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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33212/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento con il quale, a seguito di attività ispettiva svolta in parte da funzionari INPS e in parte da funzionari dell'Ispettorato del lavoro, venivano disconosciute giornate di lavoro agricolo e alcuni rapporti di lavoro intercorsi con dipendenti dell'azienda del ricorrente, con conseguenti maggiorazioni contributive e altre contestazioni. In primo grado era stata dichiarata l'illegittimità del verbale e il difetto di legittimazione passiva dell'Ispettorato; in appello, invece, la Corte territoriale ha ritenuto l'Ispettorato legittimato passivo e ha riconosciuto la legittimità del verbale per alcune contestazioni. Il ricorrente per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione sulle risultanze ispettive e su congetture, trascurando la prova orale acquisita in primo grado, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo e la motivazione apparente/insufficiente per avere il giudice di merito ignorato le prove offerte e violato il principio di non contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, perché diretti sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. Ha chiarito che la doglianza sull'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio, non quando si contesti l'apprezzamento delle prove; ha altresì ribadito che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è deducibile per criticare la valutazione del materiale probatorio, ma solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, di prove legali disapplicate o di prova liberamente valutata trattata come prova piena. Quanto all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha precisato che l'omesso esame di elementi istruttori non coincide con l'omesso esame di un fatto storico decisivo, se il fatto è stato comunque considerato. Ha inoltre ricordato che i verbali degli organi previdenziali fanno piena prova dei fatti attestati in presenza dei verbalizzanti e che la valutazione della non contestazione compete al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza spese per l'assenza di difese degli intimati, ma con onere dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non basta contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione non deriva da una diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o introduce d'ufficio elementi fuori dai limiti legali

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo in presenza di uso scorretto delle prove legali o di attribuzione di valore di prova piena a elementi che richiedono invece valutazione discrezionale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori già considerati nel complesso dal giudice

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione apparente o mancante, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà mirava a riesaminare il merito

  • art. 111 co. 4 Cost.

    richiamato a sostegno della doglianza motivazionale, ma senza incidenza decisiva sull'esito

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma sul procedimento camerale non partecipato richiamata nella fase di trattazione

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: se la doglianza mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia errato nella distribuzione dell'onere probatorio; se invece si contesta come il giudice abbia valutato le prove, il vizio è eventualmente riconducibile all'art. 360 n. 5 c.p.c. e solo nei limiti stretti del fatto storico decisivo omesso.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per criticare il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo in presenza di specifiche anomalie nell'uso delle prove o nella loro legale efficacia.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione nella motivazione.
  • I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; per le altre circostanze accertate o riferite, il giudice può valutarli liberamente insieme agli ulteriori elementi probatori.
  • L'apprezzamento della non contestazione e, in generale, la lettura del contenuto degli atti di parte rientrano nel potere del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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