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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che gestiva una casa di cura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze corrispettive relative a prestazioni di degenza rese in convenzione a favore di assistiti non residenti in Regione Piemonte, oltre a interessi. L'azienda sanitaria locale propose opposizione deducendo che il budget annuale previsto dal contratto era stato superato e che l'eventuale eccedenza non poteva essere compensata con importi relativi a prestazioni ambulatoriali o day hospital non erogate, perché la compensazione era prevista solo per prestazioni ambulatoriali e day hospital rese a residenti piemontesi; contestò inoltre il tasso e la decorrenza degli interessi. Il Tribunale rigettò l'opposizione, ma la Corte d'appello accolse l'impugnazione dell'azienda sanitaria, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda della struttura privata, ritenendo che il contratto distinguessse le prestazioni anche in base alla residenza dei pazienti e che per i ricoveri dei non residenti vi fosse un limite rigido non superabile, con esclusione della compensazione e del riconoscimento dell'eccedenza. La società privata ha quindi proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, ma nel testo dell'ordinanza la Corte decide il ricorso per una ragione preliminare di rito: la sua tardività rispetto al termine breve di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c., poiché la sentenza d'appello era stata notificata il 2 luglio 2018 e il ricorso notificato solo il 2 ottobre 2018, oltre il termine di legge anche considerando la sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine breve per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza d'appello. Ha rilevato che la notificazione della sentenza era avvenuta a mezzo PEC al precedente difensore della società ricorrente nel giudizio di appello e che il ricorso per cassazione era stato notificato soltanto il 2 ottobre 2018, quando il termine legale era già spirato. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    la notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742

    ai fini del computo del termine è stata considerata la sospensione dei termini processuali.

  • art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.

    la scadenza del termine non può considerarsi prorogata nel caso esaminato, poiché si è verificata di lunedì, giorno non festivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in presenza di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 5 del contratto

    la Corte d'appello lo aveva interpretato come esclusivo del riconoscimento delle prestazioni eccedenti il corrispettivo preventivato, ma la Cassazione non entra nel merito per tardività.

  • art. 2 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    richiamato nel giudizio di merito quale disciplina del tasso di interesse, ma non oggetto della decisione di legittimità.

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione anche quando la notificazione avvenga via PEC ai difensori costituiti nel grado precedente.
  • Se il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine breve, computato tenendo conto della sospensione feriale e delle regole sul computo dei termini, il ricorso è inammissibile senza esame dei motivi di merito.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude con inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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