Cassazione Civile, Ordinanza n. 33924/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di una società e di uno dei suoi garanti, a seguito del quale la società debitrice e una socia fideiubente proposero opposizione contestando l'esistenza e l'entità del credito bancario e la validità delle fideiussioni. In primo grado le opposizioni furono rigettate; in appello, dopo CTU grafologica, fu accolto l'appello del garante che aveva contestato l'apocrifia delle firme, mentre furono respinte le restanti censure. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla prova scritta nel procedimento monitorio e sull'art. 50 TUB, sostenendo che l'estratto conto semestrale non bastasse a provare il saldo debitore e che mancassero estratti integrali; 2) violazione delle norme processuali per non aver la Corte d'appello disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né CTU contabile, ritenute necessarie a ricostruire il rapporto dare-avere; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. e del divieto di nova, censurando la qualificazione come nuova della contestazione sull'esistenza del credito; 4) violazione della normativa antitrust e dell'art. 1419 c.c., sostenendo la nullità integrale delle fideiussioni predisposte in conformità a intese restrittive della concorrenza, con conseguente preclusione dell'azione della banca nei confronti dei fideiussori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'estratto conto semestrale ma anche su ulteriore documentazione idonea a provare il credito; inoltre, le doglianze miravano a una rivalutazione del merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è un potere istruttorio discrezionale e residuale del giudice, non sindacabile in cassazione, e che lo stesso vale per la CTU, rimessa alla valutazione del giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo sia per il regime della doppia conforme sia perché non investiva la ratio decidendi, essendo stato ritenuto in fatto sussistente il credito bancario. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché non coglieva la reale ratio della decisione: la Corte d'appello aveva osservato che, comunque, la nullità delle clausole di fideiussione sarebbe stata irrilevante nel caso concreto, mancando specifiche allegazioni sull'applicabilità in concreto di tali clausole. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese, al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione dei principi di valutazione della prova; la Corte non vi ravvisa violazione autonoma, ritenendo le doglianze dirette a rivalutare il merito.
richiamato unitamente all'art. 115 c.p.c.; la censura è ritenuta inammissibile perché tende a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.
richiamato in relazione ai presupposti del decreto ingiuntivo; la Corte osserva che il giudizio di opposizione deve valutare la prova del credito a prescindere dal solo titolo monitorio.
richiamato in tema di prova scritta nel procedimento monitorio; la Corte non accoglie la tesi dei ricorrenti circa l'inidoneità della documentazione bancaria considerata nel suo complesso.
richiamato quanto alla documentazione bancaria posta a base del decreto monitorio; la Corte ritiene inammissibile la censura che nega valore alla documentazione valutata complessivamente dal giudice di merito.
l'ordine di esibizione è qualificato come potere istruttorio discrezionale e residuale, non sindacabile in cassazione salvo uso improprio evidente.
richiamato per il divieto di domande ed eccezioni nuove in appello; il motivo è dichiarato inammissibile anche per la doppia conforme e perché non colpisce la ratio decidendi.
richiamato nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo nella soluzione della controversia.
richiamato in relazione alla dedotta nullità delle fideiussioni; la Corte conferma l'inammissibilità del motivo perché non si confronta con la ratio sulla irrilevanza concreta della nullità dedotta.
art. 2, comma 2, L. n. 287/1990
richiamato quale base della censura antitrust sulle fideiussioni conformi a intese vietate; il motivo è però ritenuto inammissibile per difetto di attacco alla ratio.
Provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 02 maggio 2005
richiamato come riferimento alle intese tra istituti di credito ritenute lesive della concorrenza; non incide sul risultato per mancata specifica deduzione dell'applicabilità concreta.
applicato per la condanna del ricorrente a una somma equitativamente determinata in conseguenza della conferma della proposta di definizione accelerata.
applicato per l'ulteriore condanna a favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica del credito deve essere compiuta sulla base della prova complessivamente offerta in giudizio, non potendosi isolare il solo documento posto a fondamento del provvedimento monitorio.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio apprezzato dal giudice di merito.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. costituisce mezzo istruttorio residuale e discrezionale; il suo mancato utilizzo non è sindacabile in cassazione salvo ipotesi di uso distorto o di specifica violazione di legge processuale.
- La consulenza tecnica d'ufficio è strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non configura, di regola, un mezzo di prova che la parte possa pretendere in sede di legittimità.
- La deduzione di nullità di clausole fideiussorie o di invalidità dell'intero contratto non è decisiva se la censura non si confronta con la ratio della decisione di merito, specie quando il giudice abbia ritenuto la nullità comunque irrilevante in concreto per difetto di allegazioni specifiche.
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