Cassazione Civile, Ordinanza n. 00647/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di una proprietaria di autoveicolo contro un Comune, volta a ottenere, da un lato, la condanna dell’ente a far annotare presso il PRA l’avvenuta cancellazione di preavvisi di fermo amministrativo relativi al veicolo, in esecuzione di precedenti sentenze di annullamento di tali atti, e, dall’altro, il risarcimento del danno asseritamente patito per avere dovuto pagare una penale a un terzo a causa del recesso da una promessa di vendita del veicolo, ritenuto pregiudicato dal vincolo. La ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e omessa valutazione di circostanze decisive, sostenendo che il collegamento tra i preavvisi annullati e il fermo fosse coperto da giudicato esterno o comunque non contestato; 2) violazione delle norme sull’ultrapetizione e omessa valutazione, lamentando che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’inesistenza del titolo esecutivo, richiamando principi propri dell’opposizione all’esecuzione; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il Tribunale considerato anche un diverso fermo, ad iniziativa di altro soggetto, per negare il nesso causale; 4) violazione delle norme su prova e onere della prova, per il rigetto della prova testimoniale e per la mancata pronuncia sul giuramento decisorio, dedotti per provare il pagamento e la restituzione della penale. Il Comune è rimasto intimato in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, terzo e quarto motivi, soprattutto per difetto di autosufficienza e perché la sentenza impugnata era sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, non tutte censurate. In particolare, ha osservato che le censure sul giudicato esterno e sulla non contestazione non erano adeguatamente autosufficienti; che il giudizio non era un’opposizione esecutiva, ma un’azione risarcitoria e di risarcimento in forma specifica, sicché non era pertinente il richiamo al principio "nulla executio sine titulo"; che non vi era extrapetizione, perché il riferimento a un ulteriore fermo serviva solo a escludere il nesso causale del danno; e che le doglianze istruttorie erano inammissibili, oltre che infondate quanto al giuramento decisorio, perché diretto a far ammettere un fatto illecito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il Comune solo intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma di riferimento dei motivi di ricorso per cassazione, ma le censure sono state dichiarate inammissibili o infondate per difetto dei necessari requisiti di specificità e autosufficienza.
Invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il riferimento a un ulteriore fermo era solo funzionale al rilievo sul nesso causale.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la non contestazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti in modo adeguato gli atti difensivi rilevanti.
Richiamato insieme agli artt. 324, 112 e 115 c.p.c. nel primo motivo; non è stata ravvisata una violazione idonea a scardinare la decisione di merito.
Richiamato per il dedotto giudicato interno/esterno; la censura è stata dichiarata inammissibile perché il giudicato esterno non era stato riportato integralmente nel ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È stata la principale norma processuale applicata: il ricorso è stato dichiarato inammissibile ove non riportava in modo specifico e completo gli atti, le sentenze e i passaggi processuali rilevanti.
Richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto inconferente perché il giudizio non era un’opposizione all’esecuzione.
La domanda di annotazione è stata letta come richiesta di risarcimento in forma specifica, ma la Corte ha comunque escluso che ciò trasformasse la lite in opposizione esecutiva.
Richiamato solo per escludere che il giudizio fosse un’opposizione all’esecuzione.
Richiamato solo per escludere che il giudizio fosse un’opposizione agli atti esecutivi.
Invocato nel quarto motivo in tema di prova; la Corte non ha ravvisato una violazione utile, anche perché le doglianze istruttorie erano inammissibili.
La Corte ha osservato che il giuramento decisorio non può essere deferito su fatti illeciti, e il divieto opera per qualunque ipotesi di illiceità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto del ricorso è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione o l’esistenza di un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza: occorre riprodurre in ricorso gli atti processuali e la decisione invocata in modo completo e specifico, non essendo sufficiente il richiamo generico o per stralci.
- Quando una sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il dispositivo, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le rationes rilevanti.
- Non ogni controversia che verta su atti relativi a fermo amministrativo o a iscrizioni connesse può essere qualificata come opposizione all’esecuzione: se la domanda ha contenuto risarcitorio o di risarcimento in forma specifica, non si applicano automaticamente i principi propri degli artt. 615 e 617 c.p.c.
- La censura di ultrapetizione non sussiste quando il giudice menzioni un fatto ulteriore solo come argomento incidentale o come elemento valutativo del nesso causale, senza attribuirgli autonoma valenza decisoria oltre il petitum e la causa petendi.
- La richiesta di prova testimoniale o di giuramento decisorio deve essere articolata nel ricorso per cassazione con la trascrizione dei capitoli, l’indicazione dei testi e la dimostrazione della tempestività e ritualità della richiesta; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- Il giuramento decisorio non può essere deferito su fatti illeciti: il divieto copre ogni ipotesi di illiceità e impedisce che la prova sia utilizzata per ottenere una confessione di condotte potenzialmente fonte di responsabilità.
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