Cassazione Civile, Ordinanza n. 07954/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da due decreti ingiuntivi ottenuti da una società di promozioni contro una società cliente per il pagamento di fatture relative a compensi asseritamente dovuti per attività di promozione aziendale presso vari punti vendita. I decreti venivano opposti dalla società ingiunta; il Tribunale rigettava le opposizioni, ma la Corte d’appello riformava, rilevando che non era stata provata la conclusione dei contratti dai quali i crediti sarebbero derivati. La Corte territoriale riteneva che fatture ed estratto autentico delle scritture contabili fossero sufficienti per il monitorio, ma non nel merito una volta contestato il credito; inoltre considerava inidonei i rapportini giornalieri prodotti in copia, perché regolarmente disconosciuti quanto alla conformità e alle sottoscrizioni, e riteneva non decisive le prove testimoniali. La società creditrice proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme su prova documentale e disconoscimento, assumendo che il disconoscimento non fosse stato specifico e che la controparte non avesse contestato i giorni e i luoghi delle prestazioni; 2) omessa considerazione delle istanze istruttorie di esibizione degli originali e di verificazione; 3) omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. delle stesse richieste istruttorie e della prova derivante dal confronto tra rapportini e testimonianza; 4) violazioni in tema di valutazione delle prove e dell’onere probatorio, con censure però formulate in modo confuso e promiscuo; 5) omesso esame della pretesa conferma testimonialmente resa circa il conferimento degli incarichi nelle date fatturate. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti e cinque i motivi: il primo perché la Corte d’appello aveva già accertato un disconoscimento specifico e radicale delle copie dei rapportini e della loro riferibilità, con la conseguenza che la censura colpiva un dato irrilevante; il secondo perché le istanze istruttorie non risultavano riproposte in modo univoco e, in ogni caso, il motivo pretendeva dalla Cassazione una rilettura degli atti; il terzo perché non denunciava un vero omesso esame di fatti storici decisivi, ma riproponeva la doglianza istruttoria e una diversa lettura delle prove; il quarto perché la censura era formulata in modo confuso, promiscuo e non rispettoso dei requisiti di chiarezza dell’art. 366 c.p.c.; il quinto perché mirava soltanto a sostituire alla valutazione di merito una lettura alternativa delle testimonianze, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata a rifondere alla resistente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato insieme alle norme sulla valutazione delle prove; la censura non può tradursi in una diversa lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito
la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo vizi logico-giuridici
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché confusa e non specifica
richiamato in relazione alle richieste istruttorie e alla loro riproposizione
invocato per l’ordine di esibizione degli originali, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
il disconoscimento della scrittura privata deve essere specifico e determinato; la sua idoneità è valutazione di fatto del giudice di merito
il disconoscimento tempestivo e specifico comporta la necessità di ulteriore verifica probatoria
richiamato nelle censure sulla prova testimoniale, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità
le istanze e difese non riproposte nei modi dovuti si intendono rinunciate
richiamato tra le norme asseritamente violate con riferimento al trattamento delle istanze istruttorie in appello
richiamato in tema di onere della prova dell’esistenza del credito e del rapporto contrattuale
invocato per l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche
la copia fotografica o fotostatica non autenticata deve essere disconosciuta in modo specifico e inequivoco, altrimenti si ha per riconosciuta
richiamato per il ragionamento presuntivo, ma non decisivo rispetto alla carenza di prova del rapporto
richiamato per le presunzioni semplici, ma la Corte ha escluso che potessero colmare il difetto di prova del conferimento degli incarichi
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione delle prove o la richiesta di una nuova lettura del merito
il ricorso per cassazione deve essere chiaro, specifico e autosufficiente; censure confuse e promiscue sono inammissibili
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i requisiti di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Le copie fotostatiche non autenticate fanno piena prova solo se la parte contro la quale sono prodotte non le disconosca in modo specifico e inequivoco; il disconoscimento può riguardare sia la conformità all’originale sia la sottoscrizione.
- Nel giudizio di merito, una volta contestata l’esistenza del rapporto fonte del credito, fatture ed estratti contabili possono essere sufficienti per il monitorio ma non bastano, da soli, a dimostrare il diritto in sede di opposizione o di cognizione piena.
- Le istanze istruttorie non riproposte in modo univoco in sede di precisazione delle conclusioni possono considerarsi rinunciate; in appello la riproposizione deve essere chiara e inequivoca.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo effettivamente trascurato, non la mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito sostituire alla valutazione di attendibilità, coerenza e concludenza delle prove compiuta dal giudice di merito una lettura alternativa dei documenti o delle testimonianze.
- Le censure di legittimità devono essere specifiche, chiare e autosufficienti: motivi confusi, promiscui o costruiti mediante commistione di fatti, documenti e argomentazioni non superano il vaglio dell’ammissibilità.
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