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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10720/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La società concessionaria di un parco tematico per attività di down hill agiva per ottenere il risarcimento dei danni e un ordine di cessazione delle condotte che le impedivano di sfruttare le piste DH1, DH2 e DH3. Deduceva di aver realizzato le piste e un impianto di bob sulla base di una concessione pubblica e di aver gestito per un biennio l’attività tramite accordo con la cooperativa che gestiva la seggiovia, poi acquistata dal convenuto. Alla scadenza di quell’accordo, il convenuto avrebbe rifiutato di rinnovare la convenzione, si sarebbe immesso di fatto nell’utilizzo delle piste, avrebbe avviato un’attività di down hill in proprio, sfruttando anche piste chiuse al pubblico e tracciandone altre non autorizzate. In primo grado le domande erano state accolte; in appello la domanda inibitoria era stata dichiarata improcedibile e quella risarcitoria respinta. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato: 1) l’erronea interpretazione della memoria di riassunzione, nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto rinunciata anche la domanda inibitoria; 2) l’erronea applicazione delle norme sui contratti pubblici e dell’art. 2043 c.c., avendo la Corte escluso la tutela risarcitoria sul presupposto che la concessionaria non avesse titolo sulla disponibilità delle aree e che la legittimità della concessione dipendesse dalla disponibilità dei terreni; 3) l’omesso esame di fatti e documenti decisivi e il travisamento di prove documentali, tra cui la mancata impugnazione degli atti amministrativi da parte del resistente, la scrittura privata di gestione della biglietteria e documenti relativi ai terreni e ai comodati. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha affermato che la rinuncia aveva riguardato espressamente solo le domande risarcitoria e inibitoria fondate sulla concorrenza sleale ex artt. 2598 ss. c.c., mentre erano rimaste ferme le domande ex art. 2043 c.c., tra cui anche la domanda inibitoria; quanto al secondo, ha precisato che la tutela risarcitoria può fondarsi sulla lesione di una detenzione qualificata o di un rapporto di fatto con i beni e con le opere, senza che sia necessario dimostrare un diritto soggettivo di proprietà o di godimento, e che la possibile illegittimità a monte dell’atto concessorio non incide, nel giudizio risarcitorio, sul fatto illecito consistito nell’immissione arbitraria del resistente nel possesso delle opere e nell’impedimento del loro sfruttamento. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame della domanda risarcitoria e di quella inibitoria ex art. 2043 c.c., con esclusione di ogni valutazione sulla legittimità dell’atto concessorio, tema ritenuto estraneo al giudizio. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2598 c.c.

    "violazione delle regole della concorrenza ex art. 2598, 2599 e 2600 c.c."

    La domanda fondata sulla concorrenza sleale era stata rinunciata; la Corte distingue però tale titolo dalla domanda ex art. 2043 c.c., rimasta ferma.

  • art. 2599 c.c.

    "violazione delle regole della concorrenza ex art. 2598, 2599 e 2600 c.c."

    Richiamato solo come parte del titolo rinunciato relativo alla tutela concorrenziale, non come base delle domande rimaste in giudizio.

  • art. 2600 c.c.

    "violazione delle regole della concorrenza ex art. 2598, 2599 e 2600 c.c."

    Richiamato solo come parte del titolo rinunciato relativo alla tutela concorrenziale, non come base delle domande rimaste in giudizio.

  • art. 2043 c.c.

    "mantenendo ferme le domande formulate ai sensi dell'art. 2043 c.c."

    È base autonoma della domanda risarcitoria e anche della domanda inibitoria, riconducibile alla clausola aquiliana e alla tutela di interessi rilevanti anche senza un diritto soggettivo di proprietà o godimento.

  • art. 2058 c.c.

    "reintegrazione in forma specifica"

    L’azione inibitoria è ricondotta dalla Corte a uno strumento di reintegrazione in natura, coerente con la logica della reintegrazione in forma specifica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per dedurre l’erronea interpretazione delle domande e il preteso ultrapetitum della Corte d’appello.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per individuare il contenuto della memoria in cui era stata effettuata la rinuncia parziale alle domande.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro di corretta interpretazione/individuazione delle domande.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per i motivi di violazione di legge proposti con il ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e travisamento delle prove.

  • art. 142 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina dei contratti pubblici e delle concessioni.

  • art. 143 d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla disciplina delle concessioni di lavori pubblici.

  • art. 31 l.r. Piemonte n. 2 del 2009

    Richiamato dalla Corte d’appello per escludere la titolarità della concessionaria sulle aree; la Cassazione rileva che tale tema è comunque estraneo al giudizio risarcitorio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    La Corte afferma che il primo motivo è ammissibile perché rispetta gli oneri di specificità e autosufficienza, consentendo l’esame degli atti.

Massime di principio

  • Quando una parte rinuncia solo ad alcune domande o a un determinato titolo di responsabilità, il giudice deve interpretare la rinuncia in modo letterale e sistematico, verificando quali domande siano effettivamente rimaste in giudizio; non può estendere la rinuncia a pretese espressamente mantenute ferme nelle conclusioni.
  • La domanda inibitoria può essere proposta anche quale rimedio di natura aquiliana e non è necessariamente accessoria alla sola disciplina della concorrenza sleale, potendo essere ricondotta alla tutela reintegratoria in forma specifica dell’art. 2058 c.c. in presenza di un danno attuale e duraturo.
  • Ai fini dell’art. 2043 c.c., il danno ingiusto non richiede necessariamente la lesione di un diritto soggettivo di proprietà o di godimento: è sufficiente la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, anche se la posizione lesa è una detenzione qualificata o un potere di fatto sul bene.
  • Nel giudizio risarcitorio per aggressione o sottrazione del godimento di opere o beni, la parte attrice non deve necessariamente provare un titolo proprietario pieno; è sufficiente dimostrare la relazione di fatto con il bene e il danno patrimoniale derivante dalla sua indisponibilità.
  • L’eventuale illegittimità a monte di un atto concessorio non incide automaticamente sulla configurabilità del fatto illecito successivo di chi si sia immesso arbitrariamente nel possesso o nell’utilizzo delle opere, impedendone lo sfruttamento al titolare della detenzione qualificata.
  • Le questioni relative alla legittimità dell’atto concessorio o alla disponibilità amministrativa dei terreni possono essere estranee al giudizio risarcitorio quando il fatto costitutivo della domanda è costituito da autonome condotte illecite di appropriazione o impedimento dell’uso del bene.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeBuona fede e correttezza

Testo integrale

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