Cassazione Civile, Ordinanza n. 05644/2023 del 23/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (intermediario)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto qualificato in giudizio come contratto di agenzia/mandato per il collocamento di prodotti e servizi finanziari. La società sosteneva di aver corrisposto al collaboratore anticipi provvigionali mensili di euro 5.000 per i primi mesi, con previsione di restituzione della differenza rispetto alle provvigioni maturate se il rapporto fosse cessato entro ventiquattro mesi senza giusta causa; poiché il collaboratore aveva interrotto il rapporto prima del termine, chiedeva la restituzione di euro 29.300,17. Il convenuto eccepiva la sussistenza di una giusta causa di recesso, deducendo che la società lo aveva indirizzato alla collocazione di prodotti ritenuti nocivi e comunque operava in violazione della disciplina di settore; in via riconvenzionale domandava il pagamento dei compensi pattuiti, delle provvigioni maturate non riscosse e delle indennità ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva sostanzialmente compensato le reciproche pretese. In appello, il collaboratore otteneva l’accoglimento parziale del proprio gravame: veniva esclusa la debenza della restituzione degli anticipi, la società veniva condannata al pagamento di euro 40.000 per ulteriori otto mesi di attività, di euro 10.000 per preavviso e di euro 21.000 a titolo di indennità suppletiva di clientela, con rigetto dell’appello principale della società. La ricorrente in cassazione deduceva cinque motivi: (1) violazione della direttiva 2004/39/CE, del TUF e del regolamento CONSOB, assumendo che la Corte d’appello avesse arbitrariamente affermato la nocività/illegittimità dei prodotti collocati; (2) violazione del regolamento ISVAP n. 5/2006, artt. 41 e 42, contestando che il ritardo d’iscrizione nel registro degli intermediari potesse integrare giusta causa; (3) violazione del TUF e del regolamento CONSOB, sostenendo che l’appello avesse confuso il blocco della consulenza con l’attività di collocamento; (4) omesso esame di fatto decisivo, in realtà criticando la qualificazione della somma mensile come fisso e non come anticipo provvigionale; (5) violazione dell’accordo economico collettivo degli agenti 2002, contestando il criterio di liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela, che secondo la società avrebbe dovuto essere calcolata in percentuale sulle provvigioni e non liquidata equitativamente. La Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi: i primi e il terzo perché formulati in modo generico, senza specifica indicazione delle norme asseritamente violate e del loro contenuto precettivo; il secondo perché introduceva una questione di fatto non specificamente dedotta come tale nei gradi di merito e comunque non configurabile come violazione di legge; il quarto perché, sotto la veste del vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare la qualificazione giuridica del compenso, vizio non più deducibile nei termini prospettati. È stato invece accolto il quinto motivo: la Corte ha rilevato che la liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela era avvenuta in modo equitativo, senza l’osservanza del criterio di calcolo previsto dall’accordo collettivo applicabile ratione temporis, che imponeva una determinazione secondo parametri predeterminati. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato inammissibili gli altri quattro, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull’indennità suppletiva di clientela e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La cassazione ha ritenuto illegittima la liquidazione equitativa dell’indennità perché non conforme al criterio di calcolo previsto dall’accordo collettivo applicabile. Parallelamente ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità dei motivi con cui la ricorrente aveva dedotto violazioni normative formulate in modo generico o, in sostanza, censure di merito mascherate da vizi di legittimità.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: chi denuncia violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e il loro contenuto precettivo, a pena di inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede una censura circoscritta e specifica, non una generica critica all’intero apparato normativo richiamato dal giudice di merito.
Direttiva 2004/39/CE
La sua evocazione in ricorso, se formulata in modo generico e non circostanziato, non consente di scrutinare utilmente la censura di violazione di legge.
Il ricorso non può limitarsi a denunciare la violazione dell’intero testo normativo senza indicare specificamente le disposizioni e il loro contenuto.
Regolamento CONSOB n. 16190/2007
La censura di violazione del regolamento, se generica e indistinta, è inammissibile.
Regolamento ISVAP n. 5/2006, artt. 41 e 42
La doglianza che prospetta un diverso ambito operativo dell’iscrizione dell’intermediario introduce una questione di fatto non adeguatamente dedotta nei gradi di merito e non una violazione di legge.
La sentenza richiama la domanda riconvenzionale del collaboratore per le indennità di fine rapporto, senza sviluppare un principio interpretativo autonomo su tale norma.
art. 10 dell’accordo economico collettivo degli agenti del 2002
La Corte di cassazione lo menziona nel motivo di ricorso, ma la ratio accolta riguarda soprattutto il parametro di calcolo dell’indennità previsto dall’accordo collettivo applicabile.
art. 12 dell’accordo economico collettivo degli agenti del 2002
L’indennità suppletiva di clientela deve essere calcolata secondo il criterio previsto dall’accordo collettivo applicabile ratione temporis; non può essere liquidata in via equitativa in assenza di applicazione dei parametri contrattuali.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci violazione di legge deve individuare in modo puntuale le disposizioni violate e spiegarne il contenuto precettivo; la censura meramente generica o riferita all’intero corpo normativo è inammissibile.
- Non è deducibile come vizio di violazione di legge una contestazione che, nella sostanza, investe solo l’accertamento di fatto o la ricostruzione delle circostanze di merito non specificamente introdotte e trattate nei gradi precedenti.
- La critica alla qualificazione giuridica del compenso o della somma corrisposta non può essere mascherata da omesso esame di un fatto decisivo se non viene indicato un fatto storico realmente trascurato dal giudice.
- Quando un’indennità di fine rapporto è disciplinata da un accordo collettivo applicabile ratione temporis, il giudice deve rispettarne il criterio di calcolo e non può sostituirlo con una liquidazione equitativa priva di aggancio ai parametri convenzionali.
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