevante.
La deduzione di violazione del dovere di buona fede non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
La censura sulla ripartizione dell’onere della prova è inammissibile se, in concreto, mira a contestare l’apprezzamento fattuale del giudice di merito anziché la regola di distribuzione dell’onere probatorio.
La doglianza è inammissibile quando non denuncia un errore nell’interpretazione della norma sulla prova testimoniale, ma pretende una diversa ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda solo l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di rimettere in discussione l’accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, per i giudizi soggetti alla disciplina temporale richiamata dalla Corte.
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere fondato sul vizio di motivazione nei limiti previsti dalla norma.
Quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c., presuntive di abuso del processo.
La conformità tra proposta e decisione finale consente la condanna per responsabilità aggravata, quale espressione di un abuso del processo.
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel contratto di mediazione, quando il diritto alla provvigione è collegato a un affare subordinato a condizione sospensiva, il compenso del mediatore sorge solo al verificarsi della condizione.
- Per applicare l’art. 1359 c.c. non è sufficiente allegare che la condizione non si sia avverata o che una parte abbia tenuto un comportamento poco collaborativo: occorre dimostrare che quella parte abbia colpevolmente impedito l’avveramento della condizione, avendo un interesse contrario.
- Il vizio di violazione di legge è configurabile solo se si contesta l’erronea interpretazione della norma o la sua applicazione alla fattispecie astratta; se la doglianza mira a ottenere una diversa lettura delle prove o dei fatti, è inammissibile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti stabiliti dalla disciplina processuale applicabile.
- La censura sulla ripartizione dell’onere della prova non può essere usata come veicolo per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il sistema processuale collega alla soccombenza una presunzione legale di abuso del processo con conseguenti condanne ex art. 96 c.p.c.
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