Cassazione Civile, Ordinanza n. 08457/2023 del 24/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato oralmente per l'esecuzione di opere su un fabbricato di proprietà del committente. L'impresa appaltatrice agiva per ottenere il pagamento del corrispettivo dei lavori; il tribunale accoglieva la domanda e la corte d'appello confermava la condanna al pagamento di euro 80.003,60 oltre IVA e interessi, valorizzando il computo metrico rielaborato dal CTU e il prezziario regionale vigente all'epoca. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697, 1655 e 1658 c.c. e dell'art. 345 c.p.c., lamentando che fosse stato posto a suo carico, anziché dell'appaltatore, l'onere di provare le opere effettivamente appaltate e chi avesse fornito i materiali, nonché l'inammissibilità del corrispondente motivo di appello; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la condanna sarebbe stata fondata solo per relationem sulla CTU senza esplicitare le conclusioni e senza indicare come fosse ricavabile l'importo liquidato; (3) nullità per ultrapetizione, poiché l'attore aveva richiesto soltanto euro 42.731,51, mentre i giudici di merito avevano condannato il convenuto a euro 80.003,60, oltre interessi e IVA, quindi oltre il petitum originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione della corte territoriale sull'onere della prova nel contratto di appalto verbale, secondo cui la stipulazione e l'esecuzione delle opere potevano essere desunte dal computo metrico, mentre il pagamento del prezzo doveva essere provato dal committente. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che, una volta che l'attore avesse cristallizzato la domanda in un importo determinato pari a euro 42.731,51, la condanna a una somma maggiore integrasse ultrapetizione; il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla censura accolta e il giudizio è stato rinviato alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per un nuovo esame della vicenda alla luce del principio sul divieto di pronuncia oltre la domanda.
Norme richiamate
richiamato in tema di ripartizione dell'onere della prova; la Corte conferma che, nel caso esaminato, la prova dell'avvenuta esecuzione delle opere e della stipulazione del contratto verbale poteva essere tratta dal computo metrico, mentre il pagamento del prezzo gravava sul committente.
richiamato come norma definitoria del contratto di appalto, nel contesto della contestazione sulla prova delle opere appaltate.
richiamato dal ricorrente in relazione alla fornitura dei materiali nell'appalto, ma non accolto come base per ribaltare la decisione di merito.
richiamato rispetto alla dedotta inammissibilità del motivo di appello; il motivo non viene accolto perché il primo motivo di ricorso è rigettato.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato per censurare la motivazione apparente della sentenza d'appello; il relativo motivo è stato poi assorbito dall'accoglimento del vizio di ultrapetizione.
richiamato a sostegno della nullità per mancanza di motivazione; anche questo profilo resta assorbito.
richiamato per denunciare la pronuncia oltre i limiti della domanda, ritenuta fondata dalla Corte di cassazione.
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura di ultrapetizione e di violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
richiamato nel terzo motivo, ma il nucleo decisivo della decisione riguarda l'ultrapetizione sulla quantificazione del credito.
richiamato nel terzo motivo, senza incidere sull'esito decisivo della causa.
indicato quale vizio dedotto per violazione di legge.
indicato quale vizio dedotto per nullità della sentenza e ultrapetizione.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto stipulato oralmente, la prova dell'esistenza del rapporto e dell'esecuzione delle opere può essere desunta anche da elementi documentali e tecnici, come il computo metrico, mentre il pagamento del corrispettivo resta fatto estintivo che deve essere provato dal committente.
- Quando l'attore quantifica in modo determinato la propria domanda, il giudice non può condannare il convenuto a una somma superiore a quella richiesta, altrimenti incorre in ultrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La censura di ultrapetizione è autonoma rispetto alle doglianze sulla motivazione o sulla valutazione tecnica: anche se la quantificazione dei lavori risulti sorretta da CTU o da altri elementi, il giudice non può oltrepassare il limite del petitum fissato dall'attore.
- In presenza di una domanda di pagamento limitata a un importo specifico, la maggiore quantificazione riconosciuta dal giudice di merito non può essere giustificata dal mero accertamento dell'effettivo valore delle prestazioni se ciò comporta il superamento della somma domandata.
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