Cassazione Civile, Ordinanza n. 03002/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto previdenziale per contributi e sanzioni civili relativi alla posizione di una giornalista addetta stampa di un ente locale, formalmente qualificata dall'ente come collaboratrice coordinata e continuativa ma ritenuta dall'istituto lavoratrice subordinata per il periodo 1.5.2004-30.4.2009. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione dell'ente, ritenendo subordinato il rapporto e configurabile evasione contributiva. La corte d'appello aveva invece accolto parzialmente l'appello dell'ente, confermando la subordinazione del rapporto ma riqualificando la condotta come mera omissione contributiva e non evasione, per assenza di intento fraudolento, valorizzando che rapporti e compensi risultavano da impegni di bilancio e che il contratto prevedeva il versamento dei contributi e la denuncia all'ente previdenziale. L'istituto previdenziale ricorre in cassazione deducendo violazione dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/2000 e dell'art. 2697 c.c., perché la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'evasione contributiva; l'ente locale propone ricorso incidentale deducendo violazione degli artt. 2222 c.c., 2094 c.c. e 409, comma 3, c.p.c., censurando l'accertamento della natura subordinata del rapporto e sostenendo la natura di collaborazione coordinata e continuativa.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale perché diretto, in realtà, a contestare un accertamento di fatto della corte d'appello sulla mancanza di intento fraudolento del datore di lavoro; richiama inoltre il principio per cui l'omessa o infedele denuncia dei rapporti e delle retribuzioni integra, di regola, evasione contributiva, salvo prova dell'assenza di intento fraudolento gravante sul datore. Il ricorso incidentale viene dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c. perché tardivo rispetto al termine "esterno" di impugnazione, nonostante fosse stato proposto tempestivamente rispetto al termine interno di cui all'art. 371 c.p.c. Le spese sono compensate. È posto a carico del ricorrente principale l'ulteriore contributo unificato; non viene applicata la medesima sanzione al ricorrente incidentale tardivo dichiarato inefficace.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, l. n. 388/2000
Per la Corte, l'omessa o infedele denuncia mensile dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni integra, in linea di principio, evasione contributiva; tuttavia l'assenza di intento fraudolento può ricondurre la condotta alla più lieve omissione contributiva, e l'onere di provarla grava sul datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente principale per contestare la distribuzione dell'onere probatorio; la Corte, in sostanza, ribadisce che l'assenza di intento fraudolento deve essere provata dal datore di lavoro.
Richiamato dal ricorrente incidentale per sostenere la natura autonoma del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Usato per la qualificazione del rapporto come subordinato, in presenza di attività di addetto stampa svolta all'interno dell'organizzazione del datore pubblico.
Richiamato dal ricorrente incidentale quale norma qualificatoria dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del rito del lavoro.
Il ricorso incidentale è dichiarato inefficace perché proposto oltre il termine "esterno" di impugnazione.
come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17
Per i processi soggetti al termine lungo, il ricorso incidentale tardivo doveva essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La tempestività rispetto al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale è condizione interna, ma non supera la tardività rispetto al termine lungo per l'impugnazione incidentale tardiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo solo al ricorrente principale il cui ricorso è dichiarato inammissibile; esclude la sanzione per il ricorrente incidentale tardivo dichiarato inefficace.
Massime di principio
- In materia di contribuzione previdenziale, l'omessa o infedele denuncia dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni tende a integrare evasione contributiva, salvo che il datore dimostri l'assenza di un intento fraudolento di occultamento dei dati.
- La distinzione tra evasione e mera omissione contributiva dipende da un accertamento in fatto sulla volontà del datore di occultare il rapporto o le somme dovute; tale apprezzamento, se congruamente motivato, non può essere trasformato in un mero vizio di violazione di legge.
- Quando il ricorrente censura in cassazione un apprezzamento fattuale mascherandolo da violazione di legge, il motivo è inammissibile se mira solo a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nella qualificazione del rapporto di lavoro, la subordinazione è desumibile dallo svolgimento dell'attività nell'organizzazione datoriale secondo lo schema dell'art. 2094 c.c.; la mera etichetta contrattuale di collaborazione non è decisiva.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se proposto oltre il termine lungo di impugnazione, anche quando sia stato notificato tempestivamente rispetto al termine interno decorrente dalla notificazione del ricorso principale.
- La sanzione del raddoppio del contributo unificato si applica alla parte il cui ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato nel merito, non al ricorrente incidentale tardivo dichiarato inefficace.
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