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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18725/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

Nel giudizio di separazione personale tra i coniugi, il tribunale aveva dichiarato la separazione rigettando sia la domanda di addebito proposta da una parte sia la domanda di assegno di mantenimento. La corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo che i comportamenti ascritti all'altro coniuge non fossero la causa della crisi, già in atto per ragioni pregresse. Contro tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio civile in presenza di procedimenti penali riguardanti fatti familiari asseritamente rilevanti ai fini dell'addebito; (2) nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del presidente del collegio di primo grado; (3) invalidità per omessa trasmissione degli atti al pubblico ministero e sua mancata costituzione; (4) violazione degli artt. 221 e 223 c.p.c. per mancata rimessione al tribunale della querela di falso depositata dalla parte e per asserite difformità tra originale e copie delle relate di notifica; (5) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa in sede presidenziale, perché le parti non sarebbero state sentite correttamente e sarebbe stata verbalizzata solo la versione dell'altro coniuge; (6) obbligo di astensione del giudice di primo grado per asserita grave inimicizia derivante da esposti e denunce presentati contro di lui; (7) nullità per omessa indicazione in sentenza delle conclusioni del pubblico ministero e di una parte e per mancata motivazione sui fatti dedotti; (8) violazione dell'art. 2697 c.c., difetto di istruttoria, smarrimento o occultamento di prove, omessa valutazione dei documenti e lesione del diritto di difesa; (9) vari vizi motivazionali e processuali, con richiesta sostanziale di riconoscere l'addebito della separazione e l'assegno di mantenimento. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: ha escluso la sospensione necessaria per la pendenza dei processi penali, affermando l'autonomia del giudizio civile sull'addebito; ha rilevato che molte censure non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata; ha affermato che il verbale di udienza fa piena prova fino a querela di falso; ha ritenuto rituale la sottoscrizione della sentenza da parte del presidente-estensore; ha escluso l'obbligo di astensione per la sola presentazione di esposti o denunce; ha giudicato generiche o non decisive le doglianze sulle prove e sulla motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la sospensione del processo civile per la pendenza di procedimenti penali, perché nel giudizio di separazione e addebito non opera un nesso di pregiudizialità necessaria con l'accertamento della responsabilità penale per fatti familiari. Ha poi dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, rilevando, tra l'altro, che: la sentenza di primo grado era validamente sottoscritta dal presidente-estensore; il pubblico ministero era stato informato e aveva potuto intervenire; la querela di falso non era stata ritualmente proposta; il verbale di udienza non poteva essere contestato con allegazioni di mera inverosimiglianza; la presentazione di esposti o denunce non imponeva l'astensione del giudice; le doglianze su istruttoria, prove e motivazione tendevano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria è ammessa solo nei casi previsti espressamente dalla legge o quando la decisione di altra causa costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile con efficacia di giudicato; non ricorre nel rapporto tra giudizio penale sui fatti familiari e domanda di addebito della separazione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro formale di deduzione di violazione di legge nei motivi, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili per difetto di pertinenza o per erronea individuazione della ratio decidendi.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza deve essere sottoscritta dal presidente del collegio e dal giudice estensore; se il presidente coincide con l'estensore, la sola sottoscrizione di costui è sufficiente.

  • art. 158 c.p.c.

    Le nullità processuali dedotte sono state ritenute insussistenti o non decisive, perché non si è verificato un vizio idoneo a travolgere la sentenza.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dalla parte per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla contestazione sulla motivazione e sulle conclusioni del pubblico ministero, senza accoglimento.

  • art. 267 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul tema dell'intervento del pubblico ministero; la Corte ha ribadito che è sufficiente che il P.M. sia stato informato del processo e possa intervenire.

  • art. 70 c.p.c.

    Norma richiamata sul ruolo del pubblico ministero nei casi di intervento obbligatorio; la Corte ha escluso la violazione del contraddittorio.

  • art. 71 c.p.c.

    È sufficiente la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché sia rispettato il suo diritto di intervento.

  • art. 221 c.p.c.

    Richiamato in tema di querela di falso; la Corte ha affermato che la querela non risultava ritualmente proposta.

  • art. 223 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione del processo in caso di querela di falso, ma non applicato perché la querela non era rituale e comunque le difformità denunciate non risultavano decisive.

  • art. 222 c.p.c.

    La proposizione della querela di falso richiede il rispetto delle forme previste, inclusa l'assistenza del difensore e il rituale interpello della controparte.

  • art. 82 c.p.c.

    Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore; perciò la querela di falso non poteva essere validamente proposta personalmente dalla parte.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la violazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che il verbale e le modalità dell'udienza integrassero una lesione del diritto di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dalla parte a tutela del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse concreto pregiudizio processuale.

  • art. 51 n. 3 c.p.c.

    La presentazione di un esposto o di una denuncia non integra di per sé né una causa pendente né una grave inimicizia idonea a imporre l'astensione del giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione del vizio di riparto dell'onere della prova è stata respinta perché in realtà mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Le doglianze su nullità processuali e vizi formali sono state dichiarate inammissibili quando non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le censure motivazionali sono state ritenute non ammissibili nella forma proposta, specie ove miravano a una rivalutazione del merito o in presenza di doppia conforme.

Massime di principio

  • Nel giudizio di separazione, la pendenza di procedimenti penali relativi a fatti familiari non impone la sospensione necessaria del processo civile, salvo che una norma sostanziale colleghi espressamente al reato un effetto sul diritto dedotto in giudizio e la sentenza penale sia destinata a fare stato nel processo civile.
  • La pronuncia di addebito della separazione richiede non solo la prova della violazione dei doveri matrimoniali, ma anche l'accertamento del nesso causale tra tale condotta e la crisi coniugale; se la crisi era già in atto per ragioni autonome, l'addebito va escluso.
  • La querela di falso deve essere proposta ritualmente tramite difensore e nel rispetto delle forme processuali previste; la mera manifestazione personale di volerla depositare non è sufficiente a introdurre validamente il relativo incidente.
  • Il verbale di udienza è atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso di quanto avvenuto davanti al giudice; non può essere efficacemente contestato con semplici deduzioni di inverosimiglianza o con valutazioni soggettive.
  • La sola presentazione di un esposto o di una denuncia contro il giudice non integra né una causa pendente né una grave inimicizia tale da fondare l'obbligo di astensione.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove, né doglianze processuali prive di specifica indicazione del concreto pregiudizio subito.
  • Quando vi è doppia conforme, le censure ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono ulteriormente limitate e devono riguardare fatti decisivi omessi, non la mera contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieSeparazioneImpugnazioniProve
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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