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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13060/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado e applicato sanzioni amministrative accessorie (revoca della patente e confisca del veicolo) in ordine al reato di cui all'art.186 d.lgs. 30/04/1992, n.285 (guida in stato di ebbrezza) commesso il 5 luglio 2014. L'imputata aveva proposto sette motivi lamentando vizio di motivazione sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha escluso l'inammissibilità dei motivi ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 5/07/2014; applicabile la disciplina introdotta con la legge 5/12/2005, n.251 e, per le contravvenzioni, il termine massimo di prescrizione di cinque anni ai sensi degli artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.). Non essendovi elementi che consentano, senza approfondimento, di riconoscere l'evidente innocenza ai sensi dell'art.129 comma 2 c.p.p., la Corte ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie. Ha altresì disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Forlì ex art.224 comma 3 cds. Sentenza pronunciata il 28/02/2022.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), art.186

    Norma contestata per il reato di guida in stato di ebbrezza; la condotta oggetto del processo rientra nelle fattispecie previste dall'art.186.

  • legge 5 dicembre 2005, n.251

    Disciplina considerata applicabile al fatto commesso nel 2014 e utilizzata per individuare il regime prescrizionale applicabile; ha portato la Corte a ritenere che per la contravvenzione in esame il termine massimo di prescrizione sia di cinque anni.

  • codice penale, artt.157, 160 comma 3, 161 comma 2

    Combinato disposto usato per stabilire il termine massimo di prescrizione delle contravvenzioni (cinque anni) applicabile al caso concreto.

  • codice di procedura penale, art.129 comma 2

    Prevede l'assoluzione quando il reato è estinto solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse, applicando pertanto l'annullamento per prescrizione e non l'assoluzione piena.

  • codice della strada, art.224 comma 3

    Prevede gli obblighi di comunicazione al Prefetto in materia di provvedimenti relativi alla patente; la Corte ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Forlì.

Massime di principio

  • In caso di reato contravvenzionale commesso dopo l'entrata in vigore della legge 5/12/2005 n.251 è necessario verificare l'applicabilità del termine massimo di prescrizione previsto dal combinato disposto degli artt.157, 160 e 161 c.p.; per alcune contravvenzioni il termine può essere di cinque anni.
  • Se la prescrizione del reato si è perfezionata, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; ciò comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie applicate in dipendenza della condanna.
  • L'assoluzione per causa di estinzione prevista dall'art.129 comma 2 c.p.p. è possibile solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo assolutamente non contestabile; in assenza di tale evidenza il giudice non può pronunciare un'assoluzione sulla base della sola prescrizione.
  • Le parti e i difensori devono calcolare con attenzione i termini prescrizionali, tenendo conto delle modifiche normative intervenute e degli effetti di sospensioni o interruzioni, e possono utilizzare il ricorso per cassazione per far valere la prescrizione maturata dopo le decisioni di merito.
  • Quando la condanna penale comporta sanzioni amministrative (es. revoca della patente, confisca del veicolo), l'estinzione del reato per prescrizione comporta la rimozione di tali sanzioni collegate alla condanna penale; può comunque essere prevista la comunicazione agli organi amministrativi competenti (es. Prefetto) per gli ulteriori adempimenti.

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