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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello (che aveva confermato la sua condanna per il reato connesso all'occultamento/distruzione della contabilità e aveva assolto gli altri imputati nonché eliminato la confisca per equivalente) con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e di individuazione della condotta (indifferente richiamo all'occultamento o distruzione della contabilità) con conseguenze sulla prescrizione; 2) errata applicazione dell'art. 99, comma 4 c.p. process., e contestazione del giudizio di comparazione delle circostanze e della recidiva; 3) mancato esercizio dei poteri d'ufficio del giudice per rivedere il giudizio di comparazione tra circostanze, richiedendo l'applicazione solo delle attenuanti generiche; 4) eccessività della pena e formule di stile nella motivazione nonostante la modesta capacità a delinquere; 5) decisione adottata senza valida ragione e prossimità del termine di prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molti dei motivi fossero 'nuovi' (non sollevati in appello) o generici e tardivi; che la mancata contestazione specifica del riepilogo dei motivi d'appello rendesse le censure inammissibili in Cassazione; che il giudice d'appello non possa escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di specifico motivo di appello dell'imputato; e che non fosse consentito sostituire un mancato gravame del ricorrente con quello di un coimputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 40 c.p. (comma finale) e art. 110 c.p.; D.Lgs. 74/2000 art. 10

    Norme cui si riconduceva la fattispecie contestata (occultamento o distruzione della contabilità). La Corte non ha riesaminato questi profili sostanziali in Cassazione perché le relative questioni di responsabilità non erano state adeguatamente formulate e impugnate nei gradi precedenti

  • art. 99 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al bilanciamento delle circostanze. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile per novità e genericità: le contestazioni sul giudizio comparativo devono essere sollevate tempestivamente e con specificità

  • art. 133 c.p.

    Norma sul potere discrezionale del giudice di subordinare o modulare la pena. Il ricorrente invocava la necessità di motivazione sull'esercizio di tale potere; la Corte ha osservato però che la possibilità di escludere la recidiva non può essere esercitata dal giudice d'appello in assenza di specifico motivo di gravame

  • art. 597 c.p.p.

    Il comma 1 limita la cognizione del giudice d'appello ai punti della decisione riferiti ai motivi proposti; il comma 5 individua i casi tassativi in cui il giudice può intervenire d'ufficio sulla pena. La Corte ha ritenuto che tali limiti impediscano al giudice d'appello di rivedere il bilanciamento delle circostanze non specificamente dedotte in appello

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'onere delle spese nel caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese e versi la somma alla Cassa delle Ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur disponendo il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere proposte nuove questioni non sollevate nei gradi precedenti: i motivi 'nuovi' sono inammissibili.
  • Occorre specificare e contestare tempestivamente, già in appello, i punti di responsabilità e le censure sul bilanciamento delle circostanze; in mancanza il giudice d'appello e la Cassazione non rivedono quegli aspetti.
  • Il giudice d'appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado se l'imputato non ha proposto uno specifico motivo di appello su tale punto.
  • Non è possibile sostituire il mancato gravame del singolo imputato con quello proposto da un coimputato: ogni parte deve impugnare autonomamente i profili che intende sindacare.
  • Le censure generiche o meramente rivalutative della motivazione o della misura della pena sono destinate all'inammissibilità se non adeguatamente specificate nei precedenti gradi di giudizio.
  • Chi impugna deve curare la forma e la specificità del gravame (es. indicazione precisa della condotta contestata e delle conseguenze processuali come la prescrizione), altrimenti rischia l'inammissibilità e l'addebito delle spese e delle somme integrative stabilite dalla Cassazione.

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