Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27021/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Una persona fisica aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto bancario per il saldo di un rapporto di affidamento concesso a una società debitrice principale, di cui ella e il coniuge si erano asseritamente costituiti fideiussori. In primo grado aveva sostenuto di non avere mai sottoscritto una fideiussione valida e, dopo la produzione dell’originale del documento, aveva anche proposto querela di falso, riconoscendo solo la firma apposta in calce a un modulo prestampato e contestando che il riempimento degli spazi bianchi fosse avvenuto legittimamente. Il tribunale aveva rigettato la querela di falso, revocato il decreto ingiuntivo e poi condannato l’opponente al pagamento. In appello, la corte territoriale aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato che la banca avesse abusivamente riempito il modulo o che la fideiussione fosse stata rilasciata all’insaputa della garante; inoltre aveva reputato irrilevante la censura relativa alla mancanza dell’importo massimo garantito, in quanto assorbita dalla principale ratio decidendi. Nel ricorso per cassazione, l’opponente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della fideiussione per mancata indicazione dell’importo massimo garantito e che tale profilo fosse coperto da giudicato in difetto di appello incidentale della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse l’art. 366 n. 6 c.p.c. perché non specificava adeguatamente come la questione fosse stata introdotta nei precedenti gradi di merito, quale fosse la decisione di primo grado e quale il contenuto del motivo di appello, impedendo così di verificare la novità della censura. Inoltre ha osservato che il ricorso non censurava la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sul mancato assolvimento dell’onere di provare l’abusivo riempimento del modulo in bianco; non essendo stata contestata la statuizione di irrilevanza della dedotta violazione dell’art. 10 L. n. 154/1992, la doglianza sulla nullità per mancata indicazione dell’importo massimo garantito non poteva essere esaminata autonomamente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere la nullità della fideiussione priva dell’indicazione dell’importo massimo garantito; la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico dove e come la censura sia stata dedotta nei gradi di merito e quali siano state le relative decisioni, altrimenti la Corte non può verificarne la novità.

  • art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge dedotta in cassazione deve comunque essere articolata in modo specifico e riferita a una statuizione effettivamente impugnata.

  • art. 380 bis, 1° co. c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 10 L. n. 154 del 1992

    La Corte d’appello aveva ritenuto irrilevante la censura basata su tale norma, poiché assorbita dalla mancata prova dell’abusivo riempimento del modulo.

  • art. 13, co. 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se applicabile.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente quanto al suo percorso nei gradi di merito; la mancanza di indicazioni puntuali su allegazioni, decisioni e impugnazioni impedisce il controllo di ammissibilità ex art. 366 n. 6 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una statuizione preliminare o assorbente non specificamente censurata, la doglianza che colpisce un profilo diverso non è scrutinabile.
  • La dedotta nullità del contratto o della fideiussione per violazione di una norma sostanziale non può essere esaminata in cassazione se la parte non attacca anche la statuizione di irrilevanza o assorbimento posta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ritiene non provato l’abusivo riempimento di un modulo firmato in bianco, il relativo accertamento fattuale, se non efficacemente censurato, rende non decisivo il tema della successiva invalidità formale del documento.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.