Cassazione Civile, Ordinanza n. 32188/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società ricorrente ha proposto, con ricorso non notificato, regolamento di competenza chiedendo di individuare il giudice competente in relazione a due giudizi di appello pendenti davanti a due diverse corti d'appello, entrambi collegati, secondo la sua prospettazione, all'esecuzione specifica di una delibera condominiale relativa all'assegnazione di un bene già di sua proprietà in favore di una creditrice ipotecaria. La Corte di cassazione ha esaminato il rimedio e ha ritenuto che esso fosse inammissibile, perché non rivolto contro alcuna statuizione esplicita o implicita, irretrattabile, sulla competenza. La ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata; il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità o improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha affermato che il regolamento di competenza su istanza di parte è esperibile solo quando sia impugnata una statuizione, espressa o implicita, sulla competenza, mentre nel caso concreto il ricorso non si appuntava contro alcuna decisione del genere. Non essendosi costituiti gli intimati, non è stata pronunciata condanna alle spese in loro favore; tuttavia, poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta accelerata, la Corte ha applicato l'art. 96, quarto comma, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
proposta di definizione anticipata del giudizio
Nel procedimento accelerato, la mancata opposizione o la definizione conforme alla proposta rilevano ai fini delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Regola il procedimento camerale accelerato richiamato per la decisione del regolamento di competenza.
Viene richiamato come norma di raccordo per le conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
art. 51, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione e poi relatore del collegio.
Richiamato in relazione alla questione di incompatibilità del giudice relatore.
La Corte osserva che la mancata costituzione dell'intimato impedisce la pronuncia sulle spese ai sensi di tale comma.
La Corte ne afferma l'applicabilità autonoma nel caso di definizione conforme alla proposta nel rito accelerato, con condanna della parte soccombente alla somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte rileva la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
È indicato come fonte della novella che ha introdotto la disciplina del procedimento accelerato di cui all'art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza proposto su istanza di parte è inammissibile quando non investe una statuizione espressa o implicita, irretrattabile, sulla competenza del giudice.
- Nel procedimento camerale accelerato, la mancata costituzione dell'intimato non impedisce l'applicazione della condanna prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., se il giudizio viene definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.
- La condanna alle spese ex art. 96, terzo comma, c.p.c. presuppone una situazione processuale che consenta una pronuncia sulle spese in favore della controparte costituita; se questa non si costituisce, opera invece la diversa sanzione prevista dal quarto comma.
- Quando un ricorso per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Il consigliere che ha formulato la proposta di definizione anticipata può legittimamente far parte del collegio che decide il giudizio, non ricorrendo incompatibilità ex artt. 51 e 52 c.p.c.
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