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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8753/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per fabbricazione artigianale e successiva cessione/custodia di due ordigni (art. 110 c.p., art. 1 legge 2/10/1967 n. 895), deducendo quattro vizi: 1) violazione art. 125 c.p.p. e carente motivazione sul concorso nella cessione; 2) errata applicazione artt. 110 e 43 c.p. e mancata indicazione del contributo causale/morale di Castagno nella fabbricazione; 3) errata qualificazione del materiale (materia esplodente vs materiale non micidiale) e applicabilità di art. 678 c.p. o altra normativa; 4) inosservanza art. 116 c.p. e mancata dimostrazione della prevedibilità dell'evento più grave (esplosione) ovvero configurabilità del concorso anomalo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Primo motivo dichiarato inammissibile per essere reiterativo e per mancata specificazione dell'interesse all'impugnazione; gli altri motivi sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la partecipazione di Castagno alla fase di acquisto e alla successiva attività unitaria che ha portato alla fabbricazione e all'esplosione (elementi probatori: pagamenti con postepay intestata a Castagno, messaggi tra i coimputati, informazione continua sulle fasi dei lavori). Ha inoltre condiviso la qualificazione del materiale come idoneo, nel complesso e nelle condizioni ambientali, a costituire micidialità, richiamando consolidata giurisprudenza che valorizza gli effetti prodotti (distruzione della cabina telefonica e proiezione di frammenti) per escludere la mera contravvenzione ex art. 678 cod. pen. La prospettazione di concorso anomalo è stata esclusa perché mancava una volontà esclusiva del reato minore: Castagno partecipò consapevolmente e fornì mezzi. Conseguentemente è stata confermata la condanna di primo e secondo grado (pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione e euro 8.000 di multa ridotta per il rito abbreviato, con beneficio della sospensione condizionale) e ordinata la condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare il concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero la partecipazione di Castagno all'azione criminale unitariamente considerata (acquisto, fabbricazione, informazione sul procedimento)

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato nella valutazione della responsabilità concorrente; la Corte ha valutato sia il contributo materiale sia la consapevolezza dell'attività illecita per affermare la responsabilità

  • art. 116 cod. pen.

    Esaminato in relazione al concorso anomalo: la Corte ha ricordato che per applicarlo occorre nesso causale e psicologico (prevedibilità) tra il reato voluto e l'evento più grave; nel caso concreto tale nesso non è risultato carente, essendo Castagno consapevole e partecipante

  • art. 678 cod. pen.

    Valutata la distinzione tra contravvenzione per materie esplodenti e delitti da illegale detenzione di esplosivi: la Corte ha ritenuto che, per la fattispecie, il materiale e le condizioni d'uso ne determinassero la caratteristica di micidialità, escludendo l'applicabilità della sola contravvenzione

  • art. 1 legge n. 895 del 2/10/1967

    Norma qualificante il reato relativo agli ordigni esplosivi; applicata unitamente alla valutazione concreta del materiale e dell'effetto prodotto per ritenere integrata la fattispecie di reato

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la motivazione della Corte territoriale; la Cassazione ha valutato il motivo inammissibile per mancata specificazione dell'interesse e per essere reiterativo

  • art. 10 legge n. 497 del 1974

    Citata come riferimento normativo per la distinzione tra esplosivi (illecita detenzione sanzionata) e materie esplodenti meno potenti; la Corte ha applicato la giurisprudenza che considera il contesto e gli effetti concreti per la qualificazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla sintesi motivazionale dovuta in cassazione e per indicare l'ambito della trattazione dei motivi nella brevità richiesta; la Corte ha operato la valutazione nei limiti consentiti

Massime di principio

  • La responsabilità concorrente si può desumere anche da elementi indiretti quali pagamenti effettuati con strumenti riconducibili all'imputato e scambi di messaggi che dimostrano conoscenza e coordinamento; tali elementi, se valutati nel loro insieme, possono giustificare la partecipazione all'intera azione criminale.
  • La qualificazione del materiale come 'esplosivo' o 'materia esplodente' non dipende solo dalla natura chimica del singolo componente, ma anche dalla quantità, dal confezionamento e dal contesto di impiego: effetti distruttivi concreti (es. distruzione di una cabina telefonica, proiezione di frammenti) possono dimostrare la micidialità e far ricondurre il fatto a reati più gravi rispetto alla mera contravvenzione.
  • Per far valere il concorso anomalo (art. 116 c.p.) è necessario dimostrare non solo un nesso causale ma anche la prevedibilità dell'evento più grave da parte del concorrente che voleva il reato minore; la semplice partecipazione al processo criminale o il finanziamento possono escludere l'anomalia se il concorrente era consapevole del progetto criminoso.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e non reiterativi dell'appello; va illustrato l'interesse concreto all'impugnazione e fornite censure precise sulla motivazione di merito, altrimenti i motivi possono risultare inammissibili.
  • La prova deve essere valutata globalmente: elementi di contesto (messaggi, ruoli nei pagamenti, comunicazione durante le fasi di preparazione) possono costituire prova del consenso e della partecipazione anche quando l'apporto materiale diretto non sia documentato puntualmente.

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