Sentenza del 27/11/2015 n. 24284 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della regolare definizione della lite e, ai sensi delle norme richiamate e dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, senza condanna di una parte a rimborsarle all’altra.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha definito la lite fiscale mediante la procedura prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità della definizione e il contribuente ha quindi chiesto l’estinzione del giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Definizione delle liti fiscali pendenti
La norma consente, al ricorrere dei presupposti e mediante il pagamento previsto, di definire una lite fiscale pendente; una volta verificata la regolarità della definizione, il giudizio può essere dichiarato estinto.
Decreto-legge n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione è richiamata quale disciplina applicabile alla definizione e all’estinzione delle controversie tributarie interessate dalla procedura di regolarizzazione.
Codice di procedura civile, art. 391
Consente alla Corte di dichiarare l’estinzione del processo quando viene meno l’interesse alla prosecuzione o ricorrono le condizioni processuali previste.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene validamente definita mediante una procedura di condono o definizione agevolata, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto.
- La regolarità della definizione deve risultare verificata dall’amministrazione finanziaria o comunque essere accertata dal giudice.
- L’estinzione del processo per definizione della lite non equivale necessariamente a una decisione sul merito della pretesa fiscale: la controversia si chiude perché è stata regolarizzata secondo la procedura prevista.
- In casi analoghi, le spese possono essere compensate, con la conseguenza che ciascuna parte sostiene i propri costi, salvo diversa decisione del giudice o specifiche disposizioni applicabili.
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