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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la tassazione del lodo arbitrale che aveva disposto il trasferimento alla società dei diritti di utilizzazione esclusiva, per 50 anni, di posti barca e di un edificio di 380 m² previsti da due preliminari del 27 luglio 2007, relativi a un porto turistico non ancora realizzato. L’Agenzia aveva applicato l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale; la società aveva impugnato queste ultime, sostenendo che mancavano opere e beni materialmente esistenti e individuabili. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte della CTP di Catania e la conferma della CTR della Sicilia, l’Agenzia ha proposto un unico motivo in Cassazione, denunciando la violazione dell’art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990 e degli artt. 1 e 10 del R.D.L. n. 652/1939: a suo avviso, specchi d’acqua e posti barca sono astrattamente censibili e tassabili. La società, con ricorso incidentale condizionato, ha contestato l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia per difetto di motivi specifici e ha dedotto il giudicato sulla concreta inesistenza dei beni e sull’impossibilità di eseguire formalità immobiliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale perché inammissibile: la CTR aveva fondato la decisione anche su una ragione autonoma, non censurata dall’Agenzia, ossia che le imposte ipotecarie e catastali presuppongono l’esecuzione di formalità nei pubblici registri e, nel caso concreto, le opere non esistevano e i beni non erano individuabili. La Corte ha precisato che la questione dell’astratta censibilità catastale dei posti barca e degli specchi d’acqua non era in discussione e ha confermato il principio della loro rilevanza catastale quando dotati di stabile autonomia funzionale e reddituale; ciò non superava però la ratio non impugnata relativa alla mancata esecuzione delle formalità e all’inesistenza materiale delle opere. Il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di Cassazione: € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1-bis della tariffa allegata al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    La disposizione era invocata dall’Agenzia a sostegno dell’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale. La Corte non ha deciso nel merito la sua applicabilità nel caso concreto, poiché il ricorso non ha censurato una distinta ratio della decisione relativa alla mancata esecuzione delle formalità e all’inesistenza materiale delle opere.

  • Artt. 1 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    In tema di determinazione della rendita catastale, nel calcolo del valore catastale di un porto turistico vanno ricompresi anche gli specchi d'acqua antistanti al porto ed ai singoli posti barca, i quali sono censibili catastamente, ai sensi degli artt. 1 e 10 del R.D.L. n. 652 del 1939 cit., conv. con mod., dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in ragione della loro stabile autonomia funzionale e reddituale.

    Gli specchi d’acqua e i posti barca possono essere considerati ai fini catastali quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale. Tale principio di astratta censibilità non comporta, da solo, l’obbligo di imposte ipotecarie e catastali se mancano opere materialmente esistenti e individuabili o non vengono eseguite le formalità nei pubblici registri.

  • Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La società lo aveva invocato nel ricorso incidentale condizionato per sostenere l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia, perché privo di specifiche censure alla sentenza di primo grado. La Cassazione ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale e non ha quindi deciso tale questione.

  • Artt. 36 e 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 2909 e 346 c.c.; art. 100 c.p.c.

    La società li aveva richiamati per sostenere che fosse passato in giudicato il capo della decisione di primo grado relativo all’inesistenza concreta dei beni e all’impossibilità di effettuare le formalità. La Corte non ha esaminato queste censure, essendo il ricorso incidentale condizionato assorbito.

  • Art. 378 c.p.c.

    La disposizione è menzionata soltanto in relazione al deposito delle memorie difensive della contribuente e non fonda la decisione della Corte.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve censurarle tutte: se anche una sola resta non impugnata, il ricorso può essere inammissibile per difetto di interesse, perché la decisione resta comunque sorretta da quella ragione.
  • La riconoscibilità catastale di un bene e la debenza delle imposte ipotecaria e catastale sono questioni distinte: l’astratta censibilità non basta se, nel caso concreto, il bene o le opere non esistono o non sono individuabili e non è stata richiesta o eseguita la formalità nei registri immobiliari.
  • Posti barca e specchi d’acqua di un porto turistico possono rilevare catastalmente quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale; il principio non elimina la necessità di verificare gli specifici presupposti della formalità e dell’imposizione nel caso concreto.
  • Un ricorso incidentale espressamente condizionato resta assorbito quando viene rigettato il ricorso principale, senza che le questioni formulate al suo interno siano necessariamente decise.

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