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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23380/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di euro 75.000 fondato su una scrittura privata del 15 dicembre 1999, con cui una parte aveva versato una somma per l’acquisto di un immobile e l’altra si era impegnata a corrisponderle il 50% del ricavato della successiva vendita dell’immobile. Il destinatario del decreto proponeva opposizione sostenendo di avere un controcredito: nel 2009, secondo la sua tesi, l’altra parte aveva chiesto a lui e alla madre di autorizzare un prelievo da un conto corrente cointestato per euro 220.000, poi bonificati a una società in nome collettivo; da ciò faceva derivare un mutuo da restituire, in parte a lui e in parte quale erede della madre, con conseguente compensazione e richiesta di revoca del decreto, oltre a domanda di accertamento della qualità di socio occulto dell’altro soggetto nella società. La controparte replicava che il denaro era stato messo a disposizione della sola opponente, che il bonifico era stato eseguito da lei a favore della società e che la causale "finanziamento soci" dimostrava che il prestito e l’obbligo restitutorio gravavano su di lei. In cassazione la ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione delle norme sul mutuo e sull’onere della prova, sostenendo che mancasse prova della traditio e che il mutuatario fosse la società e non lei; 2) violazione delle norme sulla responsabilità nelle società di persone, per avere la Corte d’appello individuato come mutuataria la persona fisica anziché la società; 3) violazione delle norme sulla compensazione, per difetto di reciprocità dei crediti; 4) in via subordinata, violazione delle norme sulla legittimazione dell’erede, assumendo che il controcredito non potesse comprendere la quota del mutuo riferibile alla madre defunta. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati, valorizzando la ricostruzione della Corte d’appello secondo cui la disponibilità della somma da parte della ricorrente, la sua autorizzazione al bonifico verso la società, la causale "finanziamento soci" e la circostanza che solo essa fosse socia della società rispetto all’altra parte dimostravano che il mutuo era stato concesso alla ricorrente e non alla società; ha escluso errori sull’onere probatorio, sulla compensazione e sulla legittimazione dell’erede.

La decisione

La Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva riformato il primo grado: ha riconosciuto la compensazione tra il credito azionato con decreto ingiuntivo e il controcredito da restituzione del mutuo, con estinzione del primo e condanna della ricorrente al pagamento della differenza, oltre interessi e spese. In cassazione, però, ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito e condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di elementi essenziali del mutuo; la Corte ha escluso che vi fosse vizio di violazione di legge perché la traditio è stata ritenuta provata in fatto dalla Corte territoriale

  • art. 1813 c.c.

    norma richiamata sulla nozione di mutuo; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del rapporto come mutuo e la prova della consegna giuridica della somma

  • art. 1814 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha valorizzato la disponibilità giuridica della somma e l’obbligo restitutorio emerso dalla causale e dal bonifico

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha escluso la violazione dell’onere della prova, rilevando che la Corte d’appello aveva tratto la prova del mutuo e della traditio da elementi documentali e non aveva invertito l’onere probatorio

  • art. 1298, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare che la cointestataria non avrebbe potuto disporre da sola di somme eccedenti la propria quota senza autorizzazione degli altri cointestatari

  • art. 2293 c.c.

    invocato per sostenere la disciplina delle società in nome collettivo; la Corte ha escluso la pertinenza della censura perché il mutuo è stato ricondotto alla persona fisica e non alla società

  • art. 2266 c.c.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto infondata la tesi sulla spendita del nome della società come mutuataria

  • art. 2304 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di beneficio della preventiva escussione; la Corte lo ha considerato non decisivo alla luce dell’insussistenza della qualità di mutuataria in capo alla società

  • art. 1241 c.c.

    norma sulla compensazione richiamata dalla ricorrente; la Corte ha confermato la compensazione per la sussistenza della reciprocità dei crediti tra le stesse parti

  • art. 1246 c.c.

    richiamato per contestare la compensazione; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la reciprocità risultava integrata

  • art. 2271 c.c.

    richiamato in relazione ai rapporti tra socio e società; la Corte ha escluso che ostasse alla compensazione nella fattispecie accertata

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla legittimazione; la Corte ha ritenuto legittima l’azione dell’erede per la quota di mutuo spettantegli

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    invocato per contestare l’accertamento dei fatti; la Corte ha escluso violazioni, sottolineando che taluni fatti non erano stati contestati

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione del fatto basata su una diversa valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione plausibile e coerente.
  • Nel mutuo, la traditio può essere desunta anche dalla disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario e non solo dalla consegna materiale del denaro; elementi documentali e comportamentali possono integrare la prova del rapporto e dell’obbligo restitutorio.
  • La causale di un bonifico, se inserita dalla parte che dispone la somma, può essere valorizzata come indizio della natura del rapporto sottostante e dell’individuazione del soggetto obbligato alla restituzione.
  • La compensazione presuppone la reciprocità dei crediti tra le stesse parti: quando il credito azionato e il controcredito sono entrambi riferibili alle medesime persone, la compensazione è ammissibile.
  • Le questioni non riproposte in appello non possono essere introdotte utilmente in cassazione per sovvertire la ricostruzione del rapporto sostanziale operata dal giudice di merito.
  • L’erede può agire per la quota del credito ereditario che gli spetta quando la fonte del controcredito e la qualità di erede della controparte risultino non contestate o comunque accertate nel processo.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoCompensazioneMutuoProveRicorso per cassazioneAccollo ed espromissione
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicatoCompensatio lucri cum damno

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