Cassazione Civile, Ordinanza n. 04936/2024 del 23/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. rigettando l'originaria domanda della lavoratrice. Le spese dell'intero processo vengono compensate per la complessità e la recente chiarificazione giurisprudenziale della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice, prima socia-lavoratrice di una cooperativa e poi dipendente di un'altra cooperativa, licenziata nel 2010, volta a ottenere l'indennità ordinaria di disoccupazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda ritenendo applicabile la tutela contro la disoccupazione involontaria a tutti i soci delle cooperative di lavoro, senza distinguere tra soci “puri” e soci che svolgono anche attività lavorativa subordinata, e ritenendo irrilevante che le cooperative fossero riconducibili a quelle disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1970, dell'art. 24, commi 2 e 5, L. n. 196 del 1997, dell'art. 1, comma 3, e art. 4, comma 3, L. n. 142 del 2001, dell'art. 1 d.lgs. n. 423 del 2001, in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, n. 7, r.d.l. n. 1827 del 1935 e all'art. 15 preleggi. Sostiene che, per i soci lavoratori dipendenti di cooperative che svolgono attività comprese nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, esisteva una disciplina speciale che escludeva espressamente la tutela contro la disoccupazione involontaria fino all'intervento della L. n. 92 del 2012, efficace dal 1 gennaio 2013.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 1, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602
discipline speciali per le cooperative indicate nell'elenco allegato, rilevanti ai fini dell'esclusione della tutela contro la disoccupazione fino alla riforma del 2012.
art. 24, commi 2 e 5, L. 24 giugno 1997, n. 196
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina generale, ma ritenuto non sufficiente a superare la normativa speciale sulle cooperative.
art. 1, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
norma inserita nel quadro della disciplina del rapporto di lavoro dei soci di cooperativa, considerata nella ricostruzione della successione normativa.
art. 4, comma 3, L. 3 aprile 2001, n. 142
norma richiamata nel sistema regolatorio del rapporto socio-lavoratore/cooperativa.
art. 1 d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423
richiamato insieme alle norme precedenti nel quadro della disciplina speciale applicabile alle cooperative.
art. 37, comma 1, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
disposizione richiamata in relazione alla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
art. 40, n. 7, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827
richiamata come norma della disciplina originaria dell'assicurazione contro la disoccupazione.
art. 15 preleggi
invocato per il criterio di successione delle leggi nel tempo, decisivo per affermare che la novella del 2012 opera solo per il futuro.
art. 2, comma 38, L. 28 giugno 2012, n. 92
ha esteso dal 1 gennaio 2013 l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970.
art. 3, comma 1, L. 28 giugno 2012, n. 92
ha esteso il campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
art. 12, comma 3-bis, L. 23 luglio 1991, n. 223
introdotto dalla riforma del 2012 per individuare le imprese destinatarie dell'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
art. 2, comma 27, L. 28 giugno 2012, n. 92
ha previsto disposizioni transitorie sulla contribuzione e sulla prestazione, con applicazione graduale della nuova tutela.
artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013
disposizioni subprimarie attuative delle regole transitorie introdotte dalla riforma del 2012.
consente la decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, la tutela contro la disoccupazione involontaria non era operante, fino all'intervento della L. n. 92 del 2012, e l'assenza della prestazione implicava anche l'assenza della correlativa obbligazione contributiva.
- La normativa speciale sulle cooperative disciplinate dal d.P.R. n. 602 del 1970 prevale sulla disciplina generale in tema di assicurazione contro la disoccupazione, finché il legislatore non intervenga espressamente a modificarla.
- Quando una riforma previdenziale introduce una nuova tutela con decorrenza espressa dal futuro, essa conferma la preesistenza di un assetto normativo diverso e non consente applicazioni retroattive in assenza di una chiara previsione.
- Se la questione è solo di diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, rigettando la domanda originaria.
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