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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22311/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007, deducendo di esserne venuto a conoscenza solo tramite accesso agli atti e sostenendo che l'atto non gli era mai stato notificato; aveva quindi eccepito la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito erariale. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica. In appello l'Agenzia delle Entrate sosteneva che la notificazione era stata eseguita a mezzo posta e che, in caso di assenza del destinatario, la notificazione doveva ritenersi perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa prevista dalla L. n. 890/1982, art. 8. La CTR respingeva l'appello perché risultava solo la spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), ma non era stato prodotto l'avviso di ricevimento della stessa, con conseguente mancanza di prova del perfezionamento della notifica e affermazione della decadenza/prescrizione della pretesa erariale. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 8 L. n. 890/1982 e 60 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica era regolare perché la C.A.D. era stata spedita e il plico era stato restituito decorsi dieci giorni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, in tema di notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali non consegnati per assenza temporanea del destinatario o per assenza/inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione della raccomandata informativa. Poiché nel caso concreto tale prova mancava, la notifica non poteva dirsi perfezionata. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 L. n. 890/1982

    Nella notificazione a mezzo posta, in caso di assenza del destinatario, il perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la prova della ricezione o della conoscibilità legale della raccomandata informativa; la sola attestazione di spedizione della C.A.D. non è sufficiente.

  • art. 60 D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti impositivi, da coordinare con la disciplina della notificazione postale e con l'onere di prova del perfezionamento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in funzione di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina delle notifiche, a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale per esigere una prova effettiva del perfezionamento della notificazione e della concreta conoscibilità dell'atto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione denunciato dall'Amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne esclude l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo posta di atti impositivi o processuali non consegnati al destinatario per assenza o rifiuto, il notificante deve provare il perfezionamento del procedimento notificatorio producendo in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la C.A.D.; la sola prova della spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente.
  • La prova del perfezionamento della notifica deve consentire al giudice di verificare concretamente la sorte della raccomandata informativa e di desumere, in modo ragionevole, la ricezione effettiva o almeno la conoscibilità legale dell'avviso da parte del destinatario.
  • In mancanza di prova del perfezionamento della notifica dell'atto impositivo, la pretesa fiscale non può considerarsi validamente portata a conoscenza del contribuente.
  • L'interpretazione della disciplina delle notifiche postali deve essere conforme agli artt. 24 e 111 Cost., in modo da garantire il diritto di difesa e la possibilità effettiva di conoscere l'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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