Cassazione Civile, Ordinanza n. 24376/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per denuncia di nuova opera proposto dalla proprietaria di un terreno servito da una servitù di acquedotto esercitata mediante una canaletta a cielo aperto. La proprietaria del fondo dominante sosteneva che la vicina, proprietaria del fondo servente, avesse iniziato lavori di sostituzione della canaletta con una tubazione in PVC interrata e lavori di recinzione, con il rischio di ostruzione del passaggio dell'acqua e di impedimento delle ispezioni e manutenzioni. In primo grado il tribunale aveva imposto opere di protezione della tubazione e sospeso i lavori; poi, nel merito, aveva confermato la tutela cautelare e ordinato di non proseguire i lavori. In appello, però, la domanda era stata rigettata perché la Corte territoriale aveva ritenuto che la sostituzione di un breve tratto della canaletta non avesse diminuito l'utilitas della servitù e che la recinzione fosse consentita purché non impedisse l'accesso al fondo servente per controlli e riparazioni. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: con il primo si deduceva violazione degli artt. 1067 e 1068 c.c., sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta allo spostamento del luogo di esercizio della servitù e che i lavori sul canale non potessero essere eseguiti unilateralmente; con il secondo si lamentava violazione dell'art. 1079 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse deciso oltre i limiti della domanda possessoria, pronunciando sulle modalità di esercizio della servitù invece che verificare solo i presupposti della tutela reintegratoria/manutentiva. La ricorrente contestava inoltre la valutazione delle prove relativa alla disponibilità della controparte a consentire l'accesso mediante chiavi del cancello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della vicenda in termini di violazione del divieto, per il proprietario del fondo servente, di rendere più incomodo o diminuire l'esercizio della servitù ex art. 1067, comma 2, c.c., escludendo che il modesto interramento di un tratto della canaletta integrasse uno spostamento della servitù ai sensi dell'art. 1068 c.c. Ha inoltre affermato che il giudizio sull'apprezzabilità della limitazione dell'utilitas della servitù è un giudizio di fatto, non sindacabile se non nei ristretti limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., e che la motivazione della Corte d'appello era congrua e priva di anomalie. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha escluso sia l'ultrapetizione sia la violazione dell'art. 112 c.p.c., osservando che il rigetto della pretesa, per insussistenza di spoglio o turbativa, implicava anche il venir meno dei presupposti della tutela possessoria. Ha infine ritenuto non censurabile in cassazione la doglianza relativa alla valutazione delle prove non legali. Non sono state liquidate spese per l'assenza di difese dell'intimata; è stato però dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il proprietario del fondo servente non può compiere opere che diminuiscano l'esercizio della servitù o lo rendano più incomodo; la violazione richiede un aggravio apprezzabile e permanente, non una mera scomodità eventuale o un semplice aumento di spesa.
La disciplina sul trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso può applicarsi, anche per analogia, a ipotesi di spostamento verticale o variazione del modo di esercizio, ma non era pertinente nel caso concreto per la modesta entità dell'intervento.
Richiamato dalla ricorrente come norma posta a sostegno della tutela della servitù, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la decisione di merito aveva escluso in fatto la menomazione della servitù.
Non è stata ravvisata ultrapetizione o extrapetizione, perché la Corte d'appello, negando la sussistenza di una menomazione della servitù, ha implicitamente escluso anche lo spoglio o la turbativa dedotti in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure erano formalmente proposte per violazione di legge, ma in realtà miravano a contestare valutazioni di fatto e qualificazioni compiute dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il giudizio sulla diminuzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù è stato considerato giudizio di fatto sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato nel ragionamento generale sulle azioni di nunciazione come tutela sia della proprietà sia del possesso.
Richiamato nel ragionamento generale sulle azioni di nunciazione come tutela sia della proprietà sia del possesso.
Usato come parametro per affermare che spoglio o turbativa del possesso di una servitù richiedono una privazione o menomazione delle utilità già godute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
A seguito del rigetto del ricorso è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per individuare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel rapporto di servitù, la modifica apportata dal proprietario del fondo servente non è illecita per il solo fatto della sua esistenza: occorre verificare se essa produca una concreta e apprezzabile diminuzione dell'utilitas del fondo dominante o renda più incomodo l'esercizio della servitù in modo stabile e non meramente eventuale.
- La qualificazione della condotta del proprietario del fondo servente va compiuta distinguendo tra semplice variazione del modo di esercizio della servitù e vero e proprio trasferimento del locus servitutis; la seconda ipotesi presuppone un effettivo spostamento dell'esercizio, mentre interventi modesti e non pregiudizievoli possono ricadere nel divieto di cui all'art. 1067 c.c.
- L'accertamento della sussistenza di una diminuzione o maggiore scomodità dell'esercizio della servitù è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi ancora rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
- Nelle azioni possessorie o di nunciazione relative a una servitù, la mera alterazione materiale del fondo servente non basta: occorre che l'innovazione si traduca in spoglio o turbativa, cioè nella privazione o menomazione delle utilità precedentemente godute dal possessore della servitù.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice, escludendo la violazione sostanziale della servitù, nega in fatto anche i presupposti della tutela possessoria dedotta, poiché la decisione sulle modalità di esercizio può coincidere con la verifica della sussistenza o meno di spoglio o turbativa.
- Le doglianze che mirano a contestare l'apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non integrano, di regola, un vizio denunciabile in cassazione se non si traducono in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
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