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Sentenza

Sentenza del 16/12/2019 n. 33222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi relativi alla TARSU per gli anni 2003-2005, sostenendo principalmente: l'illegittima acquisizione d'ufficio di una nota comunale; l'insufficiente motivazione degli avvisi, anche per la mancata allegazione delle planimetrie; l'incompatibilità della TARSU con la normativa europea; l'esenzione o riduzione della tassa per i locali adibiti a deposito e magazzino, asseritamente produttivi di rifiuti speciali smaltiti autonomamente; l'inefficienza del servizio comunale; l'omessa valutazione di una perizia giurata; e l'applicazione retroattiva delle norme sulla denuncia catastale e sulle superfici imponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'acquisizione della nota comunale, in quanto esercizio integrativo e non sostitutivo dei poteri istruttori del giudice, senza concreto pregiudizio per la difesa della società. Ha considerato adeguatamente motivati gli avvisi, poiché il verbale di sopralluogo e la planimetria erano conosciuti dalla contribuente. Ha confermato che la TARSU è un tributo e che la normativa europea non impone necessariamente un corrispettivo privatistico. Ha inoltre stabilito che i locali destinati a deposito o magazzino, in particolare quelli utilizzati per prodotti finiti, restano normalmente tassabili: l'esenzione riguarda soltanto le aree in cui, per caratteristiche oggettive e destinazione, si producono rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente dimostri e delimiti tali aree. Le censure relative alla perizia, all'inefficienza del servizio e all'omessa pronuncia sono state dichiarate inammissibili o infondate. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori e spese generali del 15%, nonché all'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi.

    L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. L'allegazione dell'atto richiamato per relationem non è necessaria quando tale atto sia già conosciuto o nella disponibilità del contribuente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    Il giudice tributario può disporre l'acquisizione d'ufficio di elementi di prova.

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non possono sostituire l'onere probatorio delle parti. Possono essere esercitati in presenza di obiettiva incertezza e non devono arrecare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 1 e 3

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte ove si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali.

    La tassazione costituisce la regola generale per i locali detenuti nel territorio comunale. L'esclusione delle superfici che producono rifiuti speciali è un'eccezione, che il contribuente deve dimostrare mediante adeguata delimitazione e documentazione.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71

    Il contribuente deve presentare la denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili e alle variazioni delle condizioni di tassabilità.

    La denuncia del contribuente è rilevante per individuare le superfici imponibili e le eventuali aree escluse o agevolate. L'avviso di accertamento deve indicare le ragioni della pretesa e dell'eventuale diniego di riduzioni o agevolazioni.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4

    L'eventuale riduzione della TARSU per gravi e documentate carenze del servizio richiede la prova concreta delle condizioni previste dalla legge e non deriva automaticamente da contestazioni generiche o da una produzione documentale non adeguatamente collegata ai fatti decisivi.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49

    La disciplina della tariffa o del finanziamento del servizio rifiuti deve mantenere un collegamento ragionevole tra produzione dei rifiuti e costi del servizio, ma non impone che il prelievo abbia necessariamente natura di corrispettivo privatistico.

  • Direttiva CEE n. 75/442, art. 15, come modificata dalla Direttiva CEE n. 91/156

    La normativa europea richiede che una parte significativa dei costi di smaltimento sia sostenuta dal produttore dei rifiuti secondo un criterio di proporzionalità; è indifferente che ciò avvenga tramite tributo o corrispettivo.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se applicabile.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU non basta dimostrare che l'attività produttiva genera rifiuti speciali: il contribuente deve individuare con precisione e delimitare le aree interessate, documentando la natura dei rifiuti e il loro autonomo smaltimento.
  • I magazzini e i depositi sono normalmente tassabili, soprattutto quando sono destinati al semplice stoccaggio di prodotti finiti. L'esenzione può riguardare soltanto spazi oggettivamente e stabilmente collegati alla fase produttiva e nei quali si generano rifiuti speciali.
  • La TARSU è un tributo destinato anche a finanziare componenti indivisibili del servizio pubblico; pertanto, il contribuente non può escludere automaticamente il pagamento sostenendo di avere smaltito autonomamente i propri rifiuti.
  • Un avviso motivato per relationem è valido se richiama documenti già conosciuti o consegnati dal contribuente, purché siano comprensibili le ragioni della pretesa e non vi sia un concreto pregiudizio per la difesa.
  • La contestazione dell'inefficienza del servizio deve essere specifica, tempestiva e adeguatamente provata. Una perizia di parte non impone al giudice di aderirvi né determina, da sola, un vizio di motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente la mancata valutazione di documenti o prove: occorre dimostrare che il fatto trascurato fosse decisivo e avrebbe certamente condotto a un esito diverso.
  • Il giudice tributario può acquisire documenti d'ufficio per integrare il materiale probatorio, ma non può sostituirsi alla parte che non abbia assolto al proprio onere della prova.

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