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Sentenza

Sentenza del 30/09/2016 n. 19541 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 97 del 23 febbraio 2009, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento induttivo relativo all’IRPEF 1994, fondato sulle movimentazioni bancarie rilevate dalla Guardia di Finanza. Ha dedotto la violazione degli artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2724, primo comma, n. 3, e 2727 c.c.: la perdita della documentazione contabile non esonerava il contribuente dall’onere di giustificare i movimenti bancari e non trasferiva tale onere all’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che i dati dei conti bancari fondano la presunzione legale di riferibilità dei movimenti all’attività economica e che spetta al contribuente fornire prova contraria. Anche quando la documentazione sia andata perduta incolpevolmente, l’onere probatorio non viene meno né si trasferisce all’Ufficio: il contribuente può ricorrere ai mezzi di prova consentiti dall’art. 2724 c.c. Il giudice di merito dovrà riesaminare la vicenda; la Corte non ha definito nel merito la legittimità dell’accertamento.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    In ipotesi di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, è soddisfatto dall’Amministrazione finanziaria attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, ponendo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, una presunzione legale di riferibilità all’attività economica del contribuente di tutti i movimenti registrati sui predetti conti, siano essi accrediti (e, quindi, ricavi) che addebiti (quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione), spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    Per gli accertamenti basati su indagini bancarie, l’Amministrazione assolve il proprio onere producendo i dati dei conti; opera la presunzione legale che accrediti e addebiti siano riferibili all’attività economica. Spetta quindi al contribuente dimostrare, per i singoli movimenti, che non riguardano operazioni imponibili.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, n. 2

    In ipotesi di accertamento fondato su verifiche di conti correnti bancari, è soddisfatto dall’Amministrazione finanziaria attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, ponendo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, una presunzione legale di riferibilità all’attività economica del contribuente di tutti i movimenti registrati sui predetti conti, siano essi accrediti (e, quindi, ricavi) che addebiti (quali corrispettivi versati per l'acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione), spettando all'interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    La disposizione, applicata congiuntamente all’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sostiene la presunzione di riferibilità all’attività economica dei movimenti bancari e pone sul contribuente l’onere di fornire prova contraria.

  • Codice civile, art. 2724, primo comma, n. 3

    La perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

    La perdita incolpevole di documenti non elimina né trasferisce l’onere probatorio: consente soltanto di ricorrere alla prova testimoniale o presuntiva anche oltre i relativi limiti ordinari. Il contribuente deve inoltre dimostrare l’incolpevolezza della perdita e l’impossibilità di procurarsi documentazione sostitutiva.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte richiama la regola generale di riparto dell’onere della prova e chiarisce che, negli accertamenti bancari, l’Ufficio lo assolve mediante i dati dei conti, mentre spetta al contribuente provare che i movimenti non sono imponibili.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fondati su indagini bancarie, i movimenti risultanti dai conti sono presunti riferibili all’attività economica del contribuente; quest’ultimo deve giustificare i singoli movimenti contestati.
  • La perdita, anche incolpevole, della contabilità non annulla automaticamente l’accertamento e non libera il contribuente dall’onere della prova. Può consentire il ricorso a testimonianze o presunzioni, ma occorre dimostrare l’incolpevolezza della perdita e l’effettiva impossibilità di reperire documenti alternativi.
  • La documentazione bancaria può costituire una fonte alternativa di prova: il contribuente deve valutare la possibilità di ottenerla dagli istituti di credito per spiegare i movimenti contestati.
  • Il giudice non può ritenere illegittimo l’accertamento per la sola indisponibilità della contabilità: deve valutare le prove alternative offerte e le ragioni concrete della perdita documentale.

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