Cassazione Civile, Ordinanza n. 17962/2026 del 04/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2009 con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato in aumento il reddito imponibile del contribuente, applicando l’accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, in ragione della spesa di euro 300.000 sostenuta per l’acquisto di un immobile. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, sostenendo di aver dimostrato che la provvista dell’acquisto derivava da un disinvestimento effettuato nel 2005. In appello, invece, la CTR ha accolto il gravame dell’Agenzia, ritenendo errato il riparto dell’onere della prova e non provato il nesso tra disinvestimento, successivo prelievo e prezzo pagato per l’immobile. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole sull’onere della prova, assumendo di aver documentato la provenienza delle somme e l’incontestabilità, in difetto di ulteriori elementi, del collegamento tra disinvestimento e acquisto; 2) violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo per motivazione solo apparente e mancato esame della documentazione prodotta; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal potere di accertamento, proposta in primo grado e reiterata in appello. Nelle more del giudizio di legittimità il contribuente ha chiesto la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata ex d.l. 119/2018, producendo domanda e quietanze di pagamento; l’Agenzia non ha contestato tale definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente e della documentazione attestante il pagamento delle somme dovute, rilevando che l’Agenzia delle entrate non aveva contestato l’intervenuta definizione della controversia. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.lgs. 546/1992. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate ex art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, e che non ricorrono i presupposti per il c.d. doppio contributo unificato, misura applicabile solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973
norma posta a base dell’accertamento sintetico fondato su spese e incrementi patrimoniali; il tema del ricorso riguardava il riparto dell’onere probatorio sulla provenienza della provvista
art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi e terzi motivi di ricorso
invocato per contestare l’apprezzamento delle prove e la mancata valutazione della documentazione
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo
richiamato per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza
richiamato quale termine per l’esercizio del potere di accertamento, rispetto al quale era stata eccepita la decadenza
ha introdotto la definizione agevolata dei carichi e la disciplina processuale della cessazione della materia del contendere
art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018
l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione agevolata e alla produzione della documentazione dei pagamenti
art. 3, comma 8, d.l. n. 119/2018
richiamato quale base della definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione
art. 3, comma 14, d.l. n. 119/2018
il mancato, insufficiente o tardivo pagamento impedisce che la definizione produca effetto
art. 46, primo comma, d.lgs. 546/1992
la cessazione della materia del contendere comporta l’estinzione del giudizio anche nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
le spese restano a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere
art. 18/01/2022, n. 1420
richiamata come precedente sul mancato raddoppio del contributo unificato nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per escludere il c.d. doppio contributo unificato in presenza di estinzione del giudizio
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata della pendenza, quando risulti perfezionata e documentata con i pagamenti richiesti, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’estinzione per definizione agevolata presuppone la prova del perfezionamento dell’adesione e del pagamento delle somme dovute; il mancato, insufficiente o tardivo versamento impedisce che la definizione produca effetto.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio restano regolate dalla disciplina speciale tributaria e non opera il meccanismo del raddoppio del contributo unificato previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando sopravviene una causa estintiva del giudizio, la Corte non decide i motivi di ricorso nel merito, essendo sufficiente l’accertamento della definizione della controversia.
- rami
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