Cassazione Civile, Ordinanza n. 20513/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (farmacista)
La controversia
La controversia origina da ripetuti allagamenti di un locale seminterrato adibito a magazzino e deposito merce della farmacia, che la parte attrice assumeva causati da malfunzionamenti della rete idrica pubblica. In primo grado veniva chiesto il risarcimento dei danni al locale e alla merce per tre eventi occorsi nel 2007, 2010 e 2011. Il tribunale riconosceva solo una minima somma, rigettando il resto per asserita carenza di legittimazione sui fatti del 2007, insufficienza della prova sui fatti del 2010 e carenza di supporto probatorio sulla quantificazione dei danni del 2011. In appello la domanda veniva respinta: la corte territoriale riteneva che, essendo stata cancellata la società di persone che gestiva l’attività all’epoca del primo evento, i crediti risarcitori relativi al 2007 dovessero considerarsi rinunciati; inoltre escludeva che la documentazione prodotta, consistita in una perizia di parte e in documenti unilateralmente formati, fosse idonea a provare il danno, e negava anche il ricorso alla liquidazione equitativa. In cassazione venivano dedotti tre motivi: nullità della sentenza e violazione delle norme sulla legittimazione attiva e sulla trasformazione regressiva da società di persone a impresa individuale; nullità della sentenza, violazione delle regole di valutazione della prova e dell’art. 1226 c.c. per avere trascurato verbali di pubblico ufficiale, fotografie e prova testimoniale; violazione delle norme sulle spese processuali.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal soggetto che aveva agito in proprio, perché egli aveva espressamente affermato di non essere più titolare dei crediti controversi dopo il conferimento dell’azienda nella società unipersonale. Accoglie invece, per quanto di ragione, i primi due motivi proposti dalla società ricorrente: il primo perché la corte di merito aveva applicato un principio non pertinente, essendo la fattispecie ricondotta non all’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese, ma alla successione dell’unico socio rimasto nei rapporti facenti capo alla società di persone per venir meno della pluralità dei soci; il secondo perché la motivazione sulla prova del danno era apparente e omissiva, avendo la corte territoriale trascurato verbali di sopralluogo di pubblici ufficiali e le risultanze della prova testimoniale. Il terzo motivo sulle spese è dichiarato assorbito. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la società ricorrente e la controparte; le spese tra il ricorrente in proprio e la resistente sono compensate.
Norme richiamate
Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
Richiamato in tema di legittimazione ad agire e a ricorrere.
Richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla legittimazione processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato con riferimento al rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato in tema di valutazione del materiale probatorio acquisito.
Richiamato in tema di valutazione delle prove secondo il prudente apprezzamento del giudice.
Richiamato quale parametro della nullità per motivazione mancante o apparente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
La Corte precisa che il principio dell'effetto estintivo della cancellazione societaria non era pertinente alla fattispecie, perché qui operava una diversa successione dei rapporti al socio superstite.
È la norma che, per il venir meno della pluralità dei soci, determina lo scioglimento della società di persone e la concentrazione dei rapporti nell'unico socio rimasto.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di trasformazione regressiva tra società di persone e impresa individuale.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alle vicende estintive o modificative della società di persone.
Richiamato nei motivi, ma non specificamente applicato nella decisione.
Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ritenuta non praticabile nel caso concreto dalla corte di merito per insufficienza di allegazioni e prove.
Richiamato nel terzo motivo per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
Richiamato nel terzo motivo per la regolazione delle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ne dà atto con riferimento all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando una società di persone si scioglie per il venir meno della pluralità dei soci e l’attività prosegue in capo all’unico socio rimasto, non si applica il regime dell’estinzione societaria ex art. 2495 c.c.; i rapporti già facenti capo alla società si concentrano nell’unico socio, con continuità soggettiva dei crediti.
- La cancellazione dal registro delle imprese non può essere richiamata automaticamente per negare la titolarità di un credito quando la fattispecie concreta è qualificabile come successione del socio superstite nei rapporti dell’impresa già sociale.
- La valutazione della prova è viziata da motivazione apparente quando il giudice omette di considerare elementi istruttori decisivi allegati in atti, specialmente se tra essi vi sono verbali di pubblici ufficiali e prove testimoniali specificamente confermative del danno.
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone comunque un nucleo sufficiente di allegazioni e di prova sul fatto dannoso e sul pregiudizio; non può supplire integralmente a carenze probatorie radicali.
- In cassazione è inammissibile il ricorso proposto da chi dichiari espressamente di non essere più titolare del diritto controverso, poiché difetta la legittimazione processuale a far valere quel credito.
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