L.R. Piemonte 2/2009
"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna". [1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la classificazione, gestione e delimitazione delle piste, gli obblighi di gestori e utenti, gli aiuti finanziari al settore e l’attività di volo in montagna (incluso l’eliski). Restano fuori gli impianti di risalita, ora regolati dalla l.r. 17/2024. Molte disposizioni hanno rilievo pratico attuale, ma varie norme originarie risultano datate o riferite a termini già decorsi.
Sicurezza sport montani e volo in montagna in Piemonte
Sicurezza degli sport montani in Piemonte
La legge regionale piemontese disciplina la gestione sicura delle aree sciabili e di sviluppo montano, la pratica degli sport invernali ed estivi e l’attività di volo in zone di montagna. Il testo si coordina con il d.lgs. 40/2021 e, per gli impianti di risalita, con la l.r. 17/2024.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento mira a riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano, assicurandone agibilità, sicurezza, tutela ambientale e paesaggistica, riduzione del consumo di suolo e maggiore accessibilità anche per le persone con disabilità. Regola inoltre le attività ludico-sportive e ricreative, invernali ed estive, svolte in tali aree.
Definizione e individuazione delle aree sciabili
Sono considerate aree sciabili e di sviluppo montano le superfici innevate, anche artificialmente, sulle quali possono essere realizzate piste, snowpark, impianti di innevamento e le relative infrastrutture, oltre ad attrezzature tipicamente montane a uso invernale ed estivo, come teleferiche, slitte guidate, percorsi naturalistici attrezzati e piscine naturali.
I comuni propongono alla Regione, sentiti i gestori, l’individuazione o la variazione delle aree sciabili coerentemente con la pianificazione regionale e paesaggistica. La Regione approva con deliberazione della Giunta entro 150 giorni; decorso il termine, l’individuazione si intende approvata. Le aree devono essere indicate con le piste e i raccordi dotati dei requisiti richiesti dalla normativa statale.
Pianificazione urbanistica e vincoli edilizi
Nei comuni interessati, contestualmente alla proposta di individuazione delle aree, si avvia l’adeguamento del PRGC secondo la disciplina urbanistica regionale. Nelle aree sciabili il PRGC può consentire solo:
- ristrutturazione di edifici esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso nei limiti ammessi;
- ampliamenti limitati;
- nuove edificazioni necessarie ad attività agricole o alle attività connesse alle aree sciabili;
- pubblici esercizi e attività commerciali funzionali agli sport montani.
Sono previste fasce di rispetto lungo gli impianti di risalita e le piste, con divieto di nuove edificazioni o recinzioni fisse entro determinate distanze; sono ammessi interventi su edifici esistenti e alcune opere funzionali alla sicurezza, nel rispetto dei limiti di distanza e delle norme paesaggistiche e urbanistiche. La disciplina salva anche i diritti di uso civico nei periodi in cui non si svolgono le attività stagionali.
Realizzazione e classificazione delle piste
La realizzazione di nuove piste o modifiche significative di tracciati esistenti richiede permesso di costruire gratuito. Possono richiederlo il concessionario dell’impianto collegato, i comuni, le unioni montane, la Regione, la Fondazione 20 marzo 2006, i soggetti obbligati da convenzione e altri soggetti pubblici o privati legittimati.
La classificazione delle piste avviene tramite SCIA al competente ufficio regionale, con parere della commissione tecnica. La SCIA va presentata almeno 60 giorni prima dell’apertura al pubblico delle nuove piste o delle piste non ancora classificate o oggetto di modifiche rilevanti. Per le nuove piste la domanda va presentata entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Requisiti tecnici, tipologie e classificazione delle piste
Le piste sono suddivise in piste di discesa, di fondo, per altri sport sulla neve, snowpark, percorsi di trasferimento, percorsi fuoripista o misti, piste per salto, piste di collegamento e altre tipologie definite dalla legge.
Per le piste di discesa la legge richiede, tra l’altro, idoneità idrogeologica, larghezza minima ordinaria di 20 metri, franco verticale libero di 3,50 metri, con eccezioni per brevi tratti o piste storiche anteriori al 1° luglio 2023, che possono avere larghezza minima di 15 metri. Per le piste esistenti non conformi ai nuovi requisiti morfologici, i gestori devono adottare misure compensative di sicurezza attiva.
La classificazione di discesa e fondo si basa sui criteri regionali nel rispetto dei parametri statali. Le piste sono classificate anche per difficoltà: blu, rossa e nera per il discesa; blu, rossa e nera per il fondo, in base a pendenze, lunghezza e caratteristiche del tracciato.
Segnaletica, delimitazione e gestione della sicurezza sulle piste
Le piste di discesa e di fondo devono essere delimitate e segnalate secondo le regole tecniche regionali e statali. La palinatura deve consentire l’individuazione dei bordi e del grado di difficoltà, essere facilmente rimovibile a fine stagione e può essere omessa in alcuni tratti naturali o protetti da reti o altri elementi di sicurezza.
La legge disciplina in modo dettagliato:
- segnalazione del grado di difficoltà;
- cartellonistica agli accessi, alle partenze e agli incroci;
- indicazione delle piste chiuse, non battute o in cattive condizioni;
- protezione di dirupi, strapiombi, crepacci e attraversamenti stradali;
- obbligo di cartografia e informazioni agli utenti presso biglietterie e punti di accesso.
Il gestore deve curare la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’innevamento, la preparazione e la chiusura delle piste quando manca l’agibilità o sussistono pericoli non rimossi o non neutralizzati.
Gestore, direttore di pista e operatori di soccorso
Il gestore dell’area sciabile attrezzata coincide, in sostanza, con il titolare della gestione degli impianti di risalita funzionalmente collegati, o con soggetti delegati. Per le piste di fondo il gestore è il soggetto incaricato della loro preparazione e manutenzione.
L’esercizio delle piste presuppone l’individuazione di:
- direttore di pista;
- operatore di primo soccorso;
- soggetti per manutenzione, battitura, innevamento e personale degli impianti.
Direttore e operatori devono possedere qualifiche professionali specifiche. La Regione disciplina corsi di formazione e aggiornamento, con attestato finale e aggiornamento triennale obbligatorio; sono inoltre previste regole per il riconoscimento di titoli conseguiti in altre regioni, in altri Stati UE o in certi organismi abilitati, nonché per alcune qualifiche già maturate in passato.
Obblighi del gestore
Il gestore deve:
- nominare il direttore di pista e comunicarne il nominativo alla Regione;
- assicurare la preparazione della pista in funzione delle condizioni meteo e nivologiche;
- delimitare e segnalare la pista;
- disporre la chiusura in caso di pericolo o mancanza di sicurezza;
- proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste;
- garantire il soccorso e il trasporto degli infortunati;
- dotarsi di defibrillatori semiautomatici in luoghi idonei;
- informare gli utenti sui servizi sanitari e di primo soccorso;
- stipulare una polizza di responsabilità civile come condizione per l’apertura al pubblico;
- comunicare l’organizzazione del servizio di soccorso e l’organico;
- trasmettere annualmente l’elenco degli infortuni;
- aggiornare l’elenco regionale delle piste.
È prevista anche la possibilità di dismettere temporaneamente piste o impianti per eventi turistico-sportivi, trasferendo la responsabilità all’organizzatore per il periodo della dismissione.
Responsabilità e orari di esercizio
La responsabilità civile del gestore riguarda la regolarità e la sicurezza dell’esercizio delle piste secondo la legge. Il gestore non risponde, in linea generale, degli incidenti avvenuti fuori pista, sui percorsi fuoripista, durante gare e allenamenti o nelle aree estive attrezzate, salvo i casi di propria specifica responsabilità.
Le piste di discesa aprono 15 minuti dopo l’apertura degli impianti serventi e chiudono 15 minuti dopo la loro chiusura. Dopo la chiusura degli impianti è vietato percorrere le piste delimitate, salvo addetti autorizzati e deroghe stabilite in forma scritta o dalla Giunta.
Obblighi e condotta degli utenti
Lo sciatore deve rispettare la normativa statale e regionale, la segnaletica e le regole di prudenza e diligenza. È tenuto a:
- usare un comportamento adeguato alle condizioni della pista, dell’ambiente e delle proprie capacità;
- non affrontare piste di difficoltà superiore alle proprie capacità;
- dare precedenza a chi già percorre la pista;
- sostare ai bordi senza creare intralcio;
- liberare tempestivamente la pista in caso di caduta o incidente;
- prestare assistenza o comunicare immediatamente i sinistri.
È previsto l’obbligo di casco omologato per i minori di 18 anni che praticano sci di discesa, snowboard, telemark, slitta e slittino. Lo sciatore deve inoltre avere un’assicurazione di responsabilità civile; per le aree sciabili attrezzate, escluso lo sci di fondo, il gestore deve offrire una polizza al momento dell’acquisto del titolo di transito.
La legge disciplina anche il divieto di sciare in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti, con possibilità di accertamenti alcolemici e tossicologici in caso di incidenti gravi.
Sci fuori pista, sci alpinismo e attività estive
Lo sci fuori pista, lo sci alpinismo e le attività escursionistiche in ambiente innevato si svolgono a rischio e pericolo dell’utente; gestori e amministrazioni non rispondono degli incidenti fuori dalle piste o sui percorsi fuoripista individuati. Gli utenti devono attenersi alle informazioni ufficiali sul rischio valanghe e munirsi delle dotazioni di autosoccorso quando necessario.
In estate l’area sciabile può essere impiegata anche per attività ludico-sportive e ricreative su tracciati destinati a tali attività, compresi bike park e percorsi cicloescursionistici, con disciplina specifica su manutenzione, segnalazione, precedenze e responsabilità. Sono previste anche piscine naturali e relative regole di impianto e controllo, da definire con regolamento regionale.
Innevamento programmato
La legge disciplina il sistema di innevamento programmato come insieme di impianti, macchinari, opere e condotte per produrre e distribuire neve a fini di sicurezza e fruibilità delle piste. È vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti.
Il gestore può produrre neve programmata anche durante l’orario di apertura al pubblico, ma deve segnalarne lo svolgimento. I gestori degli impianti di innevamento rispondono dei danni ambientali e a persone, animali e cose derivanti dall’esercizio dell’impianto.
Attività di volo in zone di montagna ed eliski
L’atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota nelle zone montane piemontesi sopra gli 800 metri sono soggetti ad autorizzazione comunale o dell’unione montana delegata, con specifici pareri e vincoli se coinvolgono aree naturali protette, rete Natura 2000, fauna selvatica o paesaggio.
L’eliski è ammesso solo in comuni con impianti di risalita o innevamento attivi, o in quelli dove l’attività era svolta al 30 giugno 2016, nel periodo 1° dicembre-31 maggio, su piazzole autorizzate e con convenzione onerosa con il comune. La convenzione disciplina numero di voli, piazzole, itinerari, orari, monitoraggio naturalistico, comunicazioni al soccorso e obblighi informativi.
Gli sciatori che utilizzano l’eliski devono avere ARTVA, pala e sonda e devono essere accompagnati da maestri di sci o guide alpine. L’autorizzazione ha durata triennale, è rinnovabile se persistono le condizioni e non emergono impatti ecologici significativi. La legge prevede esclusioni per soccorso, protezione civile, ordine pubblico, pubblica utilità e altre attività specifiche, nonché sanzioni molto rilevanti per gli abusi.
Sistema di vigilanza e sanzioni
La vigilanza è affidata ai soggetti già competenti e, per alcuni profili, alle guardie ecologiche volontarie, ai guardiaparco, al personale degli enti di gestione delle aree protette, alla polizia locale e agli organi di polizia giudiziaria.
Il regime sanzionatorio è ampio e comprende, tra l’altro:
- sanzioni per piste realizzate senza autorizzazione;
- violazioni del permesso di costruire, delle prescrizioni urbanistiche e tecniche;
- inosservanza degli obblighi di delimitazione e segnalazione;
- mancata assicurazione del soccorso o della copertura RC;
- violazioni sulle motoslitte e sui mezzi meccanici;
- violazioni delle regole di comportamento degli utenti;
- infrazioni in materia di volo in montagna ed eliski.
Sono previste anche misure accessorie come ritiro del titolo di transito, sospensione, sequestro del mezzo e, per l’eliski, sospensione dell’attività in caso di recidiva.
Sostegni finanziari e programmazione degli interventi
La Regione individua i servizi necessari a garantire la tutela della salute e la sicurezza delle aree sciabili come servizi di interesse generale e può sostenere con misure finanziarie iniziative di tre categorie:
- categoria A: tutela della salute e messa in sicurezza;
- categoria B: riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e valorizzazione di impianti e offerta turistica;
- categoria C: spese di funzionamento di microstazioni.
Sono istituiti fondi regionali specifici per sicurezza, investimenti e spese di gestione. I benefici possono essere concessi a enti pubblici e privati, imprese, associazioni, cooperative e altri soggetti che gestiscano o operino nel settore. La Giunta regionale stabilisce criteri, priorità, spese ammissibili e livelli agevolativi.
Per le microstazioni sono previste forme di sostegno dedicate; per la categoria B sono previsti anche regimi di aiuto compatibili con la disciplina europea; la Regione può inoltre intervenire in caso di carenza straordinaria di neve naturale.
Disposizioni transitorie e finanziarie
Le piste già esistenti alla data di entrata in vigore della legge sono considerate autorizzate, con conseguente efficacia delle servitù. Alcuni soggetti che avevano svolto di fatto funzioni di direttore o soccorso piste entro termini storici sono riconosciuti nelle rispettive funzioni, ma si tratta di previsioni ormai esaurite.
La norma finanziaria originaria copriva gli oneri per il 2009 e il biennio 2010-2011; tali previsioni hanno ormai rilievo solo storico. La legge è dichiarata urgente e la sua applicazione rimane limitata al territorio del Piemonte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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