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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32612/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un atto di compravendita del 1964 con cui un venditore aveva ceduto più fondi a diversi acquirenti, prevedendo la realizzazione di una nuova strada di accesso e, per tale scopo, il mantenimento libera di una striscia di terreno anche sul fondo oggi appartenente alla ricorrente. Secondo l'attrice, la strada non fu mai costruita e pertanto non si sarebbe mai costituita alcuna servitù di passaggio; inoltre, solo nel 2003 la società convenuta avrebbe iniziato a transitare sul suo fondo demolendo un muretto. La ricorrente aveva quindi chiesto l'accertamento negativo della servitù. La società convenuta aveva resistito, chiedendo il rigetto e in via subordinata l'accertamento della servitù, e aveva chiamato in causa il proprio dante causa. In cassazione la proprietaria del fondo ha proposto due motivi: 1) erronea interpretazione del contratto del 1964, sostenendo che l'atto avesse previsto soltanto un'obbligazione a lasciare libere strisce di terreno in vista di una futura strada e di una futura servitù ex art. 1029, comma 2, c.c., e non la costituzione immediata della servitù; deduceva violazione dell'art. 1362 c.c. e omesso esame di fatti decisivi; 2) omessa valutazione del fatto che la strada non era mai stata costruita e, quindi, non si era costituita la servitù, deducendo violazione dell'art. 1029, comma 2, c.c., dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché essi miravano sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del contratto del 1964 e a sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva invece interpretato l'atto come direttamente costitutivo della servitù di passaggio, con individuazione dei fondi dominanti e dei fondi serventi, e aveva inoltre accertato il difetto di prova dell'estinzione per non uso ex art. 1073 c.c. e ulteriori elementi fattuali compatibili con la persistenza della servitù. In sede di legittimità non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione del negozio a quella ritenuta plausibile dal giudice di merito, né dedurre la violazione degli artt. 1362 ss. c.c. senza specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati. Analogamente, la censura sull'art. 116 c.p.c. e sull'art. 1029, comma 2, c.c. si risolveva in una contestazione del giudizio di fatto, non sindacabile nei limiti prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di somme ulteriori ex art. 96 c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Per censurare l'interpretazione di un contratto in cassazione non basta invocare in generale le regole ermeneutiche, ma occorre indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.

  • art. 1029, comma 2, c.c.

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che l'atto avrebbe previsto solo una servitù futura; la Corte conferma invece che, nel caso concreto, l'atto è stato interpretato come direttamente costitutivo della servitù, sicché la censura si traduceva in una critica al giudizio di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione della norma non può essere usata per sollecitare una diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1073 c.c.

    È richiamato per l'accertamento del difetto di prova dell'estinzione della servitù per non uso.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte liquida le spese anche tenendo conto della decisione conforme alla proposta accelerata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato con riferimento al procedimento accelerato e alla conformità della decisione alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    La ricorrente viene condannata al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata, in favore delle controparti e della cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura dell'interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio la motivazione se ne sia discostata; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa del negozio.
  • Quando di una clausola contrattuale sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ricorrente ne propone una diversa, purché la soluzione adottata sia logicamente e giuridicamente sostenibile.
  • La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame del materiale probatorio o per sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito.
  • La violazione di una norma sostanziale che presupponga una diversa ricostruzione del fatto non è, di per sé, sindacabile in cassazione quando la doglianza mira in realtà a contestare l'accertamento fattuale compiuto nei gradi di merito.
  • Per contestare l'esistenza o la persistenza di una servitù di passaggio fondata su un atto negoziale, occorre dimostrare in modo specifico l'erroneità dell'interpretazione del titolo o la prova dell'estinzione del diritto; la mera allegazione della mancata realizzazione di un'opera prevista non basta se il titolo è stato interpretato come costitutivo immediato della servitù.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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