Sentenza del 16/12/2019 n. 33222 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi relativi alla TARSU per gli anni 2003-2005, sostenendo principalmente: l'illegittima acquisizione d'ufficio di una nota comunale; l'insufficiente motivazione degli avvisi, anche per la mancata allegazione delle planimetrie; l'incompatibilità della TARSU con la normativa europea; l'esenzione o riduzione della tassa per i locali adibiti a deposito e magazzino, asseritamente produttivi di rifiuti speciali smaltiti autonomamente; l'inefficienza del servizio comunale; l'omessa valutazione di una perizia giurata; e l'applicazione retroattiva delle norme sulla denuncia catastale e sulle superfici imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'acquisizione della nota comunale, in quanto esercizio integrativo e non sostitutivo dei poteri istruttori del giudice, senza concreto pregiudizio per la difesa della società. Ha considerato adeguatamente motivati gli avvisi, poiché il verbale di sopralluogo e la planimetria erano conosciuti dalla contribuente. Ha confermato che la TARSU è un tributo e che la normativa europea non impone necessariamente un corrispettivo privatistico. Ha inoltre stabilito che i locali destinati a deposito o magazzino, in particolare quelli utilizzati per prodotti finiti, restano normalmente tassabili: l'esenzione riguarda soltanto le aree in cui, per caratteristiche oggettive e destinazione, si producono rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente dimostri e delimiti tali aree. Le censure relative alla perizia, all'inefficienza del servizio e all'omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili o infondate. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e spese generali del 15%, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. L'allegazione dell'atto richiamato per relationem non è necessaria quando tale atto sia già conosciuto o nella disponibilità del contribuente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può disporre l'acquisizione d'ufficio di elementi di prova.
I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non possono sostituire l'onere probatorio delle parti. Possono essere esercitati in presenza di obiettiva incertezza e non devono arrecare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3
La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte ove si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali.
La tassazione costituisce la regola generale per i locali detenuti nel territorio comunale. L'esclusione delle superfici che producono rifiuti speciali è un'eccezione, che il contribuente deve dimostrare mediante adeguata delimitazione e documentazione.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71
Il contribuente deve presentare la denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili e alle variazioni delle condizioni di tassabilità.
La denuncia del contribuente è rilevante per individuare le superfici imponibili e le eventuali aree escluse o agevolate. L'avviso di accertamento deve indicare le ragioni della pretesa e dell'eventuale diniego di riduzioni o agevolazioni.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4
L'eventuale riduzione della TARSU per gravi e documentate carenze del servizio richiede la prova concreta delle condizioni previste dalla legge e non deriva automaticamente da contestazioni generiche o da una produzione documentale non adeguatamente collegata ai fatti decisivi.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49
La disciplina della tariffa o del finanziamento del servizio rifiuti deve mantenere un collegamento ragionevole tra produzione dei rifiuti e costi del servizio, ma non impone che il prelievo abbia necessariamente natura di corrispettivo privatistico.
Direttiva CEE n. 75/442, art. 15, come modificata dalla Direttiva CEE n. 91/156
La normativa europea richiede che una parte significativa dei costi di smaltimento sia sostenuta dal produttore dei rifiuti secondo un criterio di proporzionalità; è indifferente che ciò avvenga tramite tributo o corrispettivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se applicabile.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU non basta dimostrare che l'attività produttiva genera rifiuti speciali: il contribuente deve individuare con precisione e delimitare le aree interessate, documentando la natura dei rifiuti e il loro autonomo smaltimento.
- I magazzini e i depositi sono normalmente tassabili, soprattutto quando sono destinati al semplice stoccaggio di prodotti finiti. L'esenzione può riguardare soltanto spazi oggettivamente e stabilmente collegati alla fase produttiva e nei quali si generano rifiuti speciali.
- La TARSU è un tributo destinato anche a finanziare componenti indivisibili del servizio pubblico; pertanto, il contribuente non può escludere automaticamente il pagamento sostenendo di avere smaltito autonomamente i propri rifiuti.
- Un avviso motivato per relationem è valido se richiama documenti già conosciuti o consegnati dal contribuente, purché siano comprensibili le ragioni della pretesa e non vi sia un concreto pregiudizio per la difesa.
- La contestazione dell'inefficienza del servizio deve essere specifica, tempestiva e adeguatamente provata. Una perizia di parte non impone al giudice di aderirvi né determina, da sola, un vizio di motivazione.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione di documenti o prove: occorre dimostrare che il fatto trascurato fosse decisivo e avrebbe certamente condotto a un esito diverso.
- Il giudice tributario può acquisire documenti d'ufficio per integrare il materiale probatorio, ma non può sostituirsi alla parte che non abbia assolto al proprio onere della prova.
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